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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22345/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di equa riparazione per irragionevole durata del giudizio presupposto, comprensivo della fase di cognizione davanti alla corte d'appello e del successivo giudizio di ottemperanza davanti al TAR. La corte d'appello, in sede di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, ha aumentato l'indennizzo da euro 1.000,00 a euro 1.600,00, ma ha poi liquidato le spese in misura ritenuta dalla ricorrente inferiore al dovuto, con particolare riferimento: alla liquidazione unitaria delle spese della fase monitoria e dell'opposizione; alla mancata separata considerazione dei parametri della fase monitoria; alla mancata o insufficiente applicazione della maggiorazione del 30% per gli atti con collegamenti ipertestuali; al mancato rispetto dello scaglione di valore corretto per la causa; al mancato rimborso di varie voci di esborso indicate in note spese analitiche. I motivi di ricorso deducono, in sintesi, violazione del divieto di reformatio in peius, omessa o apparente motivazione sulla liquidazione dei compensi e degli esborsi, violazione dei parametri forensi e del criterio di liquidazione delle spese in presenza di note specifiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi sei motivi, ritenendo corretta la liquidazione unitaria delle spese della fase monitoria e dell'opposizione e infondata la doglianza sulla reformatio in peius, nonché sulla motivazione e sulla mancata separata maggiorazione del 30% per la fase monitoria. Ha invece accolto il settimo, l'ottavo e il nono motivo, rilevando che la corte territoriale aveva errato nello scaglione tabellare applicato ai compensi dell'opposizione e, soprattutto, aveva omesso di motivare adeguatamente la riduzione o esclusione delle voci di spesa specificamente indicate in nota. Ne è seguita la cassazione del decreto impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, perché provveda nuovamente sulla liquidazione dei compensi e degli esborsi attenendosi ai principi enunciati.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel procedimento di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 non si instaura un autonomo grado di giudizio, ma una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento: le spese vanno quindi liquidate unitariamente in base all'esito complessivo della fase di opposizione, senza applicare il divieto di reformatio in peius rispetto alla fase monitoria.
  • La liquidazione dei compensi professionali entro i limiti tabellari di riferimento è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; il sindacato di legittimità interviene solo se la motivazione è mancante, apparente, perplessa o contraddittoria in modo irriducibile.
  • La maggiorazione prevista per gli atti con collegamenti ipertestuali è una facoltà del giudice, non un automatismo dovuto in ogni caso; essa va valutata nel contesto della liquidazione unitaria del procedimento e non impone una separata voce per la sola fase monitoria.
  • Quando la parte vittoriosa deposita una nota spese analitica, il giudice che elimini o riduca singole voci deve dare conto in motivazione delle ragioni della scelta, così da consentire il controllo in sede di legittimità.
  • Se il giudice di merito liquida i compensi utilizzando un parametro tabellare o uno scaglione di valore non coerente con il valore della domanda accolta, la liquidazione è censurabile per violazione dei criteri normativi di determinazione dei compensi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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