Cassazione Civile, Ordinanza n. 22345/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione per irragionevole durata del giudizio presupposto, comprensivo della fase di cognizione davanti alla corte d'appello e del successivo giudizio di ottemperanza davanti al TAR. La corte d'appello, in sede di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, ha aumentato l'indennizzo da euro 1.000,00 a euro 1.600,00, ma ha poi liquidato le spese in misura ritenuta dalla ricorrente inferiore al dovuto, con particolare riferimento: alla liquidazione unitaria delle spese della fase monitoria e dell'opposizione; alla mancata separata considerazione dei parametri della fase monitoria; alla mancata o insufficiente applicazione della maggiorazione del 30% per gli atti con collegamenti ipertestuali; al mancato rispetto dello scaglione di valore corretto per la causa; al mancato rimborso di varie voci di esborso indicate in note spese analitiche. I motivi di ricorso deducono, in sintesi, violazione del divieto di reformatio in peius, omessa o apparente motivazione sulla liquidazione dei compensi e degli esborsi, violazione dei parametri forensi e del criterio di liquidazione delle spese in presenza di note specifiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi sei motivi, ritenendo corretta la liquidazione unitaria delle spese della fase monitoria e dell'opposizione e infondata la doglianza sulla reformatio in peius, nonché sulla motivazione e sulla mancata separata maggiorazione del 30% per la fase monitoria. Ha invece accolto il settimo, l'ottavo e il nono motivo, rilevando che la corte territoriale aveva errato nello scaglione tabellare applicato ai compensi dell'opposizione e, soprattutto, aveva omesso di motivare adeguatamente la riduzione o esclusione delle voci di spesa specificamente indicate in nota. Ne è seguita la cassazione del decreto impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, perché provveda nuovamente sulla liquidazione dei compensi e degli esborsi attenendosi ai principi enunciati.
Norme richiamate
art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89
"opposizione ex art. 5 ter L.24.3.2001 n. 89"
l'opposizione non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, con conseguente liquidazione unitaria delle spese
art. 3 L. 24 marzo 2001, n. 89
"equa riparazione per l'eccessiva durata del giudizio presupposto di equa riparazione ex art. 3 L. 24.3.2001 n. 89"
norma base per la domanda di equa riparazione
richiamato come norma sulla soccombenza e sulla liquidazione delle spese, da applicare secondo l'esito complessivo del procedimento
invocato per dedurre omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato sulla maggiorazione del 30% e sulle spese
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro del requisito motivazionale del decreto
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione del provvedimento
richiamato in tema di determinazione del compenso professionale
art. 24, comma 1, L. 13 giugno 1942, n. 794
richiamato per la liquidazione dei compensi difensivi
art. 13, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247
richiamato quale base normativa dei parametri forensi
art. 2, comma 1, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55
richiamato per l'applicazione dei parametri di liquidazione
art. 4, comma 1-bis, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55
la maggiorazione fino al 30% per i collegamenti ipertestuali è discrezionale e non obbligatoria; non può essere richiesta come voce autonoma della sola fase monitoria se il procedimento si è poi svolto unitariamente in opposizione
art. 4, comma 1-bis, del D.M. 10 marzo 2014, n. 37/2018
richiamato come fonte della maggiorazione del 30% applicata in relazione al collegamento ipertestuale
tabella 8 D.M. 10 marzo 2014, n. 55
richiamata dalla ricorrente per la fase monitoria, ma ritenuta non autonomamente invocabile in presenza di liquidazione unitaria all'esito dell'opposizione
tabella 12 D.M. 10 marzo 2014, n. 55
ritenuta correttamente applicabile al giudizio di opposizione, con liquidazione del compenso entro i limiti tabellari e riduzioni motivate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
norme di legittimità utilizzate per articolare le censure di violazione di legge e nullità/motivazione apparente
art. 6, par. 1, CEDU
richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure sul giusto processo e sulla ragionevole durata
art. 47, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato dalla ricorrente insieme alle garanzie del giusto processo
art. 3 Cost.
richiamato dalla ricorrente in relazione all'eguaglianza e al divieto di trattamento deteriore
art. 111 Cost.
richiamato come parametro del dovere di motivazione
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 2, comma 2, D.M. 10 marzo 2014, n. 55
richiamato nel motivo sugli esborsi e sui parametri di liquidazione
art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
richiamato per il contributo di bollo sulle spese documentate
art. 30, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato in tema di spese e contributo unificato
art. 221, comma 3, D.L. 19 maggio 2020, n. 34
richiamato nel motivo sugli esborsi
art. 1, comma 1, D.L. 25 marzo 2020, n. 19
richiamato nel motivo sugli esborsi
art. 23, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
richiamato nel motivo sugli esborsi
art. 1, comma 1, D.L. 14 gennaio 2021, n. 2
richiamato nel motivo sugli esborsi
Massime di principio
- Nel procedimento di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 non si instaura un autonomo grado di giudizio, ma una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento: le spese vanno quindi liquidate unitariamente in base all'esito complessivo della fase di opposizione, senza applicare il divieto di reformatio in peius rispetto alla fase monitoria.
- La liquidazione dei compensi professionali entro i limiti tabellari di riferimento è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; il sindacato di legittimità interviene solo se la motivazione è mancante, apparente, perplessa o contraddittoria in modo irriducibile.
- La maggiorazione prevista per gli atti con collegamenti ipertestuali è una facoltà del giudice, non un automatismo dovuto in ogni caso; essa va valutata nel contesto della liquidazione unitaria del procedimento e non impone una separata voce per la sola fase monitoria.
- Quando la parte vittoriosa deposita una nota spese analitica, il giudice che elimini o riduca singole voci deve dare conto in motivazione delle ragioni della scelta, così da consentire il controllo in sede di legittimità.
- Se il giudice di merito liquida i compensi utilizzando un parametro tabellare o uno scaglione di valore non coerente con il valore della domanda accolta, la liquidazione è censurabile per violazione dei criteri normativi di determinazione dei compensi.
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