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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08981/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva rigettato sia il suo appello principale sia l'appello incidentale dell'Ufficio, confermando la rideterminazione sintetica del reddito IRPEF per l'anno 2007. L'accertamento si fondava sulla disponibilità di beni e spese ritenute indice di capacità contributiva (polizze assicurative, immobili adibiti a residenza principale e secondaria, imbarcazioni, leasing nautico, autovettura). Con sei motivi il ricorrente deduceva: vizio di motivazione della sentenza d'appello; nullità dell'avviso per asserita mancanza/inesistenza della delega di firma e difetto di qualifica dirigenziale del firmatario; nullità per difetto di motivazione sull'esito del contraddittorio endoprocedimentale; erronea applicazione della disciplina del c.d. nuovo redditometro e della sua retroattività, con indebita imputazione al 2007 di spese/incrementi patrimoniali del 2009; erronea valutazione delle spese per l'immobile di via Moscova e del canone di leasing dell'imbarcazione; omessa o apparente motivazione della CTR nel rigettare i motivi di gravame.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il sesto motivo sul vizio di motivazione, osservando che la sentenza impugnata conteneva comunque una motivazione sufficiente e non apparente; infondato il secondo motivo sulla sottoscrizione dell'avviso, perché l'Agenzia aveva provato la delega di firma e, secondo la giurisprudenza richiamata, non è necessaria la qualifica dirigenziale del delegato; infondato il terzo motivo, perché nel sistema tributario non esiste un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale tale da imporre all'atto l'esplicitazione delle ragioni di rigetto delle deduzioni del contribuente; infondato il quarto motivo, poiché la disciplina del nuovo redditometro si applica solo agli accertamenti relativi a redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore della novella, quindi ai periodi d'imposta successivi al 2009; inammissibile oltre che infondato il quinto motivo, perché diretto a sollecitare un riesame del merito probatorio e comunque smentito dalla motivazione della CTR, che aveva valorizzato la mancata prova del contribuente sul reale utilizzo gratuito dell'immobile e sulla natura delle spese contestate. È stata inoltre confermata la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    comma quarto e ss.; comma quinto

    La disciplina dell'accertamento sintetico è applicabile secondo il testo vigente ratione temporis; la versione anteriore alla novella del 2010 consente la presunzione di sostenimento delle spese per incrementi patrimoniali nei cinque anni precedenti con favore per il contribuente, mentre la nuova formulazione opera solo per i redditi successivi al 2009.

  • art. 42, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva; la delega di firma è sufficiente e non è richiesta la qualifica dirigenziale del firmatario.

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del motivo sulla sottoscrizione dell'atto, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212

    È stata esclusa la nullità dell'avviso per mancata indicazione delle ragioni di rigetto delle deduzioni rese in fase endoprocedimentale.

  • art. 2697 c.c.

    Il contribuente conserva l'onere di provare i fatti impeditivi o estintivi della maggiore capacità contributiva presunta, ad esempio l'effettivo utilizzo gratuito di un immobile da parte di un terzo e l'effettiva imputabilità di determinate spese a finalità diverse da quelle contestate.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Le censure di legittimità sono state esaminate distinguendo tra violazione di legge, vizio motivazionale e inammissibilità delle doglianze che richiedono un nuovo apprezzamento del merito.

  • art. 111 Cost.

    sesto comma; secondo comma

    È richiamato per il requisito della motivazione della sentenza e per il principio di ragionevole durata del processo, che consente alla Corte di correggere la motivazione quando la decisione sia comunque giuridicamente esatta.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul vizio di motivazione apparente della sentenza, ma non reputato violato.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR comunque sufficiente.

  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78

    La novella sul redditometro e il correlato obbligo di contraddittorio si applicano solo agli accertamenti relativi a redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, quindi non al 2007.

  • L. 30 luglio 2010, n. 122

    Legge di conversione del D.L. n. 78/2010, richiamata per la disciplina transitoria del nuovo redditometro.

  • D.M. 10 settembre 1992

    È richiamato quale base normativa dei criteri presuntivi di capacità contributiva applicati all'accertamento sintetico per il periodo d'imposta in contestazione.

  • D.M. 24 dicembre 2012

    È richiamato per ribadire che le nuove disposizioni sul redditometro si applicano ai redditi a decorrere dal 2009.

  • D.M. 21 luglio 1983

    Richiamato solo in funzione comparativa per evidenziare l'assenza, nel nuovo sistema, di una clausola transitoria analoga a quella prevista in passato.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte richiama il potere di correggere la motivazione della sentenza impugnata quando la soluzione giuridica sia corretta e non servano ulteriori accertamenti in fatto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è configurabile solo in presenza di anomalie radicali della motivazione, come mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile; non basta una motivazione sintetica ma intellegibile.
  • In tema di avviso di accertamento sottoscritto da funzionario delegato, l'Amministrazione deve provare, se contestata, l'esistenza della delega; la delega di firma può essere dimostrata anche in secondo grado e non richiede che il delegato rivesta qualifica dirigenziale.
  • Non esiste, nell'ordinamento tributario generale, un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale tale da imporre, a pena di nullità, l'esplicitazione nell'avviso delle ragioni di rigetto delle difese prodotte dal contribuente in fase amministrativa, salvo specifiche previsioni di legge.
  • La disciplina del c.d. nuovo redditometro non si applica retroattivamente agli anni d'imposta anteriori al 2009, perché la legge transitoria delimita espressamente il suo ambito temporale ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore della novella.
  • Nel metodo sintetico, una volta che l'Ufficio alleghi indici di capacità contributiva e spese compatibili con i criteri normativi, grava sul contribuente l'onere di fornire prova contraria specifica e documentata circa la diversa provenienza delle somme o la diversa imputazione delle spese.
  • Le censure che, sotto la veste della violazione di legge, richiedono un nuovo apprezzamento delle prove o dei fatti accertati nei gradi di merito sono inammissibili in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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