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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08865/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia riguarda un terreno sito nel territorio comunale, occupato per la realizzazione di un asse viario. I proprietari hanno chiesto il risarcimento dei danni assumendo che la procedura espropriativa fosse originariamente illegittima, per mancanza di una valida dichiarazione di pubblica utilità: secondo la loro tesi, il decreto di finanziamento dell'opera non bastava a fondare il potere ablatorio e la delibera comunale di variante urbanistica del 6 maggio 1989 non era stata approvata dalla Regione Sicilia, che aveva restituito gli atti. Il Comune ha resistito sostenendo invece che il decreto di finanziamento avesse valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e che, comunque, il concessionario dei lavori fosse il soggetto legittimato passivo. Dopo un primo ciclo di giudizio e un precedente intervento della Cassazione, il giudice di rinvio ha rigettato la domanda ritenendo non dimostrata l'assenza di una valida approvazione regionale della variante e ponendo a carico dei proprietari l'onere di produrre la documentazione decisiva. Con il ricorso per cassazione i proprietari hanno denunciato: 1) omesso esame della delibera comunale n. 157/1989 e della nota regionale di restituzione del 24 marzo 1990, documenti già in atti e decisivi per stabilire se la variante richiedesse approvazione espressa o si fosse formata per silenzio; 2) violazione dell'art. 394 c.p.c., perché nel giudizio di rinvio la Corte d'appello avrebbe invertito le posizioni processuali, trattandoli come appellanti e caricandoli dell'onere probatorio invece gravante sul Comune, appellante principale soccombente in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto congiuntamente i primi due motivi. Ha ritenuto non fondate le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune e ha censurato la sentenza di rinvio perché non aveva esaminato i documenti centrali della controversia, né aveva dato corretta applicazione ai principi sul giudizio di rinvio e sul riparto dell'onere della prova. In particolare, la Corte ha rilevato che la verifica doveva concentrarsi sul contenuto effettivo della delibera di variante e della nota regionale di restituzione, per stabilire se la procedura espropriativa fosse sorretta o meno da una valida dichiarazione di pubblica utilità; inoltre, ha osservato che le parti nel rinvio conservano la posizione processuale originaria e che, essendo il Comune l'appellante principale, su di esso gravava l'onere di dimostrare i presupposti della propria eccezione difensiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, affinché proceda al nuovo esame dei documenti e del quadro normativo secondo i principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato solo per la procura speciale e le comunicazioni di cancelleria; non incide sul merito

  • art. 107 c.p.c.

    richiamato per la chiamata in causa del concessionario dei lavori

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, n. 5; numeri 3 e 5

    utilizzato per denunciare omesso esame di fatti decisivi e violazione di legge; la Corte ammette la censura perché i documenti erano centrali e contestati

  • art. 384 c.p.c.

    impone al giudice di rinvio di uniformarsi alla decisione di cassazione e di riesaminare i punti indicati

  • art. 394 c.p.c.

    nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale avuta nel procedimento precedente

  • art. 395 c.p.c.

    l'errore di fatto revocatorio non è configurabile quando il fatto è controverso tra le parti

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per distinguere il vizio di motivazione radicale dalla semplice censura argomentativa

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato, insieme all'art. 2697 c.c., in tema di prova e decisione sui fatti allegati

  • art. 2697 c.c.

    regola il riparto dell'onere della prova; nel rinvio gravava sul Comune appellante principale

  • art. 76 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di produzione dei documenti in appello

  • art. 1 legge regionale Sicilia 10 agosto 1978, n. 35

    per tutte le opere pubbliche di competenza della regione, dei comuni, delle province, dei consorzi di enti locali, delle comunità montane, degli istituti autonomi case popolari, l'approvazione dei progetti da parte dei competenti organi dei rispettivi enti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere stesse a tutti gli effetti

    la Corte distingue tra ipotesi in cui l'approvazione consiliare basta e ipotesi in cui occorre l'approvazione regionale espressa; la validità della dichiarazione di pubblica utilità dipende dalla corretta qualificazione urbanistica dell'area

  • art. 4 legge regionale Sicilia 10 agosto 1978, n. 35

    recepisce la disciplina statale sulle varianti urbanistiche e richiede approvazione regionale espressa per le variazioni sostanziali o per localizzazioni in aree non destinate a pubblici servizi

  • art. 13 legge 25 giugno 1865, n. 2359

    richiamato per la fissazione dei termini entro cui devono iniziare e compiersi espropriazioni e lavori

  • art. 1 legge 3 gennaio 1978, n. 1

    norma statale di riferimento sulla dichiarazione di pubblica utilità e sulle varianti urbanistiche; la Corte ne usa la struttura per interpretare la disciplina regionale siciliana

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio le parti conservano la posizione processuale che avevano nel giudizio definito dalla cassazione; ne consegue che l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa o eccezione resta in capo alla parte che, in quel segmento processuale, assume la veste sostanziale e processuale di appellante o di attore rispetto al punto controverso.
  • L'omesso esame di un fatto decisivo può essere dedotto in cassazione quando il giudice di merito dichiara di non avere esaminato documenti o fatti storici già ritualmente introdotti e centrali nella controversia; non si tratta di mera critica alla motivazione, ma di vizio che incide sulla completezza dell'accertamento.
  • Nel sindacare la legittimità di una procedura espropriativa, il giudice deve verificare se la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza sia validamente formata secondo la disciplina speciale applicabile; in difetto del presupposto abilitante, l'attività amministrativa è svolta in carenza di potere.
  • Nelle varianti urbanistiche relative a opere pubbliche occorre distinguere tra aree già destinate a servizi pubblici, nelle quali può operare il meccanismo del silenzio-assenso regionale, e aree destinate ad altri scopi, per le quali è necessaria l'approvazione espressa dell'organo regionale competente.
  • Quando il giudizio di cassazione ha già indicato il tema decisivo da accertare in rinvio, il giudice di merito deve attenersi puntualmente a quel perimetro e motivare in modo chiaro e logico sulla base degli atti rilevanti, senza porre a carico della parte sbagliata l'onere di introdurre o dimostrare i documenti decisivi.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataCompetenzaProveImpugnazioniProprietàContratto preliminare
RamiEsecuzioniProcesso civileImmobiliareDiritti reali
IstitutiOnere della provaGiudicato

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