Cassazione Civile, Ordinanza n. 08867/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce dall'occupazione, avvenuta nel 1967, di porzioni di un terreno di proprietà privata da parte di un Comune, per la costruzione di istituti scolastici, sulla base di decreti prefettizi di occupazione temporanea d'urgenza per due anni. Gli originari proprietari agirono per ottenere l'indennità di occupazione legittima e il risarcimento del danno per la successiva occupazione illegittima e per l'irreversibile trasformazione del bene. Dopo una lunga istruttoria con consulenze tecniche, il tribunale rigettò la domanda ritenendo prescritto il credito; la corte d'appello invece accolse l'impugnazione, escludendo la prescrizione, ma liquidò il danno applicando un criterio riduttivo e negò sia la rivalutazione del valore al tempo dell'attualità sia l'indennità per il periodo di occupazione legittima, oltre a non riconoscere un autonomo ristoro per la perdita del godimento. I ricorrenti hanno quindi dedotto: 1) violazione delle norme in tema di espropriazione e dell'art. 1 Protocollo addizionale CEDU per avere la corte territoriale liquidato il valore del bene in misura ridotta, invece che al valore venale pieno; 2) omessa rivalutazione del valore venale dal 1969 al soddisfo; 3) mancato riconoscimento dell'indennità dovuta per il periodo di occupazione legittima dal 5/6/1967 al 5/6/1969; 4) omessa applicazione dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001 e dei relativi criteri indennitari. La Cassazione ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo, ha dichiarato assorbito il secondo e infondato il quarto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo illegittima la liquidazione del danno operata dalla corte territoriale nella misura ridotta ricavata dall'art. 5-bis, comma 7-bis, d.l. 333/1992, perché non più compatibile con il principio del ristoro integrale del valore venale del bene; ha inoltre riconosciuto che il giudice di merito avrebbe dovuto liquidare anche l'indennità di occupazione legittima per il periodo compreso tra l'immissione in possesso e la scadenza del termine biennale. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito dall'accoglimento del primo; il quarto motivo è stato respinto, perché l'art. 42-bis non è stato ritenuto applicabile a procedimenti ablatori iniziati prima dell'entrata in vigore del d.P.R. 327/2001. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 55 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
"nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene"
Per le occupazioni sine titulo anteriori al 30 settembre 1996 il risarcimento va commisurato al valore venale del bene, senza riduzioni incompatibili con il ristoro integrale.
art. 5-bis, comma 7-bis, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. in l. 8 agosto 1992, n. 359
La norma riduttiva non è applicabile perché dichiarata costituzionalmente illegittima in quanto non assicura il ristoro integrale del danno da occupazione acquisitiva.
art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU
Impone che l'indennizzo/risarcimento mantenga un rapporto ragionevole con il valore del bene e non sia inferiore al valore commerciale in assenza di particolari ragioni di interesse pubblico.
art. 117 Cost.
La violazione della Convenzione EDU si traduce in violazione dell'art. 117, comma 1, Cost.
art. 24 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale.
art. 111 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno del vizio motivazionale e del mancato esame delle domande.
art. 22-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Richiamato dai ricorrenti, ma ritenuto non pertinente perché il procedimento espropriativo era iniziato prima dell'entrata in vigore del testo unico.
art. 50 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Richiamato dai ricorrenti in tema di occupazione legittima; la Corte ha ritenuto applicabile, in concreto, la disciplina previgente per il procedimento iniziato nel 1967.
art. 42-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Non trova applicazione ai procedimenti ablatori avviati in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. 327/2001.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla tutela della proprietà privata in caso di ablazione pubblicistica.
Richiamato dai ricorrenti, ma non decisivo nella soluzione della controversia.
Richiamato dai ricorrenti, senza incidenza sulla ratio decidendi.
art. 73 l. 25 giugno 1865, n. 2359
"le occupazioni temporanee ... non possono in nessun caso essere protratte oltre il termine di 2 anni"
Per le occupazioni temporanee preordinate all'esproprio, in base al quadro normativo richiamato, opera un limite biennale di durata massima.
art. 20 l. 22 ottobre 1971, n. 865
Ha elevato a cinque anni la durata massima dell'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio nei procedimenti successivi alla sua entrata in vigore.
art. 40 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
La disciplina sul criterio del valore agricolo medio è stata dichiarata illegittima nella parte riproduttiva di criteri già censurati, mentre resta utilizzabile una lettura costituzionalmente orientata del comma 1 per i terreni coltivati.
art. 37 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Dopo le declaratorie della Corte costituzionale e la modifica del 2007, l'indennità di espropriazione di area edificabile è pari al valore venale del bene, con sola riduzione del 25% nelle ipotesi di riforma economico-sociale.
art. 2, comma 89, lett. e), l. 24 dicembre 2007, n. 244
Ha modificato l'art. 37 T.U. espropriazioni prevedendo il criterio del valore venale per le aree edificabili.
art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87
Consente la dichiarazione di illegittimità costituzionale consequenziale di norme riproduttive di disposizioni già censurate.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma processuale invocata per dedurre motivazione contraddittoria o apparente.
Massime di principio
- Nelle occupazioni acquisitive o sine titulo, quando il diritto al ristoro è collegato alla perdita della proprietà, la liquidazione deve avvenire sul valore venale pieno del bene; non sono più applicabili criteri riduttivi che non assicurino un indennizzo congruo e conforme all'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano riduzioni del risarcimento o dell'indennità espropriativa impedisce al giudice di farvi applicazione, dovendo invece utilizzare il parametro del valore di mercato o altra disciplina compatibile con il ristoro integrale.
- In caso di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio, il proprietario ha diritto anche all'indennità per il periodo in cui l'occupazione è rimasta legittima; tale voce è autonoma rispetto al risarcimento dovuto per la successiva occupazione illegittima o per l'irreversibile trasformazione del bene.
- Il giudice di merito deve qualificare correttamente la domanda in base al contenuto sostanziale della pretesa e non solo alla sua qualificazione formale, riconoscendo le diverse voci spettanti se emergono dagli atti e dalla consulenza tecnica.
- L'art. 42-bis d.P.R. 327/2001 non si applica automaticamente a tutti i fatti pregressi, ma non può essere invocato per procedimenti ablatori avviati in epoca anteriore all'entrata in vigore del testo unico, quando la disciplina speciale non lo preveda espressamente.
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