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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08863/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto concessorio per la raccolta delle scommesse ippiche. La società concessionaria aveva attivato un arbitrato contro le amministrazioni concedenti deducendo inadempimenti contrattuali; il lodo aveva riconosciuto diversi crediti risarcitori e dichiarato non dovuti i minimi garantiti. Le amministrazioni avevano impugnato il lodo e la Corte d'appello di Roma lo aveva dichiarato nullo, ritenendo che la clausola compromissoria contenuta nella convenzione-tipo e nel bando fosse illegittima perché, pur predisposta unilateralmente dalla parte pubblica, attribuiva la facoltà di declinatoria solo al concessionario, trasformando l'arbitrato in un arbitrato obbligatorio in contrasto con i principi costituzionali. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione di legge, contestando l'interpretazione della clausola compromissoria e sostenendo che la facoltà di declinare spettasse solo al concessionario, poiché la clausola era stata liberamente predisposta e imposta dalle amministrazioni nella loro posizione di parte pubblica e non per effetto di una volontà autoritativa eteronoma.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha interpretato il tenore letterale della clausola compromissoria come inequivoco nel riservare la facoltà di declinatoria della competenza arbitrale al solo concessionario. Ha escluso che, nella specie, si trattasse di arbitrato obbligatorio o costituzionalmente illegittimo, osservando che la clausola era stata predisposta dalla stessa amministrazione nell'ambito di una disciplina regolamentare e poi imposta nel bando, sicché la scelta arbitrale era stata già compiuta a monte dalla parte pubblica. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso è stato proposto per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 2, comma 6, d.p.r. 169/1998

    Prevede l'approvazione con decreto ministeriale delle convenzioni tipo accessorie alle concessioni.

  • art. 1 d.m. Finanze 20.4.1999

    Ha approvato la convenzione-tipo contenente la clausola compromissoria.

  • art. 15 della convenzione accedente alla concessione

    "Resta salva la facoltà della declinatoria della competenza arbitrale, da parte del concessionario"

    La clausola attribuisce espressamente la facoltà di declinare l'arbitrato soltanto al concessionario.

  • art. 24 Cost.

    Il fondamento dell'arbitrato è nella libera scelta delle parti; l'arbitrato diviene illegittimo se impedisce l'accesso al giudice statuale.

  • art. 102 Cost.

    La deroga alla giurisdizione ordinaria è ammissibile solo per effetto della libera scelta delle parti.

  • art. 1339 c.c.

    Richiamato dalla sentenza impugnata come meccanismo di inserzione automatica, ma escluso dalla Cassazione come base per trasformare la clausola in arbitrato obbligatorio.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per l'interpretazione della clausola secondo il senso letterale.

  • art. 1366 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per l'interpretazione secondo buona fede.

  • art. 1370 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per l'interpretazione delle clausole predisposte da una parte.

  • art. 1371 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per l'interpretazione nel caso di dubbio.

  • art. 809 c.p.c.

    Richiamato per la composizione del collegio arbitrale rituale.

  • art. 810 c.p.c.

    Richiamato per le regole di nomina degli arbitri.

Massime di principio

  • Quando la clausola compromissoria è chiara nel riservare la facoltà di declinare l'arbitrato a una sola parte, il giudice deve attenersi al dato letterale e non può estendere tale facoltà all'altra parte mediante interpretazioni correttive.
  • L'arbitrato non è costituzionalmente illegittimo solo perché previsto in una convenzione-tipo predisposta da una pubblica amministrazione: occorre verificare se la scelta dello strumento arbitrale sia stata in concreto liberamente accettata dalla parte che lo ha predisposto e imposto.
  • La nozione di arbitrato obbligatorio rilevante ai fini della legittimità costituzionale ricorre solo quando alle parti sia preclusa la possibilità di adire il giudice ordinario; sono invece irrilevanti, di per sé, le modalità di composizione del collegio o il regime del lodo.
  • La previsione della declinatoria solo in favore del contraente debole può essere giustificata quando la clausola arbitrale sia stata unilateralmente predisposta e imposta dalla pubblica amministrazione, poiché in tal caso non vi è una compressione subita del diritto di scelta del giudice.
  • Se la parte pubblica ha predisposto e imposto la clausola compromissoria nel regolamento di gara o nella convenzione-tipo, non è logicamente sostenibile che la medesima parte sia stata successivamente costretta da una volontà autoritativa esterna ad accettare l'arbitrato.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneArbitratoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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