Cassazione Civile, Ordinanza n. 08864/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (soci)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta davanti al Tribunale di Milano da un soggetto che si qualificava socio unico di una società a responsabilità limitata. Egli chiedeva la declaratoria di nullità o di annullamento della compravendita notarile con cui la società aveva ceduto alcuni immobili a una terza acquirente; in subordine chiedeva l’inefficacia dell’atto ex art. 2901 c.c. e, da ultimo, la rescissione per lesione ultra dimidium ex art. 1448 c.c. I convenuti contestavano la legittimazione attiva dell’attore, assumendo che egli non fosse socio della società; la società convenuta proponeva anche domanda riconvenzionale sulla validità di una delibera assembleare che aveva revocato il liquidatore e sull’atto di cessione di quote. In primo grado la domanda principale fu rigettata per difetto di legittimazione, con accertamento del giudicato sulla titolarità delle quote in capo agli altri germani e con condanna dell’attore per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. In appello la decisione fu confermata e fu ulteriormente pronunciata la condanna ex art. 96 c.p.c. in favore di ciascun appellato. In cassazione il ricorrente deduceva, con tre motivi, che non esistesse il giudicato richiamato dai giudici di merito sulla titolarità del 60% delle quote in capo agli altri fratelli; che la delibera di revoca del liquidatore del 3 agosto 2004 non fosse stata impugnata e dovesse ritenersi valida ed efficace; e che fosse illegittima la condanna per lite temeraria o responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo e, quanto al terzo, lo ha ritenuto inammissibile e comunque infondato. Ha rilevato, in sintesi, che il ricorso era costruito in modo generico e promiscuo, che operava la doppia conforme rispetto ai capi di merito fondati sulle stesse ragioni fattuali, che la questione sulla delibera di revoca era priva di interesse una volta esclusa la legittimazione ad agire dell’attore, e che la condanna ex art. 96 c.p.c. era sorretta da motivazione congrua, basata sulla mala fede dell’attore nell’aver agito spendendo una qualità di socio unico già esclusa da plurimi giudicati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo e, quanto al terzo, in parte inammissibile e in parte infondato. Ha quindi confermato la decisione della Corte d’appello di Milano, che aveva respinto l’appello e confermato il rigetto delle domande originarie per difetto di legittimazione attiva. È rimasta ferma anche la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., mentre in cassazione il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di tutte le controparti. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
richiamato come base della domanda di inefficacia dell’atto di compravendita in via revocatoria ordinaria, ma non esaminato nel merito perché assorbito dal difetto di legittimazione attiva
art. 1448 c.c.
richiamato come fondamento della domanda di rescissione per lesione ultra dimidium, ma non esaminato nel merito
art. 96 c.p.c.
la condanna per responsabilità aggravata è ritenuta legittima perché l’attore aveva agito in mala fede spendendo la qualità di socio unico nonostante plurimi giudicati contrari
art. 2470 c.c.
richiamato per affermare l’inopponibilità alla società dell’atto non depositato né trascritto nel registro delle imprese
art. 1418 c.c.
evocato dalla Corte territoriale per qualificare come nulla e illecita la causa dell’atto di trasferimento delle quote
art. 1419 c.c.
richiamato nel ricorso tra le norme asseritamente violate, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
art. 2949 c.c.
richiamato nel ricorso e nella motivazione sulla pretesa maturazione di un accrescimento della quota, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
art. 674 c.c.
richiamato nel ricorso e nel ragionamento sulla pretesa iscrizione/accrescimento delle quote, senza accoglimento
art. 115 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso come norma violata, ma la censura è stata ritenuta generica e inammissibile
art. 116 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso come norma violata, ma la censura è stata ritenuta generica e inammissibile
art. 2697 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso come norma sull’onere della prova, ma la Corte ha respinto le doglianze
art. 360 c.p.c.
la Corte ribadisce che il motivo deve essere specifico e riconducibile in modo chiaro alla relativa ipotesi di vizio; non è ammissibile un motivo promiscuo e generico
art. 348-ter c.p.c.
richiamato per l’inammissibilità del vizio di omesso esame in caso di doppia conforme
art. 366 c.p.c.
richiamato per la necessità di indicare chiaramente le divergenze tra le rationes di primo e secondo grado ai fini dell’ammissibilità del motivo
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato supplementare
Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053
richiamata sul concetto di "fatto" rilevante ai fini del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.
Cass. 29/10/2018, n. 27415
richiamata per delimitare l’omesso esame di un fatto storico decisivo
Cass. 18/04/2018, n. 9486
richiamata per affermare che la Corte non può ricavare autonomi profili di censura da doglianze generiche e indistinte
Cass. n. 5947/2023
richiamata sul requisito di specificità della deduzione in presenza di doppia conforme
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo deve essere specifico, tassativo e chiaramente sussumibile in uno dei vizi tipizzati dall’art. 360 c.p.c.; una critica generica, promiscuamente riferita a più vizi e priva di autonoma scansione argomentativa è inammissibile.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non già singoli elementi istruttori, argomentazioni difensive o questioni giuridiche astratte.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse rationes di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Chi agisce in giudizio spendendo una qualità soggettiva già esclusa da plurimi giudicati può essere condannato per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ove risulti la mala fede nell’iniziativa processuale.
- Una questione che non è idonea a incidere sull’esito del giudizio, una volta definitivamente esclusa la legittimazione ad agire della parte, è priva di interesse e non può essere utilmente scrutinata in cassazione.
- L’atto societario non depositato o non iscritto nei registri previsti dalla legge può risultare inopponibile alla società, con conseguente irrilevanza della sua efficacia nei confronti dell’ente.
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