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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08868/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

I proprietari di immobili hanno agito per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione e dall'espropriazione di una porzione minima del loro terreno, dalla asserita indisponibilità giuridica e materiale dei beni residui, dalle lesioni riportate dall'edificio per effetto di opere di sbancamento e dal ripristino dell'impianto fognario soppresso. In appello hanno contestato: la limitazione dell'area effettivamente occupata al solo resede di mq 273,31; la declaratoria di competenza della Corte d'appello in unico grado sulla domanda di indennità per occupazione legittima; il rigetto della domanda di risarcimento per le lesioni dell'edificio; la mancata qualificazione dell'occupazione come usurpativa; e l'omesso esame di varie voci di danno. In cassazione hanno dedotto violazione di legge sulla competenza funzionale in tema di indennità di occupazione legittima e vizio motivazionale per il mancato riconoscimento dell'indisponibilità dei beni e per il mancato accertamento del nesso causale tra sbancamento e lesioni dell'immobile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, cassando la sentenza impugnata nella parte relativa alla domanda di indennità per occupazione legittima, perché la Corte d'appello, investita anche dell'appello avverso la declinatoria di competenza del tribunale, avrebbe dovuto esaminare e decidere nel merito la domanda stessa quale giudice funzionalmente competente in unico grado. Ha invece dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, ritenendo che le censure sulla motivazione mirassero a una rivalutazione del merito e non denunciassero un omesso esame di fatti storici decisivi nei ristretti limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. La causa è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, per il riesame della sola domanda di indennità per occupazione legittima; le restanti statuizioni sono rimaste ferme.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    consente la censura per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, utilizzata per contestare la decisione sulla competenza funzionale della Corte d'appello

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    nel testo riformulato consente solo la denuncia di omesso esame di un fatto storico decisivo; non è più ammessa una generica censura di insufficienza o contraddittorietà della motivazione

  • artt. 19 e 20 L. 865/1971

    la speciale competenza in unico grado della Corte d'appello riguarda le domande di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione e di occupazione legittima

  • art. 104 c.p.c.

    richiamato per il cumulo oggettivo di domande nel medesimo giudizio

  • artt. 353 e 354 c.p.c.

    escludono la rimessione della causa al primo giudice nei casi non tassativamente previsti; l'erronea dichiarazione di incompetenza va corretta dal giudice d'appello con decisione nel merito

  • art. 89 L. 353/1990

    ha abrogato la precedente ipotesi di rimessione al primo giudice per declinatoria di competenza

  • art. 3 d.lgs. 149/2022

    ha ulteriormente modificato l'art. 353 c.p.c. per ragioni di economia processuale e durata ragionevole del processo

  • art. 12 preleggi

    richiamato per l'interpretazione del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    impone l'onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti rilevanti nel ricorso per cassazione

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    impone il deposito dei documenti su cui il ricorso si fonda

Massime di principio

  • Quando una domanda è soggetta alla competenza funzionale in unico grado della Corte d'appello, il giudice d'appello adito anche come giudice dell'impugnazione deve esaminarla nel merito se la relativa questione è ritualmente devoluta, anche se il primo giudice abbia errato dichiarandosi incompetente.
  • La competenza speciale della Corte d'appello in unico grado ex artt. 19 e 20 L. 865/1971 è limitata alle domande di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione e dell'indennità di occupazione legittima, e non si estende automaticamente a pretese risarcitorie ulteriori.
  • Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è sufficiente lamentare insufficienza, contraddittorietà o ingiustizia della motivazione.
  • La critica alla valutazione delle prove, incluse le conclusioni di una CTU, non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito in cassazione; occorre indicare uno specifico fatto decisivo non esaminato dal giudice di merito.
  • L'adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è di regola sufficiente sul piano motivazionale quando l'elaborato recepito spieghi compiutamente le ragioni tecniche della scelta e non vi siano censure specifiche idonee a imporre una confutazione puntuale.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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