Cassazione Civile, Ordinanza n. 08866/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Non ha disposto sulle spese, poiché la parte intimata non ha svolto difese. Quanto al contributo unificato, ha ribadito che l'ulteriore importo non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, trattandosi di norma eccezionale di stretta interpretazione.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tra due società in cui la parte ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila. Il ricorso era articolato in un solo motivo, ma nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. La Corte ha quindi verificato gli effetti processuali di tale rinuncia e ha rilevato che essa determina l'estinzione del giudizio. È stato anche affrontato il tema del contributo unificato, affermandosi che l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto la previsione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi tipici di soccombenza processuale dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio senza decisione sul merito dell'impugnazione.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorrente soccombente in cassazione non si applica alla rinuncia, perché la disciplina ha natura eccezionale e non è estensibile oltre i casi espressamente previsti.
- In mancanza di costituzione dell'intimato, la Corte può non provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08863/2024 del 04/04/2024
- ordinanza_civile · 4 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08864/2024 del 04/04/2024
- ordinanza_civile · 4 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08865/2024 del 04/04/2024
- ordinanza_civile · 4 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08867/2024 del 04/04/2024
- ordinanza_civile · 4 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08868/2024 del 04/04/2024
- ordinanza_civile · 4 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08870/2024 del 04/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →