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Sentenza

Sentenza del 21/02/2024 n. 4653 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento relativo al 2010, con cui l’Agenzia aveva recuperato costi ritenuti indeducibili e IVA detratta indebitamente in relazione ad acquisti intracomunitari di autovetture considerati operazioni soggettivamente inesistenti, con interposizione della società Frank Cars. La società ha proposto sei motivi di ricorso per cassazione: ha contestato la valutazione della propria buona fede e invocato il meccanismo previsto dall’art. 1, comma 9, del d.l. n. 262/2006; ha denunciato motivazione apparente e mancanza degli atti istruttori; ha eccepito la nullità dell’avviso per difetto di motivazione e mancata allegazione di atti relativi a terzi; ha contestato la consistenza degli indizi presuntivi; ha lamentato omessa pronuncia sulla motivazione apparente della sentenza di primo grado; infine, ha dedotto l’omesso esame di fatti decisivi e l’insufficienza degli indizi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con l’accertamento di merito, fondato su rapporti anomali con Frank Cars, della consapevolezza della contribuente circa l’interposizione: tra gli elementi considerati vi erano i pagamenti anticipati per finanziare gli acquisti, l’assenza di struttura operativa e affidamenti bancari della società interposta e le rivendite senza margine o a prezzi inferiori. La Corte ha inoltre chiarito che il versamento dell’IVA previsto dall’art. 1, comma 9, d.l. n. 262/2006 non comporta una presunzione di buona fede. Il secondo motivo è stato rigettato: la motivazione della CTR non era apparente e la censura mirava a contestare la valutazione delle prove. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili, rispettivamente perché non rivolti in modo specifico contro la sentenza e carenti di specificità quanto agli atti non allegati, e perché chiedevano un riesame degli indizi e del merito. Il quinto motivo è stato rigettato: la CTR aveva esaminato e respinto la censura sulla motivazione della sentenza di primo grado, comunque già seguita da un compiuto esame di merito in appello. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile: l’omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non era deducibile in presenza di decisioni conformi nei due gradi di merito e, per il resto, la censura riproponeva contestazioni sulla prova e sulla sua valutazione. La ricorrente è stata condannata a pagare all’Agenzia delle entrate le spese, liquidate in Euro 5.800,00 oltre spese prenotate a debito, nonché l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972

    La disposizione disciplina il diritto alla detrazione dell’IVA. Nel caso deciso, la contestazione della detrazione è rimasta ferma perché il ricorso non ha superato le censure di inammissibilità e la decisione di merito aveva accertato la consapevolezza della contribuente circa l’interposizione fraudolenta.

  • Art. 1, comma 9, del d.l. n. 262 del 2006

    Di nessun rilievo è l'asserita applicazione dell' art. 1 , comma 9, d.l. n. 262 del 2006 , che non fonda una presunzione di buona fede ma costituisce solo un meccanismo adottato dal legislatore e teso proprio ad ostacolare il compimento di frodi comunitarie, nella specie risultato, alla stregua dell'accertamento in fatto su esposto, in evidenza inefficace.

    Il meccanismo di controllo e versamento dell’IVA previsto dalla norma è finalizzato a contrastare le frodi intracomunitarie, ma non crea una presunzione di buona fede in favore dell’acquirente; la sua applicazione non impedisce quindi di accertare la consapevolezza della frode sulla base delle circostanze concrete.

  • Art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve formulare censure specifiche contro la decisione impugnata e non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Nel caso, le doglianze generiche o rivolte alla valutazione di merito sono state dichiarate inammissibili; inoltre, l’omesso esame ex n. 5 non era proponibile in ragione della conformità delle decisioni di primo e secondo grado.

  • Art. 56, quinto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972

    La norma è stata invocata in relazione all’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento. La censura è stata dichiarata inammissibile perché non attaccava specificamente la statuizione della CTR e non indicava in modo puntuale quali elementi essenziali degli atti richiamati mancassero nell’avviso.

  • Art. 7 della legge n. 212 del 2000

    La disposizione è stata invocata per contestare la motivazione dell’avviso e il richiamo ad atti relativi a terzi. La Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza, rilevando che l’omessa allegazione non determina di per sé la nullità se gli elementi essenziali degli atti sono riprodotti nell’avviso.

  • Art. 3, comma 3, della legge n. 241 del 1990

    in tema di accertamento, l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di allegare al relativo avviso gli atti indicati nello stesso deve essere inteso in relazione alla finalità "integrativa" delle ragioni che giustificano l'emanazione dell'atto impositivo ai sensi dell' art. 3 , comma 3, della l. n. 241 del 1990 , sicché detto obbligo riguarda i soli atti che non siano stati già trascritti nella loro parte essenziale nell'avviso stesso

    L’obbligo di allegare gli atti richiamati nell’avviso riguarda quelli necessari a integrare le ragioni dell’imposizione e non opera quando la parte essenziale degli atti è già riportata nell’avviso. Gli atti richiamati possono inoltre essere utilizzati come prova della pretesa anche se non costituiscono parte della motivazione.

  • Art. 2727 c.c.

    La norma, relativa alle presunzioni, è stata invocata contro il valore degli elementi indiziari. La Corte non ha rivalutato tali elementi, ritenendo la censura generica e diretta a ottenere un riesame del merito già compiuto dalla CTR.

  • Art. 2729 c.c.

    La norma richiede che le presunzioni siano gravi, precise e concordanti. La censura è stata dichiarata inammissibile perché non specificava quali elementi fossero privi di efficacia presuntiva e contestava in sostanza l’apprezzamento probatorio del giudice di merito.

  • Art. 112 c.p.c.

    La norma impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle questioni sottoposte. Non vi è stata violazione: la CTR aveva espressamente esaminato e respinto la censura relativa alla motivazione apparente della decisione di primo grado.

  • Art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972

    La disposizione è stata richiamata in relazione all’accertamento IVA e alla prova degli elementi posti a fondamento della ripresa. La Corte non ha accolto la contestazione, dichiarandola inammissibile nella parte in cui chiedeva una nuova valutazione degli indizi e delle prove.

  • Art. 348-ter c.p.c.

    In primo luogo, la censura di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. non è proponibile ostandovi l' art. 348 ter c.p.c. avendo la CTR deciso in base alle medesime ragioni di fatto del giudice di primo grado.

    Quando la decisione d’appello conferma quella di primo grado sulla base delle medesime ragioni di fatto, non è proponibile in cassazione la censura di omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti, la buona fede dell’acquirente si valuta alla luce delle circostanze concrete e degli indizi complessivi. Pagamenti anticipati che finanziano il fornitore, assenza di struttura o affidamenti e rivendite senza margine possono sostenere la conclusione che l’acquirente fosse consapevole dell’interposizione.
  • Il rispetto di un meccanismo fiscale predisposto per contrastare le frodi non equivale, da solo, a prova o presunzione di buona fede del contribuente: restano valutabili i rapporti commerciali effettivi e le anomalie dell’operazione.
  • In cassazione non è sufficiente riproporre una diversa lettura delle prove o chiedere una nuova valutazione degli indizi. Le censure devono individuare in modo specifico l’errore giuridico o processuale della sentenza impugnata.
  • La mancata allegazione di atti richiamati nell’avviso non comporta automaticamente la nullità: occorre verificare se gli elementi essenziali siano già riprodotti nell’atto e se la doglianza identifichi concretamente ciò che manca.
  • Quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto, opera il limite alla deduzione in cassazione dell’omesso esame di un fatto decisivo.

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