Sentenza del 21/02/2024 n. 4611 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva emesso un avviso di accertamento IVA per il 2006, contestando l’applicazione dell’esenzione prevista dall’art. 8, primo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 a cessioni di pedane alla società svizzera Egolf Vepackung s.a., poiché le fatture erano prive della vidimazione dell’ufficio doganale. La contribuente aveva sostenuto che le vendite all’estero fossero effettive. Dopo l’esito sfavorevole in CTR, I.C. Srl ha proposto un motivo di ricorso per cassazione; il testo non ne specifica il contenuto. In prossimità dell’udienza ha chiesto la cessazione della materia del contendere, affermando di aver definito agevolmente, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 193/2016, le cartelle relative all’accertamento.
La decisione
La Cassazione non ha dichiarato cessata la materia del contendere né estinto il giudizio per definizione agevolata: nonostante la richiesta di chiarimenti, le parti non hanno fornito elementi per verificare la piena corrispondenza tra la procedura di definizione e l’oggetto del giudizio. Ha però ritenuto che la stessa richiesta della contribuente, fondata sull’asserita definizione integrale del debito, manifestasse una sopravvenuta carenza d’interesse a proseguire il ricorso e lo ha quindi dichiarato inammissibile. Le spese di legittimità sono state compensate. Non è dovuto l’ulteriore contributo unificato, trattandosi di causa sopravvenuta d’inammissibilità.
Norme richiamate
La richiesta di definizione agevolata delle cartelle, anche se invocata per ottenere la cessazione della materia del contendere, non determina automaticamente la cessazione o l’estinzione del giudizio: occorre poter verificare la corrispondenza tra definizione e oggetto della controversia.
Art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115/2002
Trattandosi di causa sopravvenuta di inammissibilità, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell'art. 13, comma 1-bis D.P.R. n. 115 del 2002.
Quando l’inammissibilità del ricorso deriva da una sopravvenuta carenza d’interesse, non sussistono i presupposti processuali per imporre alla ricorrente l’ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto integrale o l’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La richiesta di definizione agevolata non basta, da sola, a ottenere la cessazione della materia del contendere: il giudice può richiedere elementi che dimostrino che la procedura definitoria copre effettivamente il debito e l’oggetto del giudizio.
- Se la parte ricorrente dichiara di aver integralmente definito il debito e chiede per questo la chiusura del giudizio, tale condotta può manifestare una sopravvenuta carenza d’interesse a proseguire. In tal caso il ricorso può essere dichiarato inammissibile, senza che ciò equivalga a una pronuncia sul merito della controversia tributaria.
- Quando l’inammissibilità dipende da una causa sopravvenuta, non è dovuto l’ulteriore contributo unificato previsto per il ricorso; le spese possono essere compensate in ragione dell’andamento del giudizio e della condotta processuale.
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