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Sentenza

Sentenza del 21/02/2024 n. 4642 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia nasce dall’avviso di accertamento IVA per il 2008, con cui l’Agenzia aveva negato l’esenzione prevista per cessioni all’esportazione di pedane vendute alla società svizzera Egolf Vepackung s.a., perché le fatture erano prive della vidimazione dell’ufficio doganale. La contribuente aveva sostenuto che le vendite estere fossero effettive. Dopo la decisione sfavorevole della CTR, I.C. Srl ha proposto ricorso per cassazione con un motivo; in seguito ha chiesto la cessazione della materia del contendere, affermando di aver definito il debito mediante la definizione agevolata prevista dal d.l. n. 193 del 2016.

La decisione

La Corte di cassazione non ha dichiarato né la cessazione della materia del contendere né l’estinzione del giudizio: la contribuente non ha fornito gli elementi richiesti per verificare la piena corrispondenza tra la definizione agevolata e l’oggetto del processo. Ha però ritenuto che la richiesta di dichiarare definito integralmente il debito manifestasse la sopravvenuta carenza di interesse a proseguire il ricorso e lo ha quindi dichiarato inammissibile. Le spese di legittimità sono state compensate. Non è dovuto l’ulteriore contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta.

Norme richiamate

  • Art. 6 del d.l. n. 193 del 2016

    La norma è richiamata quale base della definizione agevolata richiesta dalla contribuente. La Corte non ha però accertato che la procedura avesse definito integralmente il debito relativo alla controversia.

  • Art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002

    Trattandosi di causa sopravvenuta di inammissibilità, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell'art. 13, comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002.

    In caso di inammissibilità dovuta a una causa sopravvenuta, non sussistono i presupposti per imporre il pagamento dell’ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La richiesta di definizione agevolata non comporta automaticamente la cessazione della materia del contendere: occorre dimostrare che la procedura abbia effettivamente e integralmente riguardato il debito oggetto del giudizio.
  • Se il ricorrente dichiara di aver definito integralmente il debito e chiede per questo di chiudere la controversia, ma non prova i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, tale condotta può comunque evidenziare una sopravvenuta carenza di interesse e condurre all’inammissibilità del ricorso.
  • Quando l’inammissibilità deriva da una causa sopravvenuta, non è dovuto l’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione dichiarata inammissibile.

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