Sentenza del 21/02/2024 n. 257 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di ventitré estratti di ruolo relativi a tasse automobilistiche, IVA e IRPEF per gli anni 2001-2018, deducendo l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e, in subordine, la prescrizione dei crediti.
La decisione
L'appello è stato dichiarato inammissibile e la sentenza di primo grado è stata confermata. La Corte ha accertato che tutte le cartelle sono state regolarmente notificate tramite PEC dall'indirizzo istituzionale dell'Agenzia della Riscossione; ha ritenuto non applicabile la norma sulla PEC evocata dal ricorrente (rivolta alle notifiche effettuate da avvocati/procuratori privati). Inoltre la Corte ha ricordato che l'estratto di ruolo non è impugnabile autonomamente quando le cartelle presupposte sono state regolarmente notificate e che il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di un "interesse qualificato" richiesto dalla normativa (es. pregiudizio per partecipazione ad appalti o altri specifici effetti amministrativi). Di conseguenza anche l'eccezione di prescrizione è rimasta assorbita dall'inammissibilità. Condanna alle spese per euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 2946 cod. civ.
riferimento alla prescrizione decennale dei crediti
La Corte rileva che la prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 c.c. era invocata dal ricorrente, ma l'eccezione di prescrizione è risultata assorbita dall'inammissibilità dell'appello, non essendo stato possibile valutarla per via autonoma nel giudizio sull'estratto di ruolo.
l. 53/1994 art. 3-bis
riferimento alle notificazioni via PEC da parte di avvocati e procuratori legali
Tale norma disciplina le notificazioni telematiche effettuate da soggetti privati (avvocati/procuratori) e richiede l'uso di indirizzi PEC risultanti da pubblici elenchi; la Corte ritiene che essa non sia pertinente alle notifiche effettuate da Uffici pubblici tramite indirizzi PEC istituzionali.
DPR 602/1973 art. 12 (comma 4-bis) come novellato dal d.l. 146/21 conv. in l. 215/21
disciplinando la non impugnabilità dell'estratto di ruolo salvo specifici casi
La modifica ha chiarito che l'estratto di ruolo non è impugnabile autonomamente quando le cartelle sono regolarmente notificate; l'impugnazione diretta del ruolo o della cartella è ammessa solo ove il debitore dimostri un interesse qualificato (es. pregiudizio nella partecipazione ad appalti o perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione).
d.lgs. 18/4/2016 n. 50 art. 80 comma 4
richiamato come esempio di pregiudizio rilevante (partecipazione a procedure di appalto)
L'art. 80 comma 4 del codice dei contratti pubblici è citato come uno degli esempi di situazione in cui un'iscrizione a ruolo può arrecare un pregiudizio qualificato che legittima l'impugnazione diretta.
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18/01/2008 n. 40 art. 1 comma 1 lett. a
richiamato in relazione ai soggetti pubblici da cui possono derivare riscossioni
Utilizzato per delineare i casi specifici in cui l'iscrizione a ruolo può influire su rapporti con soggetti pubblici e quindi configurare un interesse qualificato.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo non è impugnabile autonomamente se le cartelle di pagamento presupposte sono state regolarmente notificate; in tal caso il ricorso deve essere rivolto direttamente contro la cartella.
- La notifica tramite indirizzo PEC istituzionale dell'Amministrazione (Agenzia della Riscossione) è valida anche se l'indirizzo non è inserito negli elenchi pubblici destinati alle notifiche effettuate da soggetti privati; le regole degli elenchi IPA menzionate per i privati non si applicano automaticamente alle PEC istituzionali.
- Per rendere ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo occorre provare l'omessa notifica delle cartelle o dimostrare un 'interesse qualificato' (es. pregiudizio per partecipazione ad appalti, perdita di benefici amministrativi o riscossione da parte di soggetti pubblici) così come delineato dalle novità normative.
- L'eccezione di prescrizione può rimanere inammissibile o assorbita se il giudizio sulla forma di impugnazione è dichiarato inammissibile; per far valere la prescrizione conviene agirla direttamente contro gli atti che la determinano (es. cartelle) con prove e deduzioni specifiche.
- Quando si contesta la validità di una notifica via PEC, è importante fornire elementi probatori specifici (es. assenza effettiva di consegna, dati di invio/accettazione, indicazioni sull'irregolarità dell'indirizzo) e non limitarsi a richiamare norme rivolte a fattispecie diverse (es. notifiche effettuate da avvocati).
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