Cassazione Civile, Ordinanza n. 17803/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla società, poi cancellata dal registro delle imprese, un avviso di accertamento per IVA e IRAP relativo all'anno 2005, fondato su accertamento analitico-induttivo e sulla ritenuta antieconomicità della gestione: ricavi dichiarati ritenuti sproporzionati rispetto ai costi, redditività inferiore alla media di settore e ricostruzione dei ricavi mediante percentuale di ricarico desunta da studi di settore. I soci della società estinta hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Ufficio e confermato l'accertamento, deducendo sette motivi: 1) inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per avere contestato solo una delle due ragioni poste dalla CTP a base della decisione; 2) nullità dell'accertamento per mancato contraddittorio preventivo; 3) violazione dell'onere della prova; 4) omessa motivazione e violazione di legge sulla percentuale di ricarico dell'80% applicata ai prodotti diversi dal caffè; 5) erronea applicazione delle presunzioni e uso di una media di settore non provata; 6) erronea valorizzazione dell'antieconomicità della gestione; 7) omesso esame di fatti decisivi, tra cui il primo anno di attività, le difficoltà dovute ai lavori della metropolitana, le rimanenze e il prezzo di acquisto del caffè.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la decisione di primo grado non era sorretta da plurime rationes decidendi, ma da una valutazione di elementi presuntivi; ha respinto il secondo motivo affermando che, per l'annualità in questione, il contraddittorio endoprocedimentale non era imposto per i tributi non armonizzati e, per l'IVA, i ricorrenti non avevano indicato le ragioni concrete che avrebbero potuto far valere; ha rigettato il terzo motivo perché l'Ufficio aveva fornito presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a legittimare l'accertamento analitico-induttivo, con conseguente onere di prova contraria a carico del contribuente; ha respinto il quarto e il quinto motivo rilevando che la CTR aveva espressamente condiviso la quantificazione del ricarico e che il metodo fondato su valori medi di settore è legittimo se contrastato con prova contraria, non fornita; ha dichiarato il sesto motivo in parte inammissibile per difetto di specificità e per il resto infondato, poiché l'antieconomicità risultava già dalle risultanze contabili; ha ritenuto il settimo motivo in larga parte inammissibile e per il resto infondato, osservando che la CTR aveva motivato sui fatti dedotti e che le censure erano generiche. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per contestare la mancata rilevazione, da parte del giudice d'appello, dell'inammissibilità dell'appello a seguito della cancellazione della società; la Corte non ne ravvisa la violazione nei termini dedotti.
art. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale parametro della specificità dei motivi di appello nel processo tributario; la Corte esclude che, nel caso concreto, l'appello dell'Ufficio fosse inammissibile.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come paradigma del motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento.
art. 53 Cost.
Invocato dai ricorrenti in relazione alla pretesa invalidità dell'accertamento e alla tutela del contraddittorio, ma non conduce all'accoglimento.
art. 62-sexies D.L. n. 331 del 1993
Richiamato per l'accertamento e l'uso di parametri/studi di settore nella ricostruzione del reddito.
art. 10, comma 1, L. n. 146 del 1998
Richiamato quale base normativa per gli studi di settore e i relativi parametri presuntivi.
Richiamati in tema di riparto dell'onere della prova e di presunzioni semplici; la Corte afferma che l'Ufficio aveva assolto al proprio onere con presunzioni gravi, precise e concordanti e che incombeva al contribuente la prova contraria.
art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per il vizio di motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude l'omessa motivazione della CTR.
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato quale base dell'accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni e incongruenze contabili.
art. 39, primo comma, D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato in relazione alla legittimità dell'accertamento induttivo e alla valorizzazione dell'antieconomicità della gestione.
art. 38, comma 7, D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dalla Corte per affermare che l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti sintetici opera solo per periodi d'imposta successivi a quelli indicati dalla norma modificativa.
art. 22, comma 1, D.L. n. 78 del 2010
Richiamato quale disposizione che ha introdotto l'obbligo di contraddittorio per l'accertamento sintetico, applicabile solo dal periodo d'imposta 2009.
Richiamata come legge di conversione del D.L. n. 78 del 2010.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Usato per la censura di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ne esclude la fondatezza nei limiti dedotti.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'appello è inammissibile solo se non individua in modo sufficientemente specifico le ragioni di censura della sentenza impugnata; non basta sostenere in cassazione che il primo giudice abbia fondato la decisione su più rationes, se in realtà la motivazione consisteva in una valutazione unitaria di plurimi elementi presuntivi.
- Per gli accertamenti relativi a tributi non armonizzati, l'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale non è obbligatoria salvo specifica previsione normativa; per i tributi armonizzati, la sua omissione comporta invalidità solo se il contribuente indica in concreto quali difese avrebbe potuto svolgere in sede procedimentale.
- L'accertamento analitico-induttivo può fondarsi su incongruenze tra ricavi e costi, su redditività anomala e su antieconomicità della gestione, purché gli elementi addotti dall'Ufficio abbiano i caratteri di gravità, precisione e concordanza.
- Quando l'Ufficio offre un supporto presuntivo serio all'accertamento, si sposta sul contribuente l'onere di fornire prova contraria, anche mediante presunzioni; la mera contestazione astratta o generica non è sufficiente.
- La ricostruzione dei ricavi mediante percentuali di ricarico e valori medi di settore è legittima se fondata su dati oggettivi della specifica attività e se il contribuente non indica un diverso metodo di calcolo né produce elementi idonei a demolire la stima dell'Ufficio.
- Le censure di omessa motivazione o omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili se non indicano con precisione dove e come i fatti siano stati dedotti nei gradi di merito e se, comunque, la sentenza impugnata li abbia espressamente considerati, sia pure per ritenerli irrilevanti o generici.
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