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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10781/2023 del 21/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2007, l'amministrazione finanziaria recuperava a tassazione maggiori importi a titolo di Ires, Irap e Iva, riqualificando come spese di rappresentanza, e non come spese di pubblicità, costi sostenuti per eventi organizzati tra Roma e Milano (sfilata con gioielli, cocktail, cena con concerto benefico, mostra d'arte, presentazione di un libro). La società impugnava l'accertamento; la CTP accoglieva parzialmente il ricorso, mentre la CTR del Piemonte accoglieva l'appello dell'Ufficio e confermava la ripresa, negando la deducibilità/detraibilità dei costi come spese di pubblicità. In Cassazione la società deduceva: (1) violazione degli artt. 1 e 7 D.M. 19 novembre 2008, art. 108, comma 2, d.P.R. 917/1986 (come modificato dalla L. 244/2007), artt. 1 e 3 L. 212/2000 e art. 11 disp. prel. c.c., per avere la CTR applicato una disciplina ritenuta non operante ratione temporis e violato il principio di irretroattività fiscale; (2) violazione degli artt. 108, comma 2, 109, commi 4 e 5, d.P.R. 917/1986 e degli artt. 19 e 19-bis, comma 1, lett. h), d.P.R. 633/1972, per non avere riconosciuto la piena deducibilità ai fini Ires/Irap e la detraibilità Iva delle spese, assumendone la natura pubblicitaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo, ha osservato che il richiamo al D.M. 19 novembre 2008 era solo didascalico ed esemplificativo e comunque marginale rispetto all'accertamento di merito della CTR, fondata sulla funzione concreta delle spese; ha quindi escluso la denunciata violazione del divieto di retroattività, poiché la qualificazione come spese di rappresentanza derivava dall'oggetto e dalla finalità degli esborsi. Sul secondo motivo, la Corte ha riaffermato il consolidato criterio discretivo tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità: le prime mirano ad accrescere prestigio, immagine e notorietà dell'impresa senza un collegamento immediato con l'incremento delle vendite; le seconde sono finalizzate direttamente alla promozione di prodotti o servizi e all'aumento delle vendite. Ha ritenuto che la CTR avesse motivatamente escluso l'esistenza di un collegamento obiettivo e immediato tra gli eventi finanziati e la promozione dei prodotti, qualificando correttamente i costi come spese di rappresentanza. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel reddito d'impresa, il discrimine tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità dipende dagli obiettivi immediatamente perseguiti: le prime sono dirette ad accrescere prestigio, immagine e notorietà dell'impresa; le seconde hanno una finalità promozionale immediata dei prodotti o servizi e mirano all'incremento delle vendite.
  • La qualificazione fiscale di una spesa non dipende dal solo contesto esterno o dalla forma dell'evento, ma dalla concreta funzione economico-promozionale dell'esborso, accertata in fatto dal giudice di merito.
  • Anche per imprese operanti in settori di lusso o di nicchia, il criterio distintivo tra pubblicità e rappresentanza resta invariato: occorre verificare se l'esborso sia rivolto direttamente al prodotto o, invece, all'immagine dell'ente che lo commercializza.
  • Le spese che finanziano eventi culturali o mondani per promuovere l'immagine dell'impresa possono essere qualificate come spese di rappresentanza, anche se durante tali eventi i prodotti siano esposti o occasionalmente acquistati dai partecipanti.
  • In sede di legittimità, l'accertamento di fatto del giudice di merito sulla natura della spesa non è sindacabile se non nei limiti del vizio motivazionale specificamente dedotto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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