Cassazione Civile, Ordinanza n. 10781/2023 del 21/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2007, l'amministrazione finanziaria recuperava a tassazione maggiori importi a titolo di Ires, Irap e Iva, riqualificando come spese di rappresentanza, e non come spese di pubblicità, costi sostenuti per eventi organizzati tra Roma e Milano (sfilata con gioielli, cocktail, cena con concerto benefico, mostra d'arte, presentazione di un libro). La società impugnava l'accertamento; la CTP accoglieva parzialmente il ricorso, mentre la CTR del Piemonte accoglieva l'appello dell'Ufficio e confermava la ripresa, negando la deducibilità/detraibilità dei costi come spese di pubblicità. In Cassazione la società deduceva: (1) violazione degli artt. 1 e 7 D.M. 19 novembre 2008, art. 108, comma 2, d.P.R. 917/1986 (come modificato dalla L. 244/2007), artt. 1 e 3 L. 212/2000 e art. 11 disp. prel. c.c., per avere la CTR applicato una disciplina ritenuta non operante ratione temporis e violato il principio di irretroattività fiscale; (2) violazione degli artt. 108, comma 2, 109, commi 4 e 5, d.P.R. 917/1986 e degli artt. 19 e 19-bis, comma 1, lett. h), d.P.R. 633/1972, per non avere riconosciuto la piena deducibilità ai fini Ires/Irap e la detraibilità Iva delle spese, assumendone la natura pubblicitaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo, ha osservato che il richiamo al D.M. 19 novembre 2008 era solo didascalico ed esemplificativo e comunque marginale rispetto all'accertamento di merito della CTR, fondata sulla funzione concreta delle spese; ha quindi escluso la denunciata violazione del divieto di retroattività, poiché la qualificazione come spese di rappresentanza derivava dall'oggetto e dalla finalità degli esborsi. Sul secondo motivo, la Corte ha riaffermato il consolidato criterio discretivo tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità: le prime mirano ad accrescere prestigio, immagine e notorietà dell'impresa senza un collegamento immediato con l'incremento delle vendite; le seconde sono finalizzate direttamente alla promozione di prodotti o servizi e all'aumento delle vendite. Ha ritenuto che la CTR avesse motivatamente escluso l'esistenza di un collegamento obiettivo e immediato tra gli eventi finanziati e la promozione dei prodotti, qualificando correttamente i costi come spese di rappresentanza. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
è stato il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge
art. 1 D.M. 19 novembre 2008
richiamo ritenuto dalla Corte solo didascalico ed esemplificativo, non decisivo ai fini della soluzione
art. 7 D.M. 19 novembre 2008
invocato dalla ricorrente per sostenere l'inapplicabilità temporale della disciplina
art. 108, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1996
norma invocata dalla ricorrente in tema di deducibilità dei costi; la Corte ha ribadito che la qualificazione dipende dalla finalità concreta della spesa
art. 108, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986
norma richiamata nel secondo motivo in relazione alla deducibilità dei costi
art. 109, commi 4 e 5, d.P.R. n. 917 del 1986
norma richiamata nel secondo motivo in relazione alla deducibilità dei costi
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
norma richiamata per la detrazione Iva; la Corte ne ha confermato l'inapplicabilità alle spese qualificate come rappresentanza
art. 19-bis, comma 1, lett. h), d.P.R. n. 633 del 1972
norma richiamata per la detraibilità Iva delle spese; esclusa perché i costi erano di rappresentanza
invocato quale parametro sul principio di irretroattività/certezza tributaria
invocato quale parametro sul principio di irretroattività/certezza tributaria
invocato come regola generale di irretroattività delle norme
art. 1, comma 33, lett. p), L. n. 244 del 2007
richiamato quale fonte della modifica normativa in tema di deducibilità dei costi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel reddito d'impresa, il discrimine tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità dipende dagli obiettivi immediatamente perseguiti: le prime sono dirette ad accrescere prestigio, immagine e notorietà dell'impresa; le seconde hanno una finalità promozionale immediata dei prodotti o servizi e mirano all'incremento delle vendite.
- La qualificazione fiscale di una spesa non dipende dal solo contesto esterno o dalla forma dell'evento, ma dalla concreta funzione economico-promozionale dell'esborso, accertata in fatto dal giudice di merito.
- Anche per imprese operanti in settori di lusso o di nicchia, il criterio distintivo tra pubblicità e rappresentanza resta invariato: occorre verificare se l'esborso sia rivolto direttamente al prodotto o, invece, all'immagine dell'ente che lo commercializza.
- Le spese che finanziano eventi culturali o mondani per promuovere l'immagine dell'impresa possono essere qualificate come spese di rappresentanza, anche se durante tali eventi i prodotti siano esposti o occasionalmente acquistati dai partecipanti.
- In sede di legittimità, l'accertamento di fatto del giudice di merito sulla natura della spesa non è sindacabile se non nei limiti del vizio motivazionale specificamente dedotto.
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