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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10754/2023 del 21/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

In una controversia originata dalla costruzione di una villa e dalla successiva contestazione di vizi e difetti dell'opera, era stato disposto un accertamento tecnico preventivo per determinare an e quantum del pregiudizio lamentato. Il consulente tecnico d'ufficio incaricato aveva ottenuto la liquidazione del compenso; i committenti dell'opera, che avevano poi proposto opposizione al decreto di liquidazione, hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato l'opposizione e sostanzialmente confermato la liquidazione. Con il primo motivo hanno dedotto omesso esame di fatti decisivi e hanno lamentato che il giudice non avesse motivato sul numero delle vacazioni e sui presupposti della maggiorazione del compenso, non indicando le attività svolte, i criteri utilizzati e le ragioni della complessità o difficoltà dell'incarico. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione dell'art. 52, comma 1, D.P.R. n. 115/2002, assumendo che la maggiorazione del 50% fosse stata applicata senza i requisiti di legge, perché la prestazione sarebbe stata usuale e non complessa. Con il terzo motivo hanno denunciato nullità per omessa pronuncia sulle istanze istruttorie dirette a provare la durata ragionevole dell'incarico e l'incompletezza delle indagini peritali.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che il provvedimento impugnato non contenesse alcuna adeguata motivazione né sul numero delle vacazioni riconosciute né sulle ragioni della maggiorazione del compenso del consulente. Ha affermato che la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato deve essere motivata in modo da consentire la ricostruzione del percorso logico-giuridico e prevenire arbitrii. Ha inoltre richiamato l'interpretazione dell'art. 52, comma 1, D.P.R. n. 115/2002, secondo cui l'aumento fino al doppio spetta solo per prestazioni eccezionali, valutate dal giudice con prudente apprezzamento e con motivazione congrua. Accolto il primo motivo, il secondo e il terzo sono rimasti assorbiti. La pronuncia del Tribunale di Varese è stata cassata con rinvio a diverso giudice del medesimo Tribunale, cui è demandata anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    è stata dedotta come norma sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 4, legge 8 luglio 1980, n. 319

    richiamata per affermare che la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato deve essere motivata.

  • art. 1, D.M. 30 maggio 2002

    richiamato unitamente alla tabella allegata quale parametro per la liquidazione del compenso del consulente.

  • art. 1, Tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002

    richiamata come base tabellare per la quantificazione del compenso.

  • art. 52, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    interpretato nel senso che la maggiorazione fino al doppio è consentita solo per prestazioni eccezionali, caratterizzate da notevole impegno per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà, e che la relativa decisione deve essere congruamente motivata.

  • art. 168, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per affermare l'obbligo di motivazione della liquidazione delle spettanze degli ausiliari del magistrato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro della censura di violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro della censura di nullità del provvedimento o del procedimento.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre omessa pronuncia sulle istanze istruttorie.

Massime di principio

  • La liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio deve essere sorretta da una motivazione esplicita, idonea a rendere comprensibili il numero delle vacazioni riconosciute e i criteri seguiti dal giudice, così da evitare arbitrii.
  • La maggiorazione del compenso dell'ausiliario del magistrato ex art. 52, comma 1, D.P.R. n. 115/2002 non è automatica, ma presuppone prestazioni eccezionali per impegno, complessità e difficoltà; il relativo apprezzamento è discrezionale, ma è sindacabile se privo di congrua motivazione.
  • In sede di opposizione alla liquidazione del compenso del CTU il sindacato del giudice non può prescindere dalla verifica dei presupposti quantitativi e qualitativi della parcella quando questi siano specificamente contestati.
  • Quando viene accolto il motivo che investe la carenza di motivazione su un punto decisivo della liquidazione, gli ulteriori motivi che presuppongono la medesima questione restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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