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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10745/2023 del 21/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IMU relativo all'anno 2014, emesso nei confronti di una società proprietaria di numerosi appartamenti. La contribuente aveva impugnato l'atto, ma la CTP aveva rigettato il ricorso; in appello la CTR Campania aveva invece annullato l'avviso, ritenendo che, essendo gli immobili occupati abusivamente da terzi e non essendo la proprietaria riuscita a ripristinare il rapporto materiale con i beni, mancasse il presupposto del possesso richiesto per l'IMU. Pur accogliendo l'appello, la CTR aveva compensato integralmente le spese di lite, richiamando l'assenza di un preciso orientamento di legittimità e la recente formazione di orientamenti favorevoli in giurisprudenza di merito. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR compensato le spese nonostante, a suo dire, il principio sulla conservazione del possesso solo animo fosse già consolidato in Cassazione; 2) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, lacunosa, apodittica e inconferente sulla compensazione delle spese, ai sensi degli artt. 15 e 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto legittima la compensazione delle spese, osservando che, dopo le modifiche all'art. 92 c.p.c. e la sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale, la compensazione è consentita solo in ipotesi tipiche o equiparabili di assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o assoluta incertezza. Nel caso concreto, la CTR aveva motivato la compensazione evidenziando la recente emersione di pronunce di merito favorevoli al contribuente e, soprattutto, la mancanza di un preciso indirizzo della giurisprudenza di legittimità sulla specifica questione del venir meno del presupposto IMU in caso di occupazione sine titulo dell'immobile. La Corte ha distinto questa fattispecie da altre decisioni di legittimità relative a occupazione temporanea d'urgenza o ad accessione invertita, rilevando che non esistevano precedenti specifici sulla questione decisiva. Ha quindi escluso sia la violazione di legge sia il vizio motivazionale e ha disposto, inoltre, il pagamento dell'ulteriore importo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    La compensazione delle spese nel processo tributario deve trovare giustificazione nei presupposti previsti dalla legge; la censura sulla compensazione è infondata quando il giudice di merito motiva in presenza di una situazione di incertezza giurisprudenziale sulla questione decisiva.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La motivazione della sentenza tributaria deve dare conto delle ragioni della decisione; nel caso concreto la motivazione sulla compensazione è stata ritenuta sufficiente e non contraddittoria.

  • art. 92 c.p.c.

    Dopo le modifiche normative e la sentenza Corte cost. n. 77/2018, la compensazione delle spese è ammessa, oltre che per soccombenza reciproca, solo in ipotesi di assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza, sopravvenienze o assoluta incertezza equiparabile alle ragioni tipiche previste dalla norma.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    È il parametro per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge, ma nel caso concreto la censura è stata respinta perché il giudice di merito aveva applicato correttamente i presupposti della compensazione.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    È il parametro per dedurre la nullità della sentenza per vizio di motivazione processuale; la Corte ha escluso che la motivazione sulla compensazione fosse affetta da contraddittorietà o lacunosità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto per il contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992

    Richiamato solo per distinguere un precedente su accessione invertita; la Corte osserva che tale fattispecie non è sovrapponibile alla questione dell'occupazione sine titulo ai fini IMU.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)

    Richiamato quale veicolo della censura di nullità della sentenza per motivazione inidonea, ma non accolto.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese processuali può essere disposta solo in presenza di ragioni tipizzate o comunque equiparabili a quelle previste dall'art. 92 c.p.c., come l'assoluta novità della questione, il mutamento della giurisprudenza o un'obiettiva e qualificata incertezza sulla questione decisiva.
  • Ai fini della legittimità della compensazione, non è necessario che vi sia un contrasto consolidato di legittimità: può rilevare anche la mancanza di precedenti specifici della Corte sulla questione realmente decisiva del caso.
  • La critica per motivazione contraddittoria o lacunosa sulla compensazione delle spese è infondata se il giudice di merito indica, in modo comprensibile, la ragione dell'incertezza giurisprudenziale o della novità della questione posta a fondamento della compensazione.
  • Le decisioni di legittimità rese su fattispecie non sovrapponibili non impediscono al giudice di merito di ravvisare l'assenza di un orientamento specifico sulla questione concreta e, quindi, di compensare le spese.
  • Nel processo tributario, la disciplina della compensazione delle spese va letta in coerenza con i limiti generali dell'art. 92 c.p.c. come risultanti dalle modifiche normative e dall'intervento della Corte costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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