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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10760/2023 del 21/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da opposizioni proposte da una società avverso cartelle di pagamento e intimazioni di pagamento relative a crediti contributivi dell'INPS. Dopo una precedente cassazione con rinvio, la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato estinto per tardiva riassunzione il giudizio di rinvio, ritenendo applicabile il termine perentorio di tre mesi introdotto dalla legge n. 69/2009 all'art. 392 c.p.c. L'INPS ha quindi ricorso per cassazione sostenendo, con unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 392 c.p.c. e 58 della legge n. 69/2009: secondo l'Istituto, avrebbe dovuto applicarsi il termine annuale previgente, perché la riassunzione avrebbe riguardato l'intero complesso dei giudizi riuniti in appello, comprendente anche una causa instaurata prima del 4 luglio 2009 e connessa inscindibilmente a quella successiva. L'INPS ha inoltre richiamato la pretesa impossibilità di far rivivere le cartelle esattoriali a seguito della declaratoria di inammissibilità del primo giudizio. La società resistente ha contrastato il ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura dell'INPS perché il giudizio di rinvio riguardava esclusivamente la causa introdotta con ricorso depositato il 29 marzo 2010, decisa poi in appello con la statuizione di prescrizione e oggetto della precedente ordinanza rescindente. La riunione in appello con un altro giudizio, poi definito con sentenza non impugnata e passata in giudicato, non ha determinato una connessione rilevante ai fini della riassunzione del giudizio di rinvio. Non essendo configurabile un simultaneus processus tra più cause ancora pendenti sul punto decisivo, la riassunzione era soggetta al termine trimestrale previsto dall'art. 392 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis. Conseguentemente, la riassunzione è stata correttamente dichiarata tardiva e il giudizio estinto. La Corte ha condannato l'INPS alla rifusione delle spese in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, con nulla spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Norme richiamate

  • art. 392 c.p.c.

    termine perentorio di tre mesi

    nel testo applicabile ratione temporis la riassunzione del giudizio di rinvio deve avvenire entro tre mesi; il termine breve si applica alla sola causa oggetto del rinvio.

  • art. 393 c.p.c.

    la tardiva riassunzione comporta l'estinzione del giudizio di rinvio.

  • art. 58 L. 69/2009

    la disciplina transitoria non consente di estendere il previgente termine annuale quando il giudizio di rinvio riguardi una sola causa già soggetta al nuovo termine.

  • art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999

    la pendenza dell'opposizione al ruolo/cartella per ragioni di merito del credito può interrompere la prescrizione dei contributi pretesi.

  • art. 645 c.p.c.

    l'opposizione al ruolo/cartella, per ragioni di merito del credito, è assimilata a un giudizio di accertamento del credito, nel quale il creditore assume la posizione di attore sostanziale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il termine per riassumere va individuato in base alla singola causa effettivamente devoluta alla Corte di rinvio; la riunione con altri giudizi non ancora pendenti in modo simultaneo sul medesimo punto non consente di applicare un termine diverso o più ampio.
  • La connessione tra cause, anche se in origine esistente, non rileva ai fini della riassunzione del giudizio di rinvio quando una delle cause riunite sia già passata in giudicato e l'oggetto del rinvio riguardi esclusivamente l'altra.
  • L'opposizione alle cartelle o al ruolo per contestazioni relative al merito del credito previdenziale ha natura di giudizio di accertamento del credito, con conseguente rilievo interruttivo della prescrizione secondo la posizione sostanziale del creditore procedente.
  • La tardiva riassunzione del giudizio di rinvio comporta l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 392 e 393 c.p.c., con regolazione delle spese secondo soccombenza e applicazione del raddoppio del contributo unificato se ne ricorrono i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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