Cassazione Civile, Ordinanza n. 10759/2023 del 21/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Uno studio associato agiva per ottenere il risarcimento dei danni subiti da una vettura di sua proprietà, che assumeva danneggiata dall'impatto con buche presenti sul manto stradale di una via comunale. Il Comune si costituiva contestando la propria responsabilità e chiamando in manleva due società collegate all'attività estrattiva svolta nella zona, sostenendo che il deterioramento della strada fosse causato dal frequente transito di mezzi pesanti diretti alle cave limitrofe; deduceva inoltre che erano stati apposti cartelli di pericolo. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo che il veicolo procedesse a velocità molto elevata rispetto al limite e che la segnaletica fosse presente. In appello il danneggiato censurava: la ricostruzione fattuale, l'uso di un'ordinanza ex art. 213 c.p.c. con cui il giudice aveva chiesto informazioni al Comune, e la condanna alle spese in favore delle terze chiamate. La Corte d'appello rigettava il gravame sul merito e dichiarava inammissibile la censura relativa all'ordinanza istruttoria, ritenendo tardiva la relativa contestazione; accoglieva invece il motivo sulle spese. In cassazione il ricorrente lamentava, da un lato, error in procedendo per l'inammissibilità del motivo d'appello sulla richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. e omessa pronuncia sulla nullità dell'ordinanza, sostenendo di avervi già resistito e che non vi fosse rinuncia implicita; dall'altro, omesso esame di un fatto decisivo, cioè che i cartelli di pericolo, anche se esistenti, erano ruotati o divelti e quindi non riconoscibili. La Corte ha ritenuto infondato il profilo di omessa pronuncia e inammissibile o infondato il resto del primo motivo, osservando che la nullità di un atto istruttorio integra nullità relativa da far valere nella prima difesa utile e che, nel caso concreto, non risultava una tempestiva richiesta di revoca dell'ordinanza; ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo perché sulla responsabilità del Comune vi era una doppia decisione conforme, ostativa al vizio di omesso esame del fatto decisivo. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e con esclusione della richiesta di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura sull'ordinanza ex art. 213 c.p.c. non cogliesse la ratio decidendi della sentenza di appello e che, comunque, la dedotta nullità dell'atto istruttorio andasse eccepita tempestivamente come nullità relativa, cosa che nel caso non risultava avvenuta. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché la questione di merito era già stata decisa in modo conforme nei due gradi di merito, con conseguente preclusione del vizio di omesso esame del fatto decisivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità; è stata invece rigettata la domanda del Comune di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per mancanza di colpa grave.
Norme richiamate
art. 213 c.p.c.
Il giudice di merito può richiedere informazioni alla pubblica amministrazione, ma la legittimità del provvedimento istruttorio non può essere censurata in cassazione se il motivo d'appello è stato dichiarato inammissibile per tardività della contestazione; l'eventuale nullità dell'atto va fatta valere tempestivamente.
art. 157, comma 2, c.p.c.
Le nullità processuali relative, incluse quelle concernenti provvedimenti istruttori, devono essere eccepite nella prima difesa utile, altrimenti si sanano.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è deducibile quando sulla questione vi sia stata una doppia decisione conforme di merito.
art. 385, comma 1, c.p.c.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La condanna per responsabilità aggravata richiede un apprezzamento di colpa grave, che nel caso concreto è stato escluso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Le nullità relative degli atti istruttori devono essere eccepite dalla parte interessata nella prima difesa utile; in difetto, la nullità si sana e non può essere utilmente fatta valere solo successivamente.
- Quando il giudice d'appello dichiara inammissibile un motivo per tardività, la censura in cassazione deve investire la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione, altrimenti è inammissibile per estraneità.
- Il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è prospettabile se la questione è stata decisa in modo conforme nei due gradi di merito.
- La mera allegazione che un elemento probatorio avrebbe dovuto essere valutato diversamente non basta a fondare il ricorso per cassazione se la censura non supera la preclusione processuale o non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
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