Cassazione Civile, Ordinanza n. 18925/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento e cartelle di pagamento emessi per IRAP e IRES relativi agli anni d’imposta 2006-2009 nei confronti di una società tedesca, ritenuta dall’Ufficio avere una stabile organizzazione in Italia tramite la controllata italiana. L’Agenzia aveva desunto tale stabile organizzazione dal rapporto contrattuale tra controllante e controllata e dalla sostanziale prosecuzione, dopo il 2006, delle modalità operative precedenti, sostenendo che la stipula dei contratti da parte della società tedesca fosse solo formale e che la società italiana svolgesse in Italia un ruolo determinante nella conclusione dei contratti. In Cassazione l’Ufficio ha proposto quattro motivi: (1) violazione di norme processuali e tributarie per avere la CTR trattato come questione preliminare di illegittimità procedurale del PVC ciò che sarebbe stato invece un tema di merito; (2) violazione delle norme sulle presunzioni, sull’onere della prova e sull’art. 162 TUIR per avere escluso la prova della stabile organizzazione personale; (3) omesso esame di fatti decisivi sul medesimo punto; (4) violazione delle norme sulla determinazione del reddito per avere ritenuto indebita la ripresa a tassazione dei ricavi e dei costi secondo la ricostruzione dell’Ufficio. Nel corso del giudizio, la contribuente ha depositato istanza di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119/2018 per tutti gli avvisi, mentre l’Agenzia ha prestato adesione solo per alcuni atti e la curatela ha chiesto la dichiarazione di estinzione integrale. La Corte ha verificato che tutti gli avvisi di accertamento relativi al periodo in contestazione erano stati effettivamente oggetto di definizione agevolata e che non era stata presentata istanza di trattazione entro il termine previsto, né era intervenuto diniego della definizione.
La decisione
La Corte ha rilevato che la lite si era estinta per effetto della definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119/2018, essendo state presentate istanze di definizione per tutti gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2006-2009 e non essendo stata chiesta la trattazione entro il 31 dicembre 2020. Ha quindi preso atto dell’estinzione del processo per decorso del termine previsto dalla disciplina della definizione agevolata, non essendo necessario esaminare i motivi di ricorso nel merito. In sostanza, non vi è stata una decisione di accoglimento o rigetto sui motivi fiscali, ma una declaratoria di estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 162 d.P.R. n. 917 del 1986
è la norma invocata dall'Ufficio per sostenere l'esistenza di una stabile organizzazione personale in Italia della società estera tramite la controllata italiana
richiamato come parametro della censura sull'apprezzamento delle prove e dei fatti non contestati
richiamato come parametro della censura sull'apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito
richiamato nel primo motivo insieme alle norme processuali per contestare la valutazione degli atti di verifica
art. 12 della L. n. 212 del 2000
richiamato nel primo motivo in relazione alla dedotta illegittimità procedurale delle operazioni di verifica
art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
richiamato nel primo motivo nel quadro delle garanzie procedimentali
art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel primo motivo in relazione ai poteri di accertamento e verifica
art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel primo motivo in relazione agli avvisi di accertamento
art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel primo motivo in relazione ai poteri di accesso, ispezione e verifica
richiamato nel secondo motivo per contestare la valutazione delle presunzioni a sostegno della stabile organizzazione
richiamato sia per la ripartizione dell'onere della prova sulla stabile organizzazione sia per la determinazione del reddito tassabile
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato nel quarto motivo in tema di imputazione dei ricavi e dei costi ai fini della tassazione
art. 53 Cost.
richiamato nel quarto motivo in relazione al principio di capacità contributiva
art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
norma sulla definizione agevolata dei carichi/controversie richiamata per la domanda di estinzione del giudizio
art. 6, comma 6, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
la Corte lo utilizza per affermare che, in mancanza di istanza di trattazione e di diniego impugnato, il processo si estingue per decorso del termine del 31 dicembre 2020
art. 6, comma 13, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
richiamato per il meccanismo dell'istanza di trattazione e per gli effetti processuali della definizione agevolata
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito della memoria
richiamato con riferimento alla possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza
Massime di principio
- Quando tutti gli atti impositivi oggetto del giudizio sono stati inclusi in una valida definizione agevolata e nessuna parte chiede la trattazione entro il termine previsto, il processo si estingue per effetto della disciplina speciale, senza necessità di decidere nel merito.
- La verifica dell'avvenuta definizione agevolata va compiuta in concreto sugli atti impugnati: se la documentazione depositata dimostra che ogni avviso di accertamento in contestazione è stato definito, non residua spazio per una decisione parziale sul merito della lite.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le censure formulate sull'esistenza della stabile organizzazione, sull'apprezzamento delle prove e sulla quantificazione del reddito restano assorbite e non vengono esaminate.
- Nel giudizio tributario, la contestazione sull'esistenza di una stabile organizzazione tramite società controllata può coinvolgere presunzioni, riparto dell'onere probatorio e imputazione dei ricavi, ma tali questioni restano prive di decisione ove intervenga una causa estintiva del processo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18763/2023 del 04/07/2023
- ordinanza_civile · 4 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18764/2023 del 04/07/2023
- ordinanza_civile · 4 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18768/2023 del 04/07/2023
- ordinanza_civile · 4 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18769/2023 del 04/07/2023
- ordinanza_civile · 4 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18771/2023 del 04/07/2023
- ordinanza_civile · 4 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18772/2023 del 04/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →