Cassazione Civile, Ordinanza n. 18763/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Due investitori avevano convenuto in giudizio un istituto di credito chiedendo, in via principale, la declaratoria di nullità dell’ordine di acquisto di obbligazioni Lehman Brothers per Euro 350.000,00 e del relativo contratto quadro, deducendo il difetto di forma scritta o di causa; in subordine, l’annullamento per errore; in via ulteriormente subordinata, il risarcimento dei danni per mancata informazione sulle caratteristiche dell’investimento e per inadeguatezza dell’operazione rispetto al profilo di rischio. Il tribunale aveva prima rigettato nullità e annullamento, poi dichiarato la risoluzione per inadempimento della banca e condannato la banca al pagamento di una somma. In appello, la corte territoriale aveva accolto l’impugnazione incidentale degli investitori, dichiarando la nullità dell’ordine di acquisto perché impartito prima della sottoscrizione del contratto quadro, ritenendo quindi l’ordine privo del necessario presupposto formale. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, sostenendo che la corte d’appello aveva valorizzato solo il dato cronologico, senza considerare che contratto quadro e ordini di investimento sono collegati funzionalmente e che, in una lettura funzionale della forma scritta orientata alla tutela dell’investitore, il contratto quadro può essere formalizzato anche successivamente all’esecuzione degli ordini, purché questi costituiscano attuazione del programma negoziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della banca. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse applicato in modo eccessivamente rigido il requisito cronologico della previa sottoscrizione del contratto quadro rispetto all’ordine di acquisto, senza considerare che, in materia di intermediazione finanziaria, il collegamento tra contratto quadro e singoli ordini è di natura funzionale e non meramente temporale. Richiamando la propria giurisprudenza più recente, la Corte ha affermato che l’inversione cronologica nella formazione dei documenti non comporta di per sé nullità, quando risulti che l’investimento si inserisce in un’unica vicenda negoziale e costituisce esecuzione o sviluppo del programma contrattuale. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Il requisito della forma scritta nei rapporti di intermediazione finanziaria va letto in senso funzionale e protettivo; l’inosservanza dell’ordine cronologico tra contratto quadro e ordini di investimento non determina automaticamente la nullità degli ordini quando il rapporto sia unitario e gli ordini siano attuazione del programma negoziale.
Massime di principio
- Nei contratti di intermediazione finanziaria il collegamento tra contratto quadro e ordini di investimento è funzionale e non puramente cronologico: la formalizzazione del contratto quadro può intervenire anche successivamente agli ordini, se questi sono esecutivi del programma negoziale e la vicenda contrattuale è unitaria.
- La nullità per difetto di forma scritta non può essere desunta in modo automatico dalla sola anteriorità dell’ordine rispetto alla sottoscrizione del contratto quadro, dovendo verificarsi se il requisito formale risulti comunque soddisfatto in concreto alla luce della funzione protettiva della forma.
- Quando il giudice di merito accerti una stretta consecuzione temporale tra ordine di acquisto e sottoscrizione del contratto quadro, deve valutare la complessiva unità dell’operazione e non isolare il solo dato dell’orario dei documenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18764/2023 del 04/07/2023
- ordinanza_civile · 4 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18768/2023 del 04/07/2023
- ordinanza_civile · 4 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18769/2023 del 04/07/2023
- ordinanza_civile · 4 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18771/2023 del 04/07/2023
- ordinanza_civile · 4 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18772/2023 del 04/07/2023
- ordinanza_civile · 4 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18773/2023 del 04/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →