Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18771/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (investitori)

La controversia

L'investitrice originaria aveva convenuto in giudizio una banca chiedendo, in via principale, la declaratoria di nullità di alcuni contratti di acquisto di prodotti finanziari stipulati tra il 1998 e il 2003, in subordine l'annullamento per errore, dolo o conflitto di interessi, ancora in subordine la risoluzione per inadempimento, con restituzione delle perdite subite sul capitale investito, e ulteriormente il risarcimento dei danni da inadempimento e da violazione della normativa di settore. La domanda era fondata sull'allegato inadempimento degli obblighi informativi da parte dell'intermediario, sull'omessa consegna dei contratti e dei prospetti informativi, sulla mancata segnalazione dell'inadeguatezza delle operazioni e del conflitto di interessi. La corte d'appello aveva accolto la domanda risarcitoria ritenendo violati gli obblighi informativi e liquidando il danno come differenza tra capitale investito e somme recuperate. La banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 23 TUF, degli artt. 28 e 29 Reg. Consob n. 11522/1998 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che l'attrice non aveva provato specificamente danno e nesso causale, che gli investimenti erano poco rischiosi e conosciuti dall'investitrice, e che la banca aveva informato del rischio di perdita del capitale; 2) violazione dell'art. 132 c.p.c. per asserita contraddittorietà della motivazione, avendo la corte ritenuto comunicato il rischio di perdita del capitale ma non adeguatamente rappresentato il risultato negativo dell'investimento; 3) violazione degli artt. 1223 e 1227, comma 2, c.c., censurando il criterio di quantificazione del danno e lamentando mancata considerazione della conoscenza dei rischi, del tempo trascorso e delle oscillazioni di valore; 4) violazione dell'art. 1227, comma 1, c.c. per mancata valutazione del concorso colposo dell'investitrice, che aveva chiesto il rimborso/riscatto anticipato degli investimenti nel momento meno opportuno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi affermando che, nelle controversie in materia di intermediazione finanziaria, l'investitore assolve l'onere di allegazione indicando in modo sintetico ma circostanziato quali obblighi informativi l'intermediario avrebbe violato; spetta poi all'intermediario provare di avere diligentemente adempiuto. Ha precisato che, ai fini del danno, non è necessario indicare quale investimento alternativo sarebbe stato effettuato, potendo il comportamento alternativo lecito consistere anche nel non investire affatto. Ha inoltre ribadito che la mera comunicazione del rischio di perdita del capitale non esaurisce gli obblighi informativi e che la precedente esperienza dell'investitore o l'asserita non eccessiva rischiosità dell'operazione non esonerano l'intermediario. Ha respinto il terzo motivo osservando che l'inadempimento informativo comporta una presunzione di nesso causale tra omissione e pregiudizio, suscettibile di prova contraria dell'intermediario, ma non mediante la mera allegazione della conoscenza aliunde dei rischi da parte del cliente; ha inoltre confermato che la liquidazione del danno può essere parametrata alla diminuzione patrimoniale subita, salvo il limite dell'eventuale ritardo colposo nel disinvestimento, che nel caso non era stato specificamente dedotto nei gradi di merito. Ha infine respinto il quarto motivo escludendo che la richiesta di rimborso o riscatto anticipato, effettuata dopo l'insorgere del pregiudizio e per evitarne l'aggravamento, integri concorso colposo ex art. 1227, comma 1, c.c.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998

    nelle controversie sull'intermediazione finanziaria l'investitore deve allegare in modo sintetico ma circostanziato gli obblighi informativi asseritamente violati e provare danno e nesso causale, mentre grava sull'intermediario la prova dell'esatto adempimento.

  • art. 21 d.lgs. n. 58 del 1998

    richiama gli obblighi di comportamento dell'intermediario finanziario, tra cui acquisizione delle informazioni sul cliente e adeguata informazione sull'operazione.

  • art. 28 Regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998

    impone obblighi informativi e di adeguatezza dell'operazione rispetto al profilo del cliente.

  • art. 29 Regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998

    integra gli obblighi dell'intermediario in tema di informazione e valutazione dell'operazione.

  • art. 1218 c.c.

    regola generale dell'inadempimento contrattuale, richiamata per la ripartizione dell'onere probatorio a carico dell'intermediario.

  • art. 132 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per asserita contraddittorietà della motivazione, ma ritenuto non violato.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per asserita ultrapetizione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il motivo è stato respinto.

  • art. 1223 c.c.

    il danno risarcibile può essere commisurato alla diminuzione patrimoniale subita; la liquidazione deve seguire il criterio della causalità immediata e diretta.

  • art. 1227, secondo comma, c.c.

    il ritardo colpevole nel disinvestimento, come aggravamento del danno, deve essere specificamente allegato in giudizio e non può essere rilevato d'ufficio in cassazione.

  • art. 1227, primo comma, c.c.

    il concorso colposo del danneggiato è configurabile solo se questi abbia tenuto un comportamento significativamente anomalo o violativo dell'ordinaria diligenza; la mera liquidazione anticipata dell'investimento per contenere il pregiudizio non basta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002

    richiamato nel dispositivo per gli effetti processuali conseguenti al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle controversie contro l'intermediario finanziario, l'investitore adempie l'onere di allegazione indicando specificamente quali informazioni obbligatorie non siano state acquisite o fornite; non è necessario, per il solo fatto dell'omissione informativa, indicare l'investimento alternativo che sarebbe stato compiuto, potendo il comportamento lecito alternativo consistere anche nell'astensione dall'investire.
  • L'intermediario non assolve gli obblighi informativi con la sola comunicazione del rischio di perdita del capitale: deve acquisire le informazioni sul profilo dell'investitore e fornire notizie specifiche e particolareggiate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della singola operazione.
  • L'inadempimento degli obblighi informativi in materia di investimenti finanziari comporta una presunzione di nesso causale tra omissione e pregiudizio, superabile dall'intermediario con prova contraria, ma non con il semplice richiamo alla conoscenza autonoma dei rischi o alla precedente esperienza dell'investitore.
  • La liquidazione del danno da investimento inadeguato può essere parametrata alla diminuzione patrimoniale tra costo iniziale e valore di disinvestimento o di domanda, salvo che risulti un colpevole ritardo nel disinvestimento dopo la percezione della rischiosità, ipotesi che va però specificamente allegata e provata.
  • Il concorso colposo del cliente investitore richiede un comportamento anomalo e contrario all'ordinaria diligenza; non lo integra la mera scelta di liquidare anticipatamente un investimento una volta compresa, sia pure tardivamente, la sua rischiosità, quando tale scelta miri a contenere l'aggravamento del danno.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaProveInadempimento
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.