Cassazione Civile, Ordinanza n. 18768/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il pagamento di euro 98.811,08, oltre accessori, somma riferita a rate insolute di un finanziamento/mutuo IRFIS, interessi di mora, sconto di effetti cambiari e anticipazioni su ricevute bancarie. I debitori hanno proposto opposizione sostenendo, in sintesi, che il credito monitorio fosse collegato a rapporti di conto corrente asseritamente irregolari e già oggetto di un precedente giudizio definito con accertamento di un saldo a loro favore, con conseguente insussistenza o riduzione del debito. La Corte d'appello ha però riformato la decisione di primo grado e respinto l'opposizione, ritenendo che il mutuo avesse causa autonoma rispetto al conto corrente e che l'erogazione del finanziamento, nonché il mancato pagamento delle rate e degli altri crediti azionati, fossero stati provati e non specificamente contestati. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, violazione del principio devolutivo, acquiescenza e omesso rilievo del giudicato interno ed esterno; 2) violazione delle regole di interpretazione contrattuale, sostenendo che il mutuo fosse finalizzato al ripianamento di una pretesa situazione debitoria; 3) violazione dell'onere della prova e delle regole del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, lamentando che le difese fossero state ritenute inammissibili; 4) omesso esame di fatti decisivi, identificati nella pretesa interdipendenza tra mutuo e conti correnti; 5) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e vizio motivazionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, con ulteriore previsione del raddoppio del contributo unificato se dovuto. Ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili gli altri, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente scrutinato i motivi di gravame della banca, senza violare il principio devolutivo; che l'interpretazione del contratto di mutuo non era stata sovvertita, poiché il giudice di merito non aveva negato la finalità originaria del finanziamento ma aveva evidenziato l'autonomia del debito da restituzione rispetto alle vicende del conto corrente; che non vi era stata alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., in quanto la decisione si fondava sugli esiti della CTU e sulla mancata contestazione specifica dell'esistenza dei crediti monitori; che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non era stato articolato su uno specifico fatto storico decisivo; e che la motivazione della sentenza impugnata esisteva ed era comprensibile, sicché non ricorreva alcun vizio riconducibile all'art. 132 c.p.c.
Norme richiamate
artt. 633 e 638 c.p.c.
richiamati per definire il procedimento monitorio e il ricorso per decreto ingiuntivo; l'opposizione non è un'impugnazione del decreto ma introduce un ordinario giudizio di cognizione volto all'accertamento del credito.
art. 342 c.p.c.
nel testo applicabile ratione temporis, l'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e una parte argomentativa che confuti le ragioni della sentenza di primo grado, senza formule sacramentali o progetto alternativo.
art. 434 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 342 c.p.c. quale norma sulla specificità dei motivi di appello.
art. 329 c.p.c.
invocato dai ricorrenti per sostenere l'acquiescenza e il giudicato interno, ma la Corte ha escluso che vi fosse acquiescenza alla sentenza di primo grado.
art. 346 c.p.c.
richiamato in relazione alla devoluzione delle domande ed eccezioni non riproposte.
art. 2909 c.c.
richiamato per il giudicato esterno; la Corte ha escluso che la sentenza sul conto corrente potesse spiegare efficacia nel diverso giudizio sul credito da mutuo ed altri titoli.
art. 1362 c.c.
richiamato per le regole ermeneutiche contrattuali; la Corte ha ritenuto che la sentenza di merito non le avesse violate, avendo considerato la finalità del mutuo ma valorizzato la sua autonoma causa e l'effettiva erogazione.
art. 2697 c.c.
la violazione di tale norma ricorre solo quando il giudice abbia invertito il riparto dell'onere probatorio; qui la decisione è stata fondata su CTU e mancata specifica contestazione, non su un ribaltamento dell'onere.
artt. 645 e 167 c.p.c.
richiamati per sostenere la posizione sostanziale di convenuto dell'opponente; la Corte ha osservato che tale regola non era stata disapplicata, essendo state semplicemente ritenute non idonee le difese a neutralizzare il credito.
art. 112 c.p.c.
invocato per ultrapetizione, ma la Corte ha escluso che il giudice avesse pronunciato su domande diverse da quelle devolute.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per vizio di motivazione; la Corte ha ribadito che è censurabile solo l'anomalia motivazionale radicale, non il semplice difetto di sufficienza.
art. 360 c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte ha qualificato alcuni motivi come inammissibili perché mescolavano violazioni di legge e vizi motivazionali o perché non indicavano un fatto storico decisivo.
Massime di principio
- L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione sul credito azionato: l'opponente assume posizione sostanziale di convenuto e deve contestare specificamente i fatti costitutivi della pretesa o allegare fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
- Nel giudizio di appello, dopo la riforma dell'art. 342 c.p.c., i motivi devono individuare con chiarezza i capi della decisione censurati e le ragioni della contestazione; non è richiesto un progetto alternativo di sentenza, ma la critica deve essere intelligibile e specifica.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice di merito abbia realmente invertito l'onere della prova; non ricorre quando la decisione si fonda sull'apprezzamento delle prove acquisite o sulla mancata specifica contestazione dei fatti allegati.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente riproporre una diversa lettura delle difese o delle risultanze istruttorie.
- La censura per ultrapetizione o per violazione dell'art. 112 c.p.c. non è fondata se il giudice resta nell'ambito del credito fatto valere e delle difese proposte, anche quando qualifichi diversamente il rapporto giuridico rispetto alla tesi della parte.
- Un precedente giudicato relativo a un rapporto diverso non spiega efficacia automatica in un giudizio in cui siano azionati crediti fondati su un distinto titolo negoziale, anche se vi sia una connessione fattuale tra i rapporti.
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