Cassazione Civile, Ordinanza n. 18769/2023 del 04/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (comodatari)
La controversia
La controversia nasce da tre contratti di comodato stipulati tra il 1992 e il 1993 aventi ad oggetto porzioni di terreno prospicienti la spiaggia, sulle quali i comodatari avevano installato strutture stagionali. Il comodante sostenne che i beni non erano stati restituiti alla scadenza e, dopo un precedente contenzioso tra le parti (sfociato nel rigetto della domanda di usucapione e nell'inammissibilità della domanda di rilascio per indeterminatezza), nel 2016 propose una nuova azione chiedendo rilascio, pagamento della penale pattuita per il ritardato rilascio e risarcimento del danno ulteriore. La Corte d'appello accolse in parte la domanda, riconoscendo il diritto alla penale ma negando il danno ulteriore per difetto di allegazione e prova. In Cassazione il ricorrente principale censurò il rigetto della domanda di danno ulteriore, la mancata ammissione di una consulenza tecnica e l'asserita violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere la Corte liquidato le penali fino al rilascio. I controricorrenti/ricorrenti incidentali dedussero, tra l'altro, prescrizione del credito per penale e danno ulteriore, giudicato penale ostativo, e erronea valutazione del fatto relativo alla mancata restituzione dei terreni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e tutti i ricorsi incidentali. Ha ritenuto infondato il motivo sulla prescrizione della penale, perché la domanda era già stata proposta nel giudizio introdotto nel 1994 e quindi la prescrizione era stata interrotta e sospesa fino al passaggio in giudicato della decisione definita nel 2014. Ha dichiarato inammissibile il motivo sul giudicato penale per difetto di specificità e comunque per carenza di decisività, osservando che la sentenza penale riguardava solo una delle parti, non conteneva statuizioni sul diritto alla penale e non vincolava il giudice civile ai sensi dell'art. 652 c.p.p. nella forma assolutoria adottata. Ha escluso che vi fosse omessa pronuncia o vizio decisorio sulla data di rilascio e sulla prova del danno, trattandosi di valutazioni di merito non sindacabili; ha inoltre affermato che il danno ulteriore alla penale era stato escluso per difetto sia di allegazione sia di prova. Il ricorso principale è stato respinto anche sul capo relativo alle penali, perché la Corte d'appello aveva comunque pronunciato sul punto e l'eventuale scostamento tra chiesto e pronunciato non integrava omessa pronuncia. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 2946 c.c.
Richiamato dai ricorrenti incidentali per sostenere la prescrizione decennale del credito; la Corte conferma, per il credito risarcitorio da inadempimento contrattuale, la prescrizione decennale.
art. 2947 c.c.
Invocato dai ricorrenti incidentali per sostenere la prescrizione quinquennale del danno ulteriore; la Corte lo ritiene non applicabile al credito risarcitorio da inadempimento contrattuale.
art. 2943 c.c.
La domanda proposta nel 1994 è stata ritenuta atto interruttivo della prescrizione del credito per penale.
art. 2945, secondo comma, c.c.
La prescrizione, una volta interrotta, è rimasta sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza definitoria del precedente giudizio.
art. 276, secondo comma, c.p.c.
Ha giustificato l'esame pregiudiziale del ricorso incidentale rispetto al ricorso principale, perché investiva l'an debeatur.
art. 366 n. 6 c.p.c.
La mancata indicazione specifica degli atti e degli elementi necessari per verificare il giudicato ha determinato l'inammissibilità del motivo.
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia è escluso quando il giudice adotta una decisione logicamente incompatibile con la questione dedotta; inoltre lo scostamento tra chiesto e pronunciato non integra di per sé omessa pronuncia.
art. 652 c.p.p.
La sentenza penale assolutoria per insufficienza di prova dell'elemento soggettivo non ha efficacia vincolante nel giudizio civile.
art. 1218 c.c.
Nel rapporto contrattuale, l'onere di provare l'esatto adempimento o l'offerta di restituzione gravava sui comodatari; la mancata prova ha fondato la responsabilità.
art. 633 c.p.
Richiamato solo per descrivere il reato contestato in sede penale; la pronuncia penale di insussistenza del reato non ha vincolato il giudice civile sulla responsabilità contrattuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico delle parti soccombenti.
Massime di principio
- In tema di prescrizione di un credito da penale contrattuale, la domanda giudiziale proposta tempestivamente nel giudizio originario interrompe la prescrizione e, fino al passaggio in giudicato della decisione che definisce quel giudizio, il termine resta sospeso.
- Il credito risarcitorio ulteriore rispetto alla penale, quando deriva da inadempimento contrattuale, è soggetto alla prescrizione decennale e non a quella quinquennale propria dell'illecito aquiliano.
- L'eccezione di giudicato deve essere dedotta con specificità: ai fini dell'ammissibilità del motivo occorre indicare compiutamente gli atti e gli elementi necessari a verificarne l'effettiva esistenza e portata.
- La sentenza penale produce vincolo nel giudizio civile solo nei limiti e secondo le condizioni previste dall'art. 652 c.p.p.; un'assoluzione fondata su insufficienza di prova dell'elemento soggettivo non vincola il giudice civile sulla responsabilità contrattuale.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura in una rivalutazione del merito o delle prove: l'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di merito è insindacabile se adeguatamente motivato.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione adottata è logicamente incompatibile con la pretesa o eccezione dedotta, oppure quando il giudice si è comunque pronunciato sul punto, sia pure con esito diverso da quello richiesto dalla parte.
- Quando la domanda di risarcimento del danno ulteriore rispetto alla penale è rigettata per difetto di allegazione e prova, non è sufficiente in cassazione contestare la valutazione istruttoria senza individuare specifici errori di diritto o vizi processuali.
- In tema di obbligazioni restitutorie da comodato, il debitore convenuto che contesti l'inadempimento deve offrire prova dell'esatto adempimento o della restituzione del bene, secondo il criterio dell'art. 1218 c.c.
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