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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18764/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (consorzio)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento per TOSAP relativi agli anni 2014-2015 emessi dal Comune su aree stradali e piazze delimitate da strisce blu destinate a parcheggi a pagamento. Il consorzio, subentrato in un rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura, installazione e gestione dei parcometri e la gestione del servizio di sosta, aveva impugnato gli atti sostenendo che non vi fosse un'effettiva occupazione o detenzione del suolo pubblico da parte sua, ma solo gestione del servizio e riscossione delle tariffe da parte degli utenti; deduceva inoltre omessa pronuncia su varie eccezioni processuali e sostanziali, tra cui inammissibilità dell'appello, difetto di motivazione degli avvisi, errata applicazione del regolamento comunale, esenzione prevista per il concessionario del servizio pubblico e illegittima applicazione delle sanzioni. In cassazione i motivi erano dieci: il primo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo denunciavano omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e vizi motivazionali; il secondo denunciava violazione degli artt. 38 e 39 d.lgs. 507/1993 e dell'art. 1362 c.c., assumendo che il contratto fosse stato male interpretato e che mancasse il presupposto impositivo della TOSAP.

La decisione

La Corte ha ritenuto inapplicabile la richiesta di rinvio connessa alla definizione agevolata delle entrate locali, perché la lite riguardava avvisi di accertamento e non carichi affidati alla riscossione diretta o agli agenti della riscossione. Ha poi accolto il secondo motivo, ritenendo che la Commissione tributaria regionale avesse erroneamente qualificato il rapporto come tale da integrare il presupposto TOSAP, senza verificare correttamente se il contratto attribuisse al consorzio la detenzione/occupazione del suolo oppure la sola gestione del servizio di parcheggio e della riscossione delle tariffe. La Corte ha richiamato il principio per cui il presupposto della TOSAP sussiste solo se l'area pubblica è effettivamente sottratta all'uso pubblico dal concessionario; se invece il privato gestisce soltanto il servizio, mentre l'occupazione è temporanea e riferibile ai singoli utenti, il tributo non è dovuto dal gestore. Accolto il secondo motivo, gli altri sono stati assorbiti; la sentenza d'appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del consorzio contro gli avvisi di accertamento. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato per denunciare omessa pronuncia sui motivi di appello o sulle eccezioni del contribuente, ma tali censure restano assorbite dall'accoglimento del secondo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo che denuncia violazione di legge sostanziale in tema di TOSAP e interpretazione del contratto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi relativi a nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La doglianza sul presupposto impositivo viene riqualificata, in parte qua, come omesso esame di fatti decisivi.

  • artt. 38 e 39 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Individuano il presupposto della TOSAP: occupazione di spazi e aree pubbliche con effettiva sottrazione all'uso pubblico.

  • art. 49, comma 1, lett. a), d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Prevede l'esenzione quando il rapporto concerne la sola gestione del servizio e non l'occupazione del suolo da parte del concessionario.

  • art. 1362 c.c.

    È richiamato come canone di interpretazione del contratto, ma la Corte osserva che il relativo richiamo era generico e comunque la questione va letta in concreto sulla base delle clausole contrattuali.

  • art. 17 bis D.L. 34/2023

    La richiesta di rinvio per verifica dell'adesione alla definizione agevolata è respinta perché la norma riguarda entrate locali in riscossione diretta o affidate agli agenti della riscossione, non avvisi di accertamento.

  • art. 1, commi 227, 229-bis e 231, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Sono richiamati solo nel contesto della definizione agevolata, ritenuta non pertinente alla lite.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato insieme all'art. 111 Cost. per giustificare la scelta della "ragione più liquida".

  • art. 111 Cost.

    Richiamato insieme all'art. 24 Cost. per giustificare la trattazione prioritaria del motivo più agevole e decisivo.

  • art. 384 c.p.c., comma 1

    Consente la decisione nel merito da parte della Cassazione quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Il presupposto della TOSAP si configura solo quando il privato concessionario realizza un'effettiva occupazione del suolo pubblico, con sottrazione dell'area all'uso collettivo; se il rapporto riguarda invece la sola gestione del servizio di parcheggio e la riscossione delle tariffe, il tributo non è dovuto dal gestore.
  • Nella qualificazione del rapporto relativo ai parcheggi a pagamento occorre interpretare il contratto nel suo complesso, verificando se l'atto attribuisca al privato la disponibilità materiale e continuativa dell'area oppure soltanto compiti di gestione del servizio; la mera previsione di vincoli gestionali, controllo del servizio e riscossione delle somme non basta di per sé a integrare l'occupazione tassabile.
  • La predeterminazione delle tariffe da parte dell'ente pubblico e il pagamento del corrispettivo da parte degli utenti non sono elementi incompatibili con la sola gestione del servizio di parcheggio e non provano, da soli, l'occupazione del suolo da parte del gestore.
  • In sede di legittimità, il richiamo generico alle norme sull'interpretazione del contratto non è sufficiente a fondare una censura, se non si indicano specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati; tuttavia, quando la questione attiene al presupposto impositivo, la Corte può riqualificare la doglianza e verificare la corretta sussunzione dei fatti nella norma tributaria.
  • Quando la decisione dipende unicamente dall'interpretazione corretta del rapporto contrattuale e non occorrono ulteriori accertamenti fattuali, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, accogliendo direttamente il ricorso originario del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImposte e tasse locali
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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