Cassazione Civile, Ordinanza n. 18772/2023 del 04/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Due ex collaboratori avevano promosso un arbitrato davanti alla camera arbitrale competente, chiedendo la condanna della società e dell'accomandatario al pagamento del residuo dell'indennità di fine mandato. I convenuti in arbitrato avevano contestato la domanda e proposto riconvenzionalmente la compensazione di quanto eventualmente dovuto con un controcredito asseritamente vantato dalla società per restituzione di utili percepiti in precedenza. Nel corso del procedimento arbitrale era stata disposta una c.t.u., rimasta però infruttuosa per mancanza della documentazione contabile societaria; successivamente la società aveva chiesto di produrre ulteriore documentazione e di rinnovare la c.t.u. L'arbitro aveva ritenuto perentori i termini assegnati per le istanze istruttorie e aveva dichiarato inammissibile la produzione di uno scatolone di documenti cartacei non numerati e non accompagnati da elenco preciso, accogliendo solo la domanda principale. Il lodo era stato impugnato per nullità, ma la Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione del principio del contraddittorio e delle norme sull'arbitrato rituale, perché l'arbitro avrebbe fissato termini perentori senza previsione nella convenzione arbitrale e senza previa avvertenza alle parti; 2) omessa pronuncia sulle domande riconvenzionali di restituzione e compensazione; 3) erronea conferma dell'inammissibilità della produzione documentale per asserito mancato rispetto delle formalità degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo, assorbito il secondo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla medesima Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi di diritto enunciati e per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità. La cassazione ha censurato la Corte territoriale per non aver verificato il rispetto dell'art. 816-bis c.p.c. nella conduzione del procedimento arbitrale: in arbitrato, la fissazione di termini o regole istruttorie a pena di decadenza/inammissibilità è possibile solo se prevista dalla convenzione arbitrale, da atto separato o dal regolamento processuale, oppure se resa previamente nota alle parti; in difetto, la declaratoria di inammissibilità di allegazioni, istanze istruttorie o produzioni documentali può integrare violazione del contraddittorio e quindi nullità del lodo. La Corte ha inoltre rilevato che la motivazione di merito sulla produzione documentale era costruita su norme del processo civile ordinario non automaticamente trasponibili all'arbitrato.
Norme richiamate
art. 816 c.p.c.
Richiamato per ribadire che il procedimento arbitrale è regolato dalla disciplina speciale dell'arbitrato e non direttamente dalle norme del processo ordinario, salvo quanto compatibile o richiamato.
art. 816-bis c.p.c.
"le parti possono stabilire nella convenzione d'arbitrato, oppure con atto separato anteriore all'inizio del procedimento, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento"; "in ogni caso" devono attuare il principio del contraddittorio, "concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa"
È la norma cardine per la conduzione del processo arbitrale: consente all'arbitro di organizzare il procedimento, ma gli impone comunque il rispetto del contraddittorio e vieta di introdurre decadenze o inammissibilità senza previa previsione e informazione alle parti.
art. 819-bis, n. 9, c.p.c.
Citato nel motivo di ricorso come norma sulla nullità del lodo per violazione del contraddittorio.
art. 24 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale del diritto di difesa e del contraddittorio.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale del giusto processo e del contraddittorio.
art. 112 c.p.c.
Invocato per lamentare l'omessa pronuncia sulle domande riconvenzionali e sulla compensazione; motivo poi assorbito.
art. 74 disp. att. c.p.c.
Richiamato dalla Corte territoriale come disciplina delle modalità di produzione documentale; la Cassazione evidenzia che non è automaticamente applicabile al procedimento arbitrale nei termini utilizzati dalla sentenza impugnata.
art. 87 disp. att. c.p.c.
Richiamato dalla Corte territoriale in tema di produzione documentale; la Cassazione ne esclude l'automatica applicazione quale base della declaratoria di inammissibilità nel caso concreto.
d.lgs. n. 40 del 2006
Richiamato per collocare temporalmente e normativamente l'arbitrato rituale soggetto alla riforma del 2006.
art. 27 d.lgs. n. 40 del 2006
Citato per affermare l'applicabilità della nuova disciplina dell'arbitrato al procedimento introdotto nel maggio 2010.
Massime di principio
- Nel procedimento arbitrale rituale l'arbitro può disciplinare lo svolgimento del giudizio e fissare termini istruttori, ma non può attribuire a tali termini effetto decadenziale o preclusivo senza una base nella convenzione arbitrale, in un atto separato o nel regolamento processuale richiamato, e senza averne dato previa e chiara informazione alle parti.
- La violazione del contraddittorio può derivare anche dal rigetto di istanze istruttorie o dalla dichiarazione di inammissibilità di produzioni documentali, quando tale esclusione impedisca a una parte di articolare le prove necessarie a sostenere la propria tesi senza che la limitazione sia stata previamente resa nota e accettata nel perimetro del procedimento arbitrale.
- Nel controllo sulla nullità del lodo, il giudice dell'impugnazione deve verificare la conformità della gestione del processo arbitrale all'art. 816-bis c.p.c., non potendo fondare la decisione su un'applicazione meccanica delle regole del processo civile ordinario.
- La libertà di forme che caratterizza l'arbitrato non elimina il nucleo indefettibile del contraddittorio, che esige per le parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
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