Cassazione Civile, Ordinanza n. 19914/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per Irpef e Irap relative all'anno d'imposta 2007. I contribuenti, quali eredi del soggetto obbligato, avevano contestato la cartella deducendo l'omessa o errata notifica dell'avviso bonario/comunicazione di irregolarità. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello ritenendo che, nei controlli automatizzati, la comunicazione preventiva non fosse necessaria quando non vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o quando si tratti di omessi/tardivi versamenti. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 6, commi 1 e 5, della L. n. 212 del 2000 e dell'art. 1, comma 412, della L. n. 311 del 2004, i ricorrenti sostenevano che, poiché la cartella riguardava anche redditi soggetti a tassazione separata, la preventiva comunicazione dell'esito della liquidazione era obbligatoria e la sua omissione determinava la nullità del ruolo e della cartella.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, nei controlli automatizzati ex art. 36-bis, quando la pretesa riguarda redditi soggetti a tassazione separata, l'Ufficio è tenuto a comunicare preventivamente al contribuente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'attività di liquidazione ai sensi dell'art. 1, comma 412, della L. n. 311 del 2004, indipendentemente dalla presenza di incertezze sulla dichiarazione. Poiché nel caso concreto la cartella risultava in parte riferita proprio alla liquidazione di imposta per tassazione separata, la mancata preventiva comunicazione comportava la nullità dell'iscrizione a ruolo e della cartella. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
disciplina i controlli automatizzati delle dichiarazioni; nel caso di redditi soggetti a tassazione separata opera la specifica regola che impone la comunicazione preventiva dell'esito della liquidazione prima dell'iscrizione a ruolo.
art. 6, commi 1 e 5, L. n. 212 del 2000
richiamato come parametro generale della comunicazione preventiva al contribuente; la Corte ne evidenzia la deroga/integrazione speciale per le ipotesi di tassazione separata.
art. 1, comma 412, L. n. 311 del 2004
"l'Agenzia delle entrate comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l'esito dell'attività di liquidazione [...] relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata"
stabilisce un obbligo preventivo e generalizzato di comunicazione dell'esito della liquidazione per i redditi a tassazione separata; la sua omissione determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo.
art. 19 d.lgs. n. 241 del 1997
richiamato quale modello di pagamento precompilato dall'Agenzia per il versamento della maggiore imposta dovuta.
art. 13, comma 2, d.lgs. n. 471 del 1997
richiamato in relazione alla sanzione applicabile in caso di mancato pagamento dopo la comunicazione.
art. 20 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato per gli interessi decorrenti a seguito dell'iscrizione a ruolo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- In tema di controlli automatizzati ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, la regola generale dell'avviso bonario opera solo quando la liquidazione presenti incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; essa non è necessaria per il mero recupero di omessi o tardivi versamenti, salvo la disciplina speciale dei redditi a tassazione separata.
- Per i redditi soggetti a tassazione separata, l'art. 1, comma 412, L. n. 311 del 2004 impone sempre la preventiva comunicazione dell'esito della liquidazione al contribuente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, prima dell'iscrizione a ruolo.
- La mancata comunicazione preventiva prevista per la tassazione separata comporta la nullità dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento, anche se la pretesa fiscale deriva solo in parte da tale componente imponibile.
- Se il giudice di merito fonda il rigetto sulla sola inesistenza dell'obbligo di comunicazione, restano assorbite le ulteriori questioni relative alla validità concreta dell'avviso eventualmente inviato.
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