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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25567/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2009 con cui l’amministrazione finanziaria ha ripreso a tassazione come redditi diversi le vincite al poker conseguite all’estero in Repubblica Ceca e in Spagna e non dichiarate. Il contribuente ha ottenuto in appello l’annullamento dell’atto impositivo, con integrale compensazione delle spese. Contro tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso principale limitatamente alle spese, deducendo: (1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per illegittima compensazione integrale in assenza di soccombenza reciproca e senza gravi ed eccezionali ragioni; (2) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la CTR considerato le deduzioni sul danno da illecito comunitario e sul principio di causalità nella provocazione del contenzioso. L’Agenzia ha proposto ricorso incidentale, sostenendo la violazione dell’art. 30 D.P.R. 600/1973, dell’art. 67 TUIR e dell’art. 2697 c.c., assumendo che le vincite estere, non soggette a ritenuta alla fonte come quelle corrisposte in case da gioco autorizzate in Italia, dovessero essere dichiarate e che mancasse prova della tassazione alla fonte all’estero. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale perché mirava a rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dalla CTR circa l’avvenuta tassazione estera delle vincite; ha invece accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo illegittima la compensazione delle spese perché motivata con ragioni illogiche/generiche e non rientranti nelle "gravi ed eccezionali ragioni" richieste dalla disciplina tributaria applicabile. Il secondo motivo del ricorso principale è stato assorbito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate; ha accolto il primo motivo del ricorso principale del contribuente, assorbendo il secondo; ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perché provveda a una nuova regolamentazione delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità. La motivazione centrale è che la compensazione integrale era stata disposta senza soccombenza reciproca e con formule non idonee a integrare gravi ed eccezionali ragioni; quanto al ricorso incidentale, esso era inammissibile perché contestava la ricostruzione fattuale della CTR e non un errore di diritto.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    richiamato dall’Agenzia come norma che ricomprende tra i redditi diversi i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte; la Corte non ne offre un’interpretazione di merito, ma rileva che il ricorso incidentale mira in realtà a contestare un accertamento di fatto sulla tassazione estera delle vincite.

  • art. 69, comma 1, D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    richiamato dall’Agenzia per sostenere che i premi e le vincite concorrono per l’intero ammontare al reddito imponibile, senza deduzioni.

  • art. 30 D.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dall’Agenzia per affermare il regime di ritenuta alla fonte per taluni premi e vincite, e l’esclusione della ritenuta per le case da gioco autorizzate.

  • art. 3, comma 3, lett. a), D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    richiamato dall’Agenzia per sostenere che i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva sono esclusi dalla base imponibile e quindi non vanno dichiarati.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per sostenere che mancava la prova dell’avvenuta tassazione alla fonte all’estero; la Corte osserva che la censura investe in sostanza il fatto accertato dal giudice di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    norma invocata dal ricorrente principale per censurare la regolazione delle spese in violazione del principio di soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente principale e dalla Corte per affermare che la compensazione è ammessa solo nei casi previsti dalla legge e con adeguata motivazione; le ragioni devono essere non illogiche, non erronee e specifiche.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dal ricorrente principale per lamentare omessa pronuncia/omesso esame delle deduzioni sulle spese e sul danno da illecito comunitario.

  • art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    ritenuto applicabile ratione temporis: nel processo tributario le spese possono essere compensate solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    richiamato come parametro interpretativo: il mutamento giurisprudenziale su una questione dirimente può integrare grave ed eccezionale ragione di compensazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 3-bis L. n. 53 del 1994

    richiamato per affermare la validità della notificazione telematica del ricorso incidentale.

  • art. 55, comma 1, L. n. 69 del 2009

    richiamato in relazione alla notificazione a cura dell’Avvocatura dello Stato.

  • art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per il rinvio alle norme del codice di procedura civile nel giudizio di legittimità tributario, in quanto compatibili.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    base della cassazione con rinvio per la nuova regolamentazione delle spese.

  • art. 385, comma 3, c.p.c.

    rimette al giudice di rinvio la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    non applicato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per il regime speciale di prenotazione a debito.

  • art. 158, comma 1, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per escludere l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato alle amministrazioni pubbliche nei casi previsti.

  • art. 12, comma 5, D.L. n. 16 del 2012

    richiamato per estendere alle Agenzie fiscali il regime di cui all’art. 158 D.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la compensazione integrale delle spese è legittima solo se sussiste soccombenza reciproca oppure se il giudice indica in modo specifico gravi ed eccezionali ragioni; formule generiche, oscure o illogiche non sono sufficienti.
  • Il mutamento giurisprudenziale su una questione decisiva può integrare una ragione eccezionale di compensazione, ma solo se effettivamente ricorrente e adeguatamente motivato.
  • La statuizione sulle spese può essere censurata in cassazione per violazione di legge quando la motivazione addotta per compensarle è inconferente, generica o non controllabile.
  • Il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge, miri a contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito è inammissibile.
  • In materia di vincite al gioco tassate all’estero, la censura di legittimità deve colpire l’errore di diritto e non la ricostruzione fattuale sulla loro effettiva imposizione nella sede estera.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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