Sentenza del 28/09/2018 n. 23494 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di una verifica fiscale, l'Agenzia delle entrate contestava alla società, per l'anno d'imposta 2006, l'utilizzo di fatture relative a operazioni parzialmente inesistenti e l'omessa registrazione di operazioni imponibili derivanti da acquisti intracomunitari. Venivano quindi recuperate maggiori IRES, IRAP e IVA e irrogate le relative sanzioni. La società ha impugnato la decisione della Commissione tributaria regionale, deducendo, tra l'altro, l'omessa o errata valutazione delle prove, delle perizie e dell'assoluzione del legale rappresentante nel procedimento penale, nonché l'assenza di danno per l'Erario, la carenza di motivazione e il carattere meramente formale delle irregolarità IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza della Commissione tributaria regionale, che aveva valorizzato gli elementi risultanti dalle fatture e aveva correttamente ridimensionato la rilevanza dell'assoluzione penale, riferita ad anni diversi e a un giudizio al quale l'Agenzia non aveva partecipato. La Corte ha inoltre stabilito che l'omessa annotazione degli acquisti intracomunitari nelle dichiarazioni periodiche costituisce violazione sostanziale, non meramente formale, perché può ostacolare l'emersione del debito IVA e incidere sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 10.000 euro oltre alle spese prenotate a debito, con dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione della norma sulla valutazione delle prove può essere dedotta in cassazione solo nei limiti previsti per il vizio di motivazione; non consente di ottenere una nuova valutazione del merito o una diversa lettura delle risultanze processuali.
Riguardano l'onere della prova e le presunzioni. Nel caso concreto la Corte ha escluso che il giudice regionale avesse invertito l'onere probatorio o utilizzato irragionevolmente gli elementi presuntivi.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è apparente solo quando manca del tutto o è talmente contraddittoria da non consentire di comprendere la ragione della decisione. Una motivazione sintetica ma logica e coerente è sufficiente.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel regime applicabile, il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di ogni singolo elemento probatorio né l'insufficienza della motivazione.
La violazione è configurabile in cassazione soltanto se il giudice dichiara di non dover applicare la regola di disponibilità delle prove oppure decide sulla base di prove acquisite d'ufficio fuori dai casi consentiti; non coincide con una diversa valutazione delle prove.
Art. 6, comma 10, d.lgs. n. 471/1997
È stato ritenuto applicabile alla mancata o irregolare applicazione dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari.
Art. 21, comma 4, d.P.R. n. 633/1972
L'omessa annotazione delle fatture relative ad acquisti intracomunitari nelle dichiarazioni periodiche, quando incide sulla determinazione dell'imposta o sul suo versamento, integra una violazione sostanziale.
È stato richiamato in relazione agli obblighi IVA connessi agli acquisti intracomunitari, ma le censure della società fondate su tale disciplina sono state respinte.
Art. 10, comma 3, legge n. 212/2000
Il principio di tutela dell'affidamento e della buona fede non esclude le sanzioni quando l'irregolarità è sostanziale e incide sugli obblighi dichiarativi, sulla base imponibile o sul versamento del tributo.
Art. 53 Cost.
Il principio di capacità contributiva è stato invocato dalla società, ma non è stato ritenuto idoneo a escludere la sanzionabilità della violazione IVA accertata.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Sesta direttiva 77/388/CEE, artt. 18, n. 1, lett. d), e 22
Le disposizioni, richiamate insieme alla giurisprudenza della Corte di giustizia, non hanno condotto all'esclusione delle sanzioni perché la violazione non era priva di effetti sostanziali.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario l'assoluzione penale del rappresentante della società non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento fiscale: i due giudizi hanno oggetto, regole probatorie e anni d'imposta eventualmente diversi.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulle fatture e sugli altri elementi probatori; è sufficiente una motivazione logica e coerente, anche se non esamina singolarmente ogni documento.
- L'omessa o irregolare registrazione di acquisti intracomunitari non è una violazione meramente formale quando può ostacolare i controlli, alterare la base imponibile o incidere sul versamento dell'IVA.
- Per qualificare un'irregolarità come meramente formale devono ricorrere cumulativamente due condizioni: assenza di pregiudizio per i controlli e assenza di incidenza sulla determinazione o sul pagamento dell'imposta.
- La mancanza di danno finanziario immediato per l'Erario non esclude necessariamente la sanzione, se l'omissione ha ostacolato l'emersione del debito d'imposta o ha reso inesatti i dati delle dichiarazioni periodiche.
- In cassazione non è sufficiente lamentare che il giudice abbia preferito alcune prove ad altre: occorre indicare un fatto storico decisivo completamente omesso oppure una reale assenza o contraddittorietà insanabile della motivazione.
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