Cassazione Civile, Ordinanza n. 16907/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla gestione separata per redditi professionali prodotti da un'avvocata nell'anno 2009. I giudici di merito avevano ritenuto che l'attività fosse occasionale, valorizzando l'assenza di prova dell'abitualità da parte dell'INPS e il fatto che il reddito prodotto fosse pari a euro 2.750, quindi inferiore alla soglia di euro 5.000 richiamata dalla normativa. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione della disciplina sulla gestione separata e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'esenzione contributiva non poteva desumersi automaticamente dal solo importo del reddito e che, per un professionista iscritto ad albo, l'obbligo contributivo sussiste se l'attività è abituale anche se non esclusiva e anche se occasionale, quando il reddito supera la soglia; (2) violazione dell'art. 2935 c.c. in tema di prescrizione, deducendo che alla data dell'avviso bonario del 30 giugno 2015 il termine non era decorso, essendo la scadenza slittata al 6 luglio 2011 per effetto della normativa richiamata. La resistente ha proposto controricorso e ricorso incidentale condizionato, lamentando la carenza di interesse ad agire della parte istituzionalmente cartolarizzata, il mancato rilievo di contestazioni nuove in appello e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'INPS. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando un precedente di legittimità secondo cui l'obbligo contributivo alla gestione separata per i professionisti iscritti ad albo sussiste in presenza di reddito derivante da attività abituale, ancorché non esclusiva e anche occasionale, salvo che il reddito sia già integralmente coperto da altra forma di assicurazione previdenziale; inoltre, l'abitualità va accertata in fatto con elementi sintomatici quali iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione dell'attività, mentre il reddito inferiore a 5.000 euro è solo un indizio valutabile insieme agli altri elementi. Nel caso concreto la Corte ha osservato che la decisione di merito non si era fondata soltanto sull'importo del reddito, ma anche sulla mancata dimostrazione, da parte dell'INPS, di elementi idonei a contestare il carattere occasionale dell'attività. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale condizionato è stato a sua volta dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate e la Corte ha dato atto dell'obbligo del ricorrente principale di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
richiamato come base dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata per i professionisti nei casi previsti dalla legge
art. 18, commi 1 e 2, d.l. 98/2011, conv. in L. 111/2011
richiamato nel primo motivo dal ricorrente come disciplina rilevante per la contribuzione
richiamato come norma sulla qualificazione del reddito professionale
art. 44, comma 2, d.l. 269/2003, conv. in L. 326/2003
interpretato nel senso che la soglia di euro 5.000 rileva quale parametro per la contribuzione, ma non come automatica prova dell'abitualità o occasionalità dell'attività
richiamato per sostenere il tema del riparto dell'onere della prova sull'abitualità dell'attività professionale
invocato dal ricorrente per sostenere che la prescrizione non fosse ancora maturata alla data dell'avviso bonario
richiamato nel secondo motivo in relazione ai termini di versamento e alla decorrenza della prescrizione
art. 17 D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435
richiamato nel secondo motivo in relazione allo slittamento dei termini di scadenza
D.P.C.M. 10 giugno 2010
richiamato per il differimento al 6 luglio 2011 del termine di scadenza dei versamenti
richiamato come base procedurale della proposta definitoria in camera di consiglio
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale richiamata per la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato in relazione al calcolo dell'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- In materia di gestione separata, per i professionisti iscritti ad albo l'obbligo contributivo dipende dall'esercizio abituale dell'attività e non può essere escluso per il solo fatto che il reddito annuo sia inferiore a una soglia predeterminata; tale soglia ha valore indiziario e non automatico.
- L'abitualità dell'attività professionale va accertata in fatto sulla base di elementi sintomatici concreti, come iscrizione all'albo, apertura della partita IVA e organizzazione materiale dell'attività, e non come mera conseguenza ex post dell'ammontare del reddito prodotto.
- L'onere di contestare efficacemente il carattere occasionale dell'attività e di fornire elementi contrari grava sulla parte che pretende la contribuzione; la decisione di merito è censurabile solo se la valutazione di fatto risulti giuridicamente errata o priva di adeguata base probatoria.
- Se il ricorso principale è rigettato, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito; la compensazione delle spese può essere disposta in considerazione dell'esito complessivo del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16835/2022 del 25/05/2022
- ordinanza_civile · 25 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16836/2022 del 25/05/2022
- ordinanza_civile · 25 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16839/2022 del 25/05/2022
- ordinanza_civile · 25 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16840/2022 del 25/05/2022
- ordinanza_civile · 25 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16841/2022 del 25/05/2022
- ordinanza_civile · 25 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16843/2022 del 25/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →