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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16907/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla gestione separata per redditi professionali prodotti da un'avvocata nell'anno 2009. I giudici di merito avevano ritenuto che l'attività fosse occasionale, valorizzando l'assenza di prova dell'abitualità da parte dell'INPS e il fatto che il reddito prodotto fosse pari a euro 2.750, quindi inferiore alla soglia di euro 5.000 richiamata dalla normativa. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione della disciplina sulla gestione separata e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'esenzione contributiva non poteva desumersi automaticamente dal solo importo del reddito e che, per un professionista iscritto ad albo, l'obbligo contributivo sussiste se l'attività è abituale anche se non esclusiva e anche se occasionale, quando il reddito supera la soglia; (2) violazione dell'art. 2935 c.c. in tema di prescrizione, deducendo che alla data dell'avviso bonario del 30 giugno 2015 il termine non era decorso, essendo la scadenza slittata al 6 luglio 2011 per effetto della normativa richiamata. La resistente ha proposto controricorso e ricorso incidentale condizionato, lamentando la carenza di interesse ad agire della parte istituzionalmente cartolarizzata, il mancato rilievo di contestazioni nuove in appello e la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'INPS. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando un precedente di legittimità secondo cui l'obbligo contributivo alla gestione separata per i professionisti iscritti ad albo sussiste in presenza di reddito derivante da attività abituale, ancorché non esclusiva e anche occasionale, salvo che il reddito sia già integralmente coperto da altra forma di assicurazione previdenziale; inoltre, l'abitualità va accertata in fatto con elementi sintomatici quali iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione dell'attività, mentre il reddito inferiore a 5.000 euro è solo un indizio valutabile insieme agli altri elementi. Nel caso concreto la Corte ha osservato che la decisione di merito non si era fondata soltanto sull'importo del reddito, ma anche sulla mancata dimostrazione, da parte dell'INPS, di elementi idonei a contestare il carattere occasionale dell'attività. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale condizionato è stato a sua volta dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate e la Corte ha dato atto dell'obbligo del ricorrente principale di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di gestione separata, per i professionisti iscritti ad albo l'obbligo contributivo dipende dall'esercizio abituale dell'attività e non può essere escluso per il solo fatto che il reddito annuo sia inferiore a una soglia predeterminata; tale soglia ha valore indiziario e non automatico.
  • L'abitualità dell'attività professionale va accertata in fatto sulla base di elementi sintomatici concreti, come iscrizione all'albo, apertura della partita IVA e organizzazione materiale dell'attività, e non come mera conseguenza ex post dell'ammontare del reddito prodotto.
  • L'onere di contestare efficacemente il carattere occasionale dell'attività e di fornire elementi contrari grava sulla parte che pretende la contribuzione; la decisione di merito è censurabile solo se la valutazione di fatto risulti giuridicamente errata o priva di adeguata base probatoria.
  • Se il ricorso principale è rigettato, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito; la compensazione delle spese può essere disposta in considerazione dell'esito complessivo del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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