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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09121/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce dall’impugnazione di un atto di intimazione di pagamento riferito a diverse cartelle. Il giudice tributario di secondo grado aveva accolto l’appello dell’Amministrazione, ritenendo valida la notificazione dell’intimazione n. 1332018900088590300 eseguita secondo il combinato disposto dell’art. 26, comma 4, d.P.R. 602/1973 e dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 21-septies l. 241/1990, 2699 ss. c.c., 24 Cost. e art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973, sostenendo che l’attestazione relativa all’avviso da pubblicare all’albo pretorio comunale non fosse stata rogata né sottoscritta da un funzionario comunale e non godesse di pubblica fede; (2) omesso esame di un fatto decisivo, con riguardo alla data di protocollazione successiva all’affissione all’albo pretorio; (3) violazione dell’art. 18-bis l. 241/1990; (4) violazione delle norme sulle spese di lite e dell’art. 15 d.lgs. 546/1992, assumendo che la liquidazione fosse errata e dovesse essere ridotta. La ricorrente ha anche insistito in opposizione alla proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c.

La decisione

La Corte ha confermato la proposta di definizione anticipata e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la notificazione fosse stata validamente eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., come accertato dal giudice tributario di merito, inclusa l’affissione all’albo del Comune risultante dalla relata di notifica; le doglianze del ricorrente erano in gran parte generiche o dirette a contestare l’accertamento di merito e l’efficacia probatoria della relata, senza un’adeguata specificità e, per alcuni profili, introducevano questioni nuove non dedotte in primo grado. Il quarto motivo è stato considerato inammissibile perché mirava a una revisione del merito sulla liquidazione delle spese e, comunque, mancava di specificità per non indicare l’importo che sarebbe dovuto spettare secondo il criterio invocato. La Corte ha inoltre applicato le conseguenze economiche previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., in connessione con il rito accelerato dell’art. 380-bis c.p.c., condannando il ricorrente a ulteriori importi in favore della controparte e della cassa delle ammende, oltre alle spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973

    La notificazione è validamente eseguita secondo questa disciplina quando il messo notificatore, dopo le ricerche nel Comune del domicilio fiscale, accerta che il contribuente sia trasferito in luogo sconosciuto; la disposizione si coordina con le regole sulla notifica degli atti tributari e con l’art. 140 c.p.c. nei casi di temporanea irreperibilità.

  • art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602/1973

    Per la notifica della cartella di pagamento la disciplina è stata uniformata, per effetto dell’intervento costituzionale, alle modalità previste per gli atti di accertamento.

  • art. 140 c.p.c.

    Si applica quando residenza e indirizzo del destinatario sono conosciuti ma la consegna non è possibile perché il destinatario, o altro consegnatario, non viene rinvenuto ed è temporaneamente irreperibile; la Corte lo considera valido parametro per ritenere perfezionata la notificazione nel caso concreto.

  • art. 21-septies L. n. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità/inesistenza dell’attestazione, ma la censura è stata ritenuta infondata o comunque inammissibile perché contrastante con l’accertamento di validità della notificazione.

  • artt. 2699 ss. c.c.

    Richiamati per contestare la fede privilegiata dell’atto attestativo; la Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero impropriamente a contestare l’efficacia probatoria della relata di notificazione.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente, ma non ha condotto a un diverso esito perché le censure sono state giudicate prive di specificità o comunque infondate.

  • art. 18-bis L. n. 241/1990

    Richiamato nel terzo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e perché riferita a questioni non ritualmente introdotte nel giudizio di merito.

  • art. 82 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo in tema di spese, senza che la censura superasse il vaglio di ammissibilità.

  • art. 87 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo, ma la censura è stata ritenuta meramente rivolta a rimettere in discussione la liquidazione delle spese.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per contestare la condanna alle spese, ma la Corte ha ritenuto la liquidazione espressione della discrezionalità del giudice di merito nei limiti tabellari.

  • art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992

    Invocato per la regolazione delle spese del processo tributario, ma la doglianza è stata considerata inammissibile e generica.

  • art. 24 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per i limiti alla proposizione di motivi aggiunti nel processo tributario, rilevante ai fini dell’inammissibilità delle questioni nuove sulla notificazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta di definizione accelerata è stata condivisa e confermata; il mancato adeguamento alla proposta, poi confermata nella decisione, fonda la valutazione di abuso del processo ai fini dell’art. 96 c.p.c.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicato come conseguenza della decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.; la Corte richiama la codificazione di un’ipotesi di abuso del processo e condanna la parte ricorrente a somme ulteriori.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 2700 c.c.

    Evocato dal ricorrente per contestare la pubblica fede dell’attestazione, ma la Corte ha ritenuto la censura non decisiva rispetto alla validità della notificazione accertata in fatto.

  • art. 2701 c.c.

    Evocato dal ricorrente per escludere la ricorrenza di una scrittura privata autenticata; la Corte non ha accolto la prospettazione.

Massime di principio

  • In tema di notificazione degli atti tributari, quando il giudice di merito accerta che la notifica è stata eseguita secondo il modello legale applicabile e che l’affissione all’albo comunale risulta dalla relata, il ricorso per cassazione che contesti tale esito deve confrontarsi specificamente con l’accertamento di fatto e con il contenuto della relata, senza limitarsi a deduzioni generiche sulla fede privilegiata dell’atto.
  • Le censure che introducono questioni non dedotte nel ricorso introduttivo o comunque nuove rispetto al giudizio di primo grado sono inammissibili, specie nel processo tributario, ove operano limiti stringenti alla proposizione di motivi aggiunti.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: chi contesta un vizio della notificazione o della liquidazione delle spese deve indicare puntualmente gli atti, i fatti e, se del caso, l’importo che assume corretto; in difetto, la censura è inammissibile.
  • La liquidazione delle spese di lite rientra nella discrezionalità del giudice di merito, nei limiti dei parametri normativi applicabili; il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come mezzo di mera revisione del quantum se non deduce una violazione specifica e decisiva dei criteri legali.
  • Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la definizione del giudizio in conformità alla proposta può integrare una valutazione legale tipica di abuso del processo, con conseguente applicazione delle misure previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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