Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09410/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di un professionista/imprenditore per il 2008, recuperando a tassazione costi indicati in dichiarazione ai fini IRPEF e IRAP, ritenuti indeducibili perché la relativa documentazione era stata prodotta in lingua russa o serba senza traduzione giurata, oltre a un piccolo recupero ai fini IVA. Il contribuente aveva impugnato l'atto e i giudici di merito avevano accolto il ricorso quanto ai costi, confermando solo la ripresa IVA. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione delle norme sulla lingua degli atti e sulla tenuta e documentazione delle scritture, sostenendo che documenti in lingua straniera privi di traduzione asseverata non potessero essere utilizzati per provare la deducibilità dei costi; 2) violazione delle norme sull'inerenza e sull'onere della prova, sostenendo che, a fronte di una contestazione sulla genericità della documentazione, spettasse al contribuente dimostrare l'inerenza delle spese e che tale prova non fosse stata fornita.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel processo tributario come nel processo civile, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali ma non per i documenti prodotti dalle parti; i documenti in lingua straniera sono acquisibili e utilizzabili, restando rimessa al giudice la facoltà, non l'obbligo, di nominare un traduttore, facoltà che può non essere esercitata quando il contenuto del documento sia comunque comprensibile o non sia contestato. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo perché diretto a contestare l'apprezzamento di merito sulla esistenza o meno di una contestazione dell'Ufficio circa l'inerenza dei costi, valutazione riservata al giudice di merito e non censurabile in cassazione se non per vizi motivazionali estremi, qui non dedotti in modo ammissibile. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità; la Corte ha anche escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in ragione della qualità di amministrazione pubblica assistita dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 33 del d.P.R. n. 445/2000

    richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla necessità di traduzione asseverata dei documenti, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 21, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972

    richiamato dal ricorrente in tema di documentazione fiscale; la Corte non vi ha ravvisato una regola di inutilizzabilità dei documenti in lingua straniera.

  • art. 122 c.p.c.

    la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio, non per i documenti prodotti dalle parti.

  • art. 123 c.p.c.

    il giudice ha la facoltà, non l'obbligo, di nominare un traduttore per documenti in lingua straniera; può farne a meno se ne comprende il contenuto o se non vi sono contestazioni.

  • art. 2219 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel motivo relativo alla documentazione contabile; non è stato interpretato in senso ostativo all'uso dei documenti stranieri.

  • art. 14 del d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dal ricorrente in tema di documentazione fiscale; non impedisce, da solo, l'utilizzazione di documenti in lingua straniera.

  • art. 109 TUIR

    richiamato per sostenere la non deducibilità dei costi in assenza di prova dell'inerenza; la censura è stata reputata inammissibile perché investiva un accertamento di fatto sulla non contestazione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte non ha ritenuto scrutinabile la doglianza perché mirava a rimettere in discussione un accertamento fattuale del giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove e la non contestazione; la Corte ha escluso il sindacato di legittimità sul punto nei termini prospettati.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per censurare il convincimento del giudice di merito; la Corte ha ribadito che l'apprezzamento della non contestazione e del valore delle allegazioni è riservato al merito.

  • art. 1, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    consente l'applicazione sussidiaria delle norme del codice di procedura civile al processo tributario, ove compatibili.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ne ha escluso l'applicazione nei confronti dell'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, come nel processo civile, l'obbligatorietà della lingua italiana riguarda gli atti processuali in senso proprio e non i documenti prodotti dalle parti; i documenti in lingua straniera restano acquisibili e valutabili dal giudice.
  • La nomina del traduttore ex art. 123 c.p.c. è facoltativa e non obbligatoria: il giudice può ometterla quando comprenda il contenuto del documento o quando il contenuto non sia contestato, senza che la mancata traduzione giurata comporti di per sé l'inutilizzabilità del documento.
  • La contestazione o non contestazione dei fatti allegati dalla controparte è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la doglianza mira solo a sostituire una diversa lettura delle deduzioni processuali.
  • Quando il giudice di merito accerta che l'Ufficio non ha specificamente contestato l'inerenza dei singoli costi, la deducibilità non può essere negata solo sulla base di una generica obiezione alla forma linguistica della documentazione.
  • Le norme fiscali e contabili sulla documentazione non introducono, da sole, una regola di inutilizzabilità automatica dei documenti stranieri, dovendosi sempre verificare la concreta comprensibilità del contenuto e l'effettività delle contestazioni mosse dall'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.