Cassazione Civile, Ordinanza n. 36893/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018 e ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dei motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2002, emesso a seguito di verifica della Guardia di finanza, con cui l'Ufficio contestava alla società un maggior reddito d'impresa ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, oltre sanzioni, con conseguente imputazione ai soci delle quote di partecipazione ai fini IRPEF. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia. In cassazione l'Agenzia proponeva quattro motivi: 1) nullità della sentenza per omesso esame della questione del litisconsorzio necessario originario tra società e soci e della dedotta violazione del contraddittorio; 2) violazione del giudicato esterno, per avere la CTR annullato l'accertamento applicando automaticamente precedenti sentenze favorevoli alla contribuente relative ad atti impositivi fondati sulla stessa verifica ma riferiti ad annualità diverse; 3) erronea conferma dell'annullamento anche delle sanzioni, sostenendo che l'affidamento a un consulente non escludeva la responsabilità della contribuente per omesso controllo; 4) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e dell'onere della prova, per avere la CTR respinto in modo apodittico le contestazioni sulla quantificazione dei maggiori ricavi, effettuata in assenza di dichiarazione e sulla base di presunzioni asseritamente non gravi, precise e concordanti, con indebita sottrazione alla contribuente dell'onere della prova contraria. Tuttavia l'Agenzia, con memoria successiva, ha dato atto del perfezionamento della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, con pagamento della prima rata da parte della contribuente, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
richiamato come base dell'accertamento di maggior reddito in assenza di dichiarazione fiscale
richiamato per l'imputazione ai soci delle quote di reddito di partecipazione
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
dedotto come vizio di nullità della sentenza per violazione di norme processuali sul contraddittorio e sul litisconsorzio
richiamati in relazione al principio del contraddittorio, al litisconsorzio necessario e al corrispondente dovere del giudice di pronunciarsi su tutte le domande e questioni
artt. 14, 49 e 61 del d.lgs. n. 546/92
richiamati dalla ricorrente per sostenere la necessità dell'integrazione del contraddittorio nel processo tributario
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
usato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale
invocato con riferimento all'efficacia del giudicato esterno
richiamato nel motivo sul giudicato esterno in relazione alla disciplina fiscale applicabile
richiamato per contestare l'esclusione della responsabilità per sanzioni in presenza di affidamento a un consulente
artt. 39 e 41 del d.P.R. n. 600/73
richiamati in tema di accertamento e quantificazione dei maggiori ricavi
richiamato in materia di accertamento IVA in assenza di dichiarazione
richiamato per il riparto dell'onere della prova nella contestazione dei maggiori ricavi
applicato perché la definizione agevolata della controversia, una volta perfezionata, determina la cessazione della materia del contendere
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per il procedimento camerale in cassazione
citato nella memoria come base procedurale del rito camerale
art. 1-bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168
richiamato come norma che ha introdotto il rito camerale
richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 168/2016
richiamata come legge di conversione del d.l. n. 119/2018
Massime di principio
- Il perfezionamento della definizione agevolata della controversia tributaria determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo, con assorbimento di ogni ulteriore questione sul merito del ricorso.
- Quando interviene una causa estintiva sopravvenuta che definisce integralmente la lite, la Corte di cassazione non esamina i motivi di ricorso, poiché viene meno l'interesse alla decisione nel merito.
- In presenza di definizione agevolata perfezionata secondo la disciplina speciale, le spese seguono la regola prevista dalla relativa normativa, restando a carico della parte che le ha anticipate.
- Le censure relative a litisconsorzio necessario, giudicato esterno, sanzioni e quantificazione dell'accertamento restano prive di rilievo decisorio se il processo si estingue per cessazione della materia del contendere.
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