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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00187/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all’anno d’imposta 2004, emesso a seguito di verifica fiscale. L’Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiore IVA e disconosciuto parte del credito IVA dichiarato, ritenendo che la società avesse emesso fatture per operazioni soggettivamente inesistenti in un meccanismo fraudolento collegato a dichiarazioni d’intento false e a soggetti che fungevano da mere cartiere. In primo grado il ricorso della società era stato accolto per difetto di allegazione del PVC richiamato per relationem e per carenza probatoria dell’Ufficio; in appello l’Agenzia otteneva la riforma della decisione. La società ricorreva per cassazione con quattordici motivi: contestava, in sintesi, la legittimità della motivazione per relationem dell’atto, la ripartizione dell’onere della prova e l’apprezzamento degli indizi in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e di dichiarazioni d’intento false, lamentava motivazione apparente e omesso esame su più punti, e deduceva anche l’omessa pronuncia sulla continuazione delle sanzioni ex art. 12 d.lgs. 472/1997 e sull’applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole del d.lgs. 158/2015.

La decisione

La Corte ha respinto la maggior parte dei motivi. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione per relationem dell’avviso, osservando che il PVC era stato consegnato alla contribuente e che non era stata specificamente indicata quale ulteriore documentazione, non riportata nel PVC o nell’avviso, sarebbe stata necessaria. Ha poi confermato la correttezza dell’impianto probatorio della CTR in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e false dichiarazioni d’intento, ribadendo che, una volta forniti dall’Amministrazione elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti sulla frode e sulla conoscibilità della stessa, grava sul contribuente la prova contraria della propria buona fede e dell’adozione di tutte le ragionevoli misure di diligenza. La Corte ha però accolto il motivo sull’omessa pronuncia in tema di continuazione delle sanzioni ex art. 12 d.lgs. 472/1997 e il motivo sull’omessa pronuncia riguardante l’applicazione del regime sanzionatorio più favorevole di cui al d.lgs. 158/2015, assorbendo i corrispondenti motivi di apparente motivazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai capi sanzionatori accolti e rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia per nuovo esame su tali profili.

Norme richiamate

  • art. 41 d.l. n. 331 del 1993

    disciplina il regime di non imponibilità IVA per le cessioni intracomunitarie; non può essere invocato in modo fraudolento se la dichiarazione d’intento è falsa e il cedente era consapevole o avrebbe dovuto esserlo usando ordinaria diligenza.

  • art. 50 d.l. n. 331 del 1993

    richiamato congiuntamente alle norme sul regime IVA delle cessioni intracomunitarie e sulla ripartizione dell’onere probatorio.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato quale base normativa dell’accertamento IVA e del recupero dell’imposta.

  • art. 8, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    la dichiarazione d’intento esibita dagli apparenti cessionari era risultata falsa; la sua sola esibizione non basta a fondare la non imponibilità se vi è prova della frode.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto anche per relationem mediante rinvio ad atti conosciuti o conoscibili dal contribuente.

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    richiamato in tema di motivazione degli atti amministrativi e funzione integrativa del rinvio ad altri atti.

  • art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimità dell’avviso e la mancata allegazione di atti istruttori.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    consente in appello la produzione di documenti mancanti, ritenuta ammissibile dalla CTR.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per le censure di motivazione apparente e per l’omessa pronuncia; la Corte ha accolto i motivi solo ove la CTR non si è pronunciata sul regime sanzionatorio.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    norma sulla motivazione della sentenza, invocata contro la motivazione apparente; i relativi motivi sono stati in parte assorbiti e in parte rigettati.

  • art. 112 c.p.c.

    la CTR ha omesso di pronunciare su specifiche domande/censure relative alle sanzioni; la Cassazione ha accolto i motivi per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell’onere della prova; in materia IVA l’Ufficio deve provare gli elementi della frode, poi spetta al contribuente la prova contraria della buona fede.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per l’uso delle presunzioni semplici, che devono essere gravi, precise e concordanti.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per la valutazione delle presunzioni; il giudice di merito deve esaminarle singolarmente e nel loro complesso.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi della contribuente in relazione alla valutazione delle prove e degli elementi indiziari.

  • art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997

    invocato per l’applicazione del principio di continuazione alle sanzioni amministrative tributarie; la CTR non si è pronunciata, con accoglimento del motivo in cassazione.

  • art. 3, commi 2 e 3, d.lgs. n. 472 del 1997

    richiamato per il principio del favor rei in materia sanzionatoria tributaria e per l’applicazione della disciplina più favorevole sopravvenuta.

  • d.lgs. n. 158 del 2015

    invocato come normativa sanzionatoria più favorevole sopravvenuta, sulla quale la CTR avrebbe dovuto pronunciarsi.

Massime di principio

  • In tema di IVA, quando l’Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti o false dichiarazioni d’intento, deve fornire elementi oggettivi, anche presuntivi, idonei a dimostrare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode; una volta raggiunta tale prova, il contribuente deve dimostrare di avere agito in buona fede e di avere adottato tutte le ragionevoli misure esigibili.
  • La non imponibilità IVA non può essere riconosciuta sulla base della sola regolarità formale della dichiarazione d’intento, se questa risulta ideologicamente falsa e il complesso degli indizi dimostra un meccanismo fraudolento o la partecipazione del cedente.
  • La motivazione per relationem degli avvisi di accertamento è legittima quando l’atto richiamato è conosciuto o conoscibile dal contribuente e la motivazione dell’atto finale è comunque sufficiente; il contribuente che eccepisca il difetto di allegazione deve indicare specificamente quali contenuti necessari, non riportati nell’atto o nel documento richiamato, gli abbiano impedito la piena conoscenza della pretesa.
  • Le presunzioni semplici sono utilizzabili anche in materia tributaria per dimostrare frodi IVA, ma il giudice di merito deve valutarle in modo complessivo, motivando sulla loro gravità, precisione e concordanza; la rivalutazione del merito non è consentita in cassazione.
  • Il giudice deve pronunciarsi espressamente su tutte le domande ed eccezioni ritualmente devolute, comprese quelle relative al trattamento sanzionatorio; l’omessa pronuncia su continuazione delle sanzioni o su ius superveniens più favorevole determina cassazione con rinvio per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaPrescrizioneNullitàGiudicato

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