Cassazione Civile, Ordinanza n. 00158/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2006, fondato su indagini finanziarie che avevano evidenziato prelievi e versamenti sui conti nella disponibilità del contribuente ritenuti non giustificati. In primo grado il ricorso era stato respinto e in appello la decisione era stata confermata. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sull'accertamento, sostenendo che l'Ufficio avesse già esaurito il proprio potere di controllo per quell'annualità con una precedente attività verificativa e con un precedente atto, sicché l'ulteriore avviso sarebbe stato illegittimo come secondo accertamento sul medesimo periodo; con il secondo ha dedotto violazione della disciplina sulla motivazione degli atti tributari, lamentando che il richiamo ai PVC e agli atti istruttori non consentisse di comprendere adeguatamente la genesi e il contenuto della pretesa fiscale, né la riferibilità delle risultanze alla sua posizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha escluso che vi fosse un duplicato di accertamento, chiarendo che il primo atto richiamato dal ricorrente non era un avviso di accertamento ma un atto di contestazione sanzionatorio, fondato su presupposti e ragioni diverse rispetto all'avviso impugnato, che invece riguardava maggiori tributi emersi da ulteriori indagini finanziarie. Quanto alla motivazione, la Corte ha ribadito la legittimità della motivazione per relationem sia dell'avviso di accertamento sia dell'atto sanzionatorio, quando il richiamo riguardi PVC già notificati e conosciuti dal contribuente e questi contengano gli elementi essenziali idonei a rendere comprensibile la pretesa e a consentire il contraddittorio e la difesa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dal ricorrente per sostenere l'illegittimità del secondo accertamento, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie concreta poiché non vi era duplicazione di accertamento sul medesimo atto impositivo
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
invocato dal ricorrente in tema di termini e potere di accertamento, ma la Corte ha escluso che l'avviso impugnato fosse precluso da un precedente accertamento definitivo
art. 54, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972
citato dal ricorrente a sostegno dell'asserita illegittimità del nuovo accertamento; la Corte ha escluso la violazione perché i due atti avevano natura e contenuto diversi
art. 57, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel primo motivo per sostenere la preclusione a un ulteriore accertamento; la Corte ha respinto la censura per mancanza di identità tra gli atti
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale invocata per dedurre la violazione di legge nei due motivi di ricorso
richiamato in tema di motivazione dell'atto impositivo; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione per relationem a PVC già conosciuti dal contribuente
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dal ricorrente sulla motivazione dell'avviso; la Corte ha ritenuto l'atto adeguatamente motivato mediante rinvio agli atti istruttori notificati
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base delle presunzioni derivanti dalle indagini finanziarie e ritenuto idoneo a sorreggere la rideterminazione del reddito in presenza di movimenti non giustificati
richiamato per la memoria depositata dal ricorrente nella fase camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo finale per il regime del contributo unificato, ma il testo disponibile si interrompe prima della completa enunciazione
Massime di principio
- Non sussiste duplicazione illegittima del potere di accertamento quando il primo atto notificato al contribuente ha natura diversa dall'avviso di accertamento successivamente emesso, come nel caso di un atto sanzionatorio fondato su presupposti autonomi.
- Il divieto di secondo accertamento opera solo in presenza di identità sostanziale di oggetto, titolo e ragioni della pretesa; se gli atti hanno diverso contenuto e diverse basi fattuali, la successiva pretesa fiscale è ammissibile.
- In materia tributaria è legittima la motivazione per relationem dell'avviso di accertamento se il rinvio riguarda PVC o atti istruttori già notificati al contribuente e quindi noti alla sua sfera di conoscenza.
- La sufficienza della motivazione va valutata in relazione alla capacità dell'atto di rendere comprensibile l'iter logico-giuridico seguito dall'Ufficio e di porre il contribuente in condizione di difendersi efficacemente.
- Le risultanze delle indagini finanziarie costituiscono elementi idonei a fondare la pretesa fiscale ove il contribuente non fornisca una credibile e specifica giustificazione dei movimenti contestati.
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