Cassazione Civile, Ordinanza n. 00161/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2008, emesso a seguito di indagini finanziarie su rapporti bancari nella disponibilità del contribuente, dalle quali erano emersi versamenti e prelevamenti non giustificati. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo in parte; la CTR aveva poi rigettato il suo appello. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: (1) violazione delle norme sull'accertamento e sulle indagini finanziarie, sostenendo che l'Ufficio non potesse emettere il secondo avviso per il 2008 perché il potere di accertamento per quell'anno si sarebbe già esaurito con una verifica precedente, e perché i dati bancari sarebbero stati già noti all'Amministrazione; (2) violazione delle norme sul contenuto motivazionale degli atti impositivi, assumendo che l'avviso fosse insufficientemente motivato poiché il PVC richiamato non consentiva di comprendere compiutamente l'origine della verifica e non allegava gli estratti conto; (3) violazione delle norme sul processo tributario e dei principi di difesa, per avere la CTR deciso in camera di consiglio nonostante la richiesta di udienza pubblica.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi nella parte in cui non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, e comunque li ha esaminati ritenendoli infondati: ha chiarito che le risultanze delle indagini finanziarie non coincidevano con i soli estratti conto già disponibili all'Ufficio, che l'attività istruttoria era proseguita e completata nel 2010 e che la motivazione per relationem all'avviso e ai PVC era legittima e sufficientemente specifica. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la decisione in trattazione scritta nel contesto emergenziale era legittima. Ne è seguito il rigetto integrale del ricorso, con condanna alle spese secondo soccombenza.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dal ricorrente per contestare la legittimità del nuovo avviso, ma la Corte ha escluso che la censura colpisse la ratio della decisione e ha ritenuto che l'attività di accertamento non fosse esaurita.
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non ne accoglie la doglianza.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dal ricorrente in tema di potere di accertamento; la Corte ha escluso l'esaurimento del potere impositivo per il 2008.
art. 54, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto infondate le censure sulle indagini finanziarie.
art. 57, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dal ricorrente; non ha condotto all'accoglimento del ricorso.
art. 7 L. n. 212 del 2000
La Corte ha ritenuto legittima la motivazione dell'atto anche per relationem e sufficiente il richiamo ai PVC già conosciuti dal contribuente.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
La motivazione dell'avviso è stata reputata adeguata, perché il richiamo ai PVC e l'indicazione dei rapporti e delle movimentazioni consentivano la difesa.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
Le movimentazioni bancarie costituiscono presunzione legale a favore dell'erario; il contribuente deve fornire prova analitica della riferibilità o irrilevanza reddituale di ogni operazione.
art. 51, comma 2, n. 7, d.P.R. n. 633 del 1972
Consente di richiedere banche dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto od operazione, inclusi i servizi prestati.
art. 119 TUB
L'estratto conto è documento destinato al cliente e riguarda lo svolgimento del rapporto; la Corte lo distingue dalle risultanze delle indagini finanziarie.
art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel terzo motivo per il rito del processo tributario; la Corte ha ritenuto legittima la trattazione scritta nel contesto emergenziale.
art. 33 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla discussione; la Corte ha escluso la violazione del diritto di difesa.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente per la dedotta lesione del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto sufficiente la trattazione scritta.
art. 101 Cost.
Invocato nel terzo motivo; la Corte non ha ravvisato violazione delle garanzie processuali.
art. 27, comma 2, d.l. n. 137 del 2020
Legittima, nel periodo emergenziale Covid-19, la trattazione scritta anche a fronte di richieste di discussione in pubblica udienza o da remoto, se vi sono carenze organizzative.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la censura che riguarda questioni estranee alla motivazione decisoria integra un "non motivo" ed è inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
- In materia di accertamenti bancari, le risultanze delle indagini finanziarie ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972 hanno natura di presunzione legale a favore dell'erario e non richiedono i requisiti delle presunzioni semplici; il contribuente deve offrire prova analitica, operazione per operazione, della non imponibilità o della già avvenuta considerazione contabile.
- La disponibilità da parte dell'Ufficio dei soli estratti conto non equivale alla conoscenza completa delle risultanze delle indagini finanziarie, poiché queste ultime comprendono anche dati e notizie relativi a operazioni non transitanti sul conto; estratti conto e indagini finanziarie hanno contenuto informativo diverso.
- La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è legittima quando rinvia a PVC già conosciuti dal contribuente e consente di individuare con sufficiente analiticità le movimentazioni contestate, in modo da garantire il pieno esercizio del diritto di difesa.
- Nel processo tributario emergenziale da Covid-19, la trattazione scritta può legittimamente sostituire l'udienza pubblica anche a fronte di una richiesta di discussione, se il giudice operi nei limiti della disciplina speciale e siano assicurate le essenziali prerogative difensive.
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