Cassazione Civile, Ordinanza n. 00160/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2007, fondato su indagini finanziarie che avevano evidenziato operazioni ritenute sottratte a imposizione su conti nella disponibilità del contribuente. In primo grado la CTP di Firenze aveva dichiarato cessata la materia del contendere per un rilievo e rigettato il resto; dopo una prima vicenda di appello dichiarato inammissibile e poi cassato, il giudizio era stato riassunto dinanzi alla CTR Toscana, che ha infine rigettato l'appello del contribuente. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, sostenendo che l'atto impositivo fosse immotivatamente fondato su un PVC che non consentiva di comprendere da quale verifica societaria fossero scaturiti gli elementi utilizzati; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e del divieto di doppia imposizione, lamentando che la CTR avesse erroneamente ritenuto coperto da giudicato un rilievo sulla omessa fatturazione di euro 140.000 più IVA, già collegato a una fattura del 2008, mentre a suo dire si trattava della medesima operazione già definita in altro giudizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando la legittimità della motivazione per relationem dell'avviso di accertamento e osservando che il contribuente aveva già conoscenza dei PVC richiamati, dei documenti allegati e dell'iter istruttorio posto a base della pretesa. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la CTR aveva accertato in fatto l'autonomia tra le due operazioni contabili: il rilievo relativo ai 140.000 euro era stato annullato in autotutela e la fattura n. 1 del 2008 riguardava un'operazione diversa, sicché non vi era violazione del giudicato né duplicazione impositiva. Il ricorso è stato pertanto rigettato; il contribuente è stato condannato alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 5.900, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
L'avviso di accertamento può essere motivato per relationem, purché il richiamo agli atti presupposti consenta al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa e di difendersi efficacemente.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La motivazione dell'atto impositivo è sufficiente se espone, anche mediante rinvio a PVC e atti già conosciuti dal contribuente, l'iter logico-giuridico seguito dall'Ufficio.
Il giudicato interno preclude il riesame solo del capo effettivamente definito; non opera quando l'oggetto del nuovo rilievo sia diverso e autonomo rispetto a quello già definito.
La stabilizzazione delle statuizioni processuali riguarda i capi non impugnati o comunque coperti da acquiescenza, ma non estende il giudicato a fatti diversi e autonomi.
art. 67 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente quale base del dedotto divieto di doppia imposizione; la Corte esclude la violazione perché le operazioni contestate sono state ritenute distinte.
art. 163 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dal ricorrente quale norma sul divieto di doppia imposizione; la Corte non ravvisa duplicazione poiché i fatti imponibili accertati sono autonomi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Consequenziale al rigetto del ricorso è l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di avviso di accertamento, la motivazione per relationem è valida quando l'atto richiama PVC o altri atti già conosciuti o notificati al contribuente e ne consente la piena comprensione, senza necessità di autonoma e integrale riscrittura delle ragioni dell'Ufficio.
- La legittimità della motivazione per relationem non è esclusa dalla circostanza che il verbale richiamato faccia riferimento a controlli svolti presso soggetti o uffici diversi, se gli atti presupposti sono comunque individuabili e il contribuente è stato posto in condizione di conoscerli e contestarli.
- Il vizio di motivazione dell'atto impositivo ricorre solo quando manchino elementi idonei a rendere percepibile l'iter logico-giuridico dell'Ufficio; non è invece configurabile per la sola presenza di ulteriori elementi istruttori rispetto a quelli essenziali.
- Il giudicato interno e il divieto di doppia imposizione non operano quando il rilievo successivamente contestato si riferisce a un fatto contabile diverso e autonomo rispetto a quello già annullato o definito in autotutela.
- L'accertamento della autonomia tra due operazioni economiche o contabili, se compiuto dal giudice di merito con valutazione di fatto adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti dal controllo di legittimità.
- Se il rilievo fiscale è stato eliminato in autotutela, esso non può essere considerato come ancora pendente ai fini del giudizio su una diversa pretesa riferita a un'operazione distinta.
- rami":["Tributi","Processo civile"],"materie":["Accertamento","Contenzioso tributario","Impugnazioni"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Onere della prova","Giudicato"]}]}```json)】} निगնissue|endoftext|>}]}]}】]}}{
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00158/2025 del 07/01/2025
- ordinanza_civile · 7 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00159/2025 del 07/01/2025
- ordinanza_civile · 7 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00161/2025 del 07/01/2025
- ordinanza_civile · 7 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00175/2025 del 07/01/2025
- ordinanza_civile · 7 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00176/2025 del 07/01/2025
- ordinanza_civile · 7 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00178/2025 del 07/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →