Cassazione Civile, Ordinanza n. 36179/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società impugnava una sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto dell’appello avverso due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2006 e 2007. L’ufficio aveva riqualificato come spese di rappresentanza, e non di pubblicità, costi sostenuti dalla società nei confronti di una terza società, con conseguente recupero a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la società deduceva violazione e falsa applicazione di varie norme tributarie e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato i costi come spese di rappresentanza nonostante fosse stata dimostrata la correlazione tra spese e ricavi.
La decisione
La Corte non ha esaminato il merito del motivo, rilevando d’ufficio la nullità insanabile dei giudizi di merito per violazione del contraddittorio. Ha affermato che la controversia, essendo relativa ad accertamenti che coinvolgono elementi comuni alla posizione della società e dei soci, richiedeva la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. Poiché i giudizi di primo e secondo grado si erano svolti solo nei confronti della società, senza integrazione del contraddittorio, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese.
Norme richiamate
richiamato solo perché la società aveva presentato istanza di sospensione nel contesto della definizione agevolata, senza però depositare la documentazione di adesione.
richiamato nel motivo di ricorso per censurare la rettifica fiscale operata dall’ufficio.
richiamato nel motivo di ricorso per censurare la rettifica fiscale operata dall’ufficio.
richiamato nel motivo di ricorso per censurare la rettifica fiscale operata dall’ufficio.
richiamato nel motivo di ricorso con riferimento all’onere della prova sulla natura dei costi contestati.
art. 39 lett. d) d.P.R. n. 600/1973
richiamato nel motivo di ricorso per contestare la ripresa a tassazione.
art. 54, comma 4, d.P.R. n. 633/1972
richiamato nel motivo di ricorso per contestare la ripresa a tassazione IVA.
richiamati nel motivo di ricorso per sostenere la deducibilità/corretta imputazione dei costi qualificati come pubblicità.
evocato dalla Corte per il principio di unitarietà dell’accertamento nei confronti di società di persone e soci.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 29
richiamato per l’integrazione del contraddittorio e la riunione dei processi relativi ai litisconsorti necessari.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b)
richiamato quale norma che impone al giudice d’appello di rimettere la causa al primo giudice in caso di mancata integrazione del contraddittorio.
art. 383, ultimo comma, c.p.c.
richiamato come base del rinvio al primo giudice dopo la cassazione per nullità del contraddittorio.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie relative ad accertamenti fondati su elementi comuni alla società di persone e ai soci, sussiste litisconsorzio necessario originario tra tutti i soggetti interessati, salvo che siano dedotte questioni personali.
- La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina nullità assoluta e insanabile del giudizio, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
- Se il vizio di litisconsorzio necessario non è stato sanato nei gradi di merito, la Corte di cassazione deve cassare la decisione impugnata e rinviare la causa al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio.
- Nel processo tributario, il giudice di primo grado deve disporre immediatamente l’integrazione del contraddittorio o la riunione dei giudizi, mentre il giudice d’appello, ove rilevi il vizio, deve rimettere la causa al primo giudice.
- La verifica della corretta qualificazione fiscale di costi come spese di pubblicità o di rappresentanza resta assorbita quando il giudizio sia affetto da nullità per violazione del contraddittorio.
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