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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36179/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società impugnava una sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto dell’appello avverso due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2006 e 2007. L’ufficio aveva riqualificato come spese di rappresentanza, e non di pubblicità, costi sostenuti dalla società nei confronti di una terza società, con conseguente recupero a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la società deduceva violazione e falsa applicazione di varie norme tributarie e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato i costi come spese di rappresentanza nonostante fosse stata dimostrata la correlazione tra spese e ricavi.

La decisione

La Corte non ha esaminato il merito del motivo, rilevando d’ufficio la nullità insanabile dei giudizi di merito per violazione del contraddittorio. Ha affermato che la controversia, essendo relativa ad accertamenti che coinvolgono elementi comuni alla posizione della società e dei soci, richiedeva la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. Poiché i giudizi di primo e secondo grado si erano svolti solo nei confronti della società, senza integrazione del contraddittorio, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie relative ad accertamenti fondati su elementi comuni alla società di persone e ai soci, sussiste litisconsorzio necessario originario tra tutti i soggetti interessati, salvo che siano dedotte questioni personali.
  • La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina nullità assoluta e insanabile del giudizio, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
  • Se il vizio di litisconsorzio necessario non è stato sanato nei gradi di merito, la Corte di cassazione deve cassare la decisione impugnata e rinviare la causa al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio.
  • Nel processo tributario, il giudice di primo grado deve disporre immediatamente l’integrazione del contraddittorio o la riunione dei giudizi, mentre il giudice d’appello, ove rilevi il vizio, deve rimettere la causa al primo giudice.
  • La verifica della corretta qualificazione fiscale di costi come spese di pubblicità o di rappresentanza resta assorbita quando il giudizio sia affetto da nullità per violazione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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