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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24556/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una convenzione del 21 dicembre 2007 con cui un avvocato recedeva anticipatamente da uno studio legale associato, ottenendo il diritto a una indennità complessiva di 3.400.000 euro, da corrispondere in quattro rate. L'Agenzia, a seguito di verifica fiscale, emetteva un avviso di accertamento esecutivo per IRPEF 2009, ritenendo imponibile l'intera terza rata, pari a 1.000.000 di euro, quale reddito tassabile in capo al professionista e assoggettato a tassazione separata. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo in parte, distinguendo tra componente reddituale e componente patrimoniale dell'indennità. In appello, tuttavia, la CTR del Lazio accoglieva l'appello principale dell'Ufficio e respingeva l'appello incidentale del contribuente, confermando integralmente l'accertamento. In cassazione il contribuente proponeva otto motivi: (1) invalidità della notifica dell'avviso di accertamento per violazione delle regole sulle notifiche ai non residenti e per erronea applicazione dell'art. 60 d.P.R. 600/1973; (2) inapplicabilità della sanatoria per raggiungimento dello scopo a un avviso di accertamento esecutivo; (3) errato rilievo della tempestività della notifica rispetto al termine decadenziale; (4) omessa pronuncia/difetto di motivazione sul vizio di motivazione dell'atto; (5) omessa pronuncia sul dedotto giudicato interno su alcune statuizioni di primo grado; (6)-(7) nullità della sentenza per motivazione apparente, contraddittoria e illogica, specie quanto alla qualificazione fiscale dell'indennità e al rapporto tra principio di competenza e principio di cassa; (8) omessa pronuncia su censure incidentali su aliquota, interessi, sanzioni e deducibilità di costi, oltre a violazioni di norme tributarie sostanziali e sanzionatorie. La Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i primi cinque motivi, ha accolto il sesto e il settimo per motivazione solo apparente e intrinsecamente contraddittoria della sentenza d'appello, e ha dichiarato assorbito l'ottavo.

La decisione

La Corte ha respinto i primi cinque motivi di ricorso, ritenendo valida la notifica dell'avviso e infondate o inammissibili le doglianze processuali relative a omessa pronuncia e giudicato interno. Ha invece accolto i motivi sesto e settimo, rilevando che la CTR aveva reso una motivazione meramente assertiva, oscura e contraddittoria sulla qualificazione fiscale dell'indennità di recesso, senza spiegare perché la ripresa dovesse riguardare l'intera terza rata e senza chiarire la coerenza tra le norme richiamate e i criteri di imputazione temporale del reddito. La sentenza della CTR è stata quindi cassata nei limiti accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia con congrua motivazione. L'ottavo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia tributaria, la notifica dell'avviso di accertamento a un contribuente non residente è validamente eseguita mediante raccomandata A/R all'indirizzo estero risultante dai registri anagrafici; se l'esito è negativo, può seguire la disciplina residuale dell'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 600/1973.
  • La sanatoria per raggiungimento dello scopo si applica anche agli avvisi di accertamento esecutivi, senza che la loro natura di atto impositivo, titolo esecutivo e precetto escluda di per sé la rilevanza del raggiungimento della conoscenza effettiva dell'atto.
  • Nel giudizio tributario, il giudicato interno non si forma sul singolo fatto ma sulla statuizione decisoria minima; l'appello che investa uno degli elementi della statuizione riapre la cognizione sull'intera questione.
  • Il vizio di omessa pronuncia va distinto dal vizio di motivazione: il primo ricorre solo quando il giudice ometta del tutto di decidere su domanda o eccezione, mentre la motivazione apparente o contraddittoria integra nullità della sentenza.
  • La motivazione della sentenza è solo apparente quando non consente di comprendere l'iter logico della decisione o presenta affermazioni tra loro inconciliabili; in tal caso la sentenza è nulla per violazione del minimo costituzionale della motivazione.
  • In tema di impugnazione in appello nel processo tributario, è sufficiente che l'ente resistente ribadisca le ragioni poste a fondamento dell'atto impugnato, se tali ragioni contrastano con la decisione di primo grado e riaprono il thema decidendum.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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