Cassazione Civile, Ordinanza n. 24556/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una convenzione del 21 dicembre 2007 con cui un avvocato recedeva anticipatamente da uno studio legale associato, ottenendo il diritto a una indennità complessiva di 3.400.000 euro, da corrispondere in quattro rate. L'Agenzia, a seguito di verifica fiscale, emetteva un avviso di accertamento esecutivo per IRPEF 2009, ritenendo imponibile l'intera terza rata, pari a 1.000.000 di euro, quale reddito tassabile in capo al professionista e assoggettato a tassazione separata. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo in parte, distinguendo tra componente reddituale e componente patrimoniale dell'indennità. In appello, tuttavia, la CTR del Lazio accoglieva l'appello principale dell'Ufficio e respingeva l'appello incidentale del contribuente, confermando integralmente l'accertamento. In cassazione il contribuente proponeva otto motivi: (1) invalidità della notifica dell'avviso di accertamento per violazione delle regole sulle notifiche ai non residenti e per erronea applicazione dell'art. 60 d.P.R. 600/1973; (2) inapplicabilità della sanatoria per raggiungimento dello scopo a un avviso di accertamento esecutivo; (3) errato rilievo della tempestività della notifica rispetto al termine decadenziale; (4) omessa pronuncia/difetto di motivazione sul vizio di motivazione dell'atto; (5) omessa pronuncia sul dedotto giudicato interno su alcune statuizioni di primo grado; (6)-(7) nullità della sentenza per motivazione apparente, contraddittoria e illogica, specie quanto alla qualificazione fiscale dell'indennità e al rapporto tra principio di competenza e principio di cassa; (8) omessa pronuncia su censure incidentali su aliquota, interessi, sanzioni e deducibilità di costi, oltre a violazioni di norme tributarie sostanziali e sanzionatorie. La Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i primi cinque motivi, ha accolto il sesto e il settimo per motivazione solo apparente e intrinsecamente contraddittoria della sentenza d'appello, e ha dichiarato assorbito l'ottavo.
La decisione
La Corte ha respinto i primi cinque motivi di ricorso, ritenendo valida la notifica dell'avviso e infondate o inammissibili le doglianze processuali relative a omessa pronuncia e giudicato interno. Ha invece accolto i motivi sesto e settimo, rilevando che la CTR aveva reso una motivazione meramente assertiva, oscura e contraddittoria sulla qualificazione fiscale dell'indennità di recesso, senza spiegare perché la ripresa dovesse riguardare l'intera terza rata e senza chiarire la coerenza tra le norme richiamate e i criteri di imputazione temporale del reddito. La sentenza della CTR è stata quindi cassata nei limiti accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia con congrua motivazione. L'ottavo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, nn. 4) e 6) c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto specifico e autosufficiente perché consentiva di individuare i punti censurati e riportava il contenuto degli atti rilevanti.
art. 60, commi 1 e 4, D.P.R. n. 600/1973
Per i contribuenti non residenti la notifica va eseguita con raccomandata A/R all'indirizzo estero risultante dai registri; in caso di esito negativo si applica la disciplina del comma 1, lett. e).
art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973
Per gli irreperibili assoluti la notifica si perfeziona, ai fini del termine per ricorrere, l'ottavo giorno successivo all'affissione all'albo comunale.
art. 6, comma 1, L. n. 212/2000
Richiamato dal ricorrente per contestare la regolarità della notifica, ma non ritenuto violato.
La sanatoria per raggiungimento dello scopo è ritenuta applicabile anche alla notificazione dell'avviso di accertamento esecutivo in materia tributaria.
art. 29 D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010
L'avviso di accertamento esecutivo è considerato atto impositivo, titolo esecutivo e precetto; la Corte richiama l'applicazione generalizzata della sanatoria per vizi di notificazione.
art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/1973
Il termine decadenziale non è stato violato perché la notifica si è perfezionata il 30 dicembre 2014, prima della scadenza del 31 dicembre 2014.
La Corte ribadisce che l'omessa pronuncia va distinta dal vizio motivazionale e può essere denunciata solo quando manchi del tutto la decisione sulla domanda o eccezione.
Richiamato nelle censure processuali, senza accoglimento autonomo; la controversia resta governata dai principi sulla motivazione e sul riparto delle questioni nel processo tributario.
Il giudicato interno non si forma sul fatto ma sulla statuizione minima; l'appello su uno degli elementi della statuizione riapre la cognizione sull'intera questione.
art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario è sufficiente un'appellazione che ribadisca le ragioni già svolte a sostegno dell'atto, se contrapposta alla sentenza di primo grado.
art. 20-bis D.P.R. n. 917/1986
La CTR lo aveva escluso come norma applicabile, ma la motivazione è stata ritenuta apodittica e incoerente nel confronto con le altre disposizioni del TUIR.
art. 47, comma 7, D.P.R. n. 917/1986
Richiamato come norma sui redditi di partecipazione; la CTR non ha però spiegato perché l'intera rata dovesse esservi ricondotta e non solo l'eventuale eccedenza rispetto al costo di acquisto della partecipazione.
art. 17, comma 1, lett. l), D.P.R. n. 917/1986
Riguarda la tassazione separata dei redditi percepiti in caso di recesso; il richiamo è stato giudicato non adeguatamente motivato in rapporto alla concreta quantificazione dell'imponibile.
art. 5, comma 3, lett. c), D.P.R. n. 917/1986
Cita la non qualificabilità come reddito d'impresa del reddito imputabile ai partecipanti di uno studio associato, secondo il ragionamento della CTR.
art. 21, comma 1, D.P.R. n. 917/1986
Richiamato dal ricorrente nell'ottavo motivo, rimasto assorbito.
art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997
Richiamato dal ricorrente nell'ottavo motivo, rimasto assorbito.
art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997
Richiamato dal ricorrente nell'ottavo motivo, rimasto assorbito.
art. 10, comma 2, L. n. 212/2000
Richiamato dal ricorrente nell'ottavo motivo, rimasto assorbito.
artt. 38 e 39 D.P.R. n. 600/1973
Richiamati dal ricorrente nell'ottavo motivo, rimasto assorbito.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto.
art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
La cassazione con rinvio è stata disposta per consentire un nuovo esame con congrua motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c.
La motivazione apparente o mancante integra nullità della sentenza.
art. 36, comma 2, n. 4), D.Lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario corrisponde al requisito della motivazione della sentenza.
Massime di principio
- In materia tributaria, la notifica dell'avviso di accertamento a un contribuente non residente è validamente eseguita mediante raccomandata A/R all'indirizzo estero risultante dai registri anagrafici; se l'esito è negativo, può seguire la disciplina residuale dell'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 600/1973.
- La sanatoria per raggiungimento dello scopo si applica anche agli avvisi di accertamento esecutivi, senza che la loro natura di atto impositivo, titolo esecutivo e precetto escluda di per sé la rilevanza del raggiungimento della conoscenza effettiva dell'atto.
- Nel giudizio tributario, il giudicato interno non si forma sul singolo fatto ma sulla statuizione decisoria minima; l'appello che investa uno degli elementi della statuizione riapre la cognizione sull'intera questione.
- Il vizio di omessa pronuncia va distinto dal vizio di motivazione: il primo ricorre solo quando il giudice ometta del tutto di decidere su domanda o eccezione, mentre la motivazione apparente o contraddittoria integra nullità della sentenza.
- La motivazione della sentenza è solo apparente quando non consente di comprendere l'iter logico della decisione o presenta affermazioni tra loro inconciliabili; in tal caso la sentenza è nulla per violazione del minimo costituzionale della motivazione.
- In tema di impugnazione in appello nel processo tributario, è sufficiente che l'ente resistente ribadisca le ragioni poste a fondamento dell'atto impugnato, se tali ragioni contrastano con la decisione di primo grado e riaprono il thema decidendum.
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