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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27638/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia su avviso di accertamento IRAP per l'anno 2004: l'Amministrazione contestava la deduzione di costi riconducibili a tre fatture emesse da Security Research Advisors Ltd. ritenute soggettivamente inesistenti. L'Agenzia ha notificato l'accertamento invocando il raddoppio dei termini per la pendenza di un procedimento penale (R.G.N. 5780/11) che aveva fatto emergere l'uso di SRA come schermo. La CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo legittimo il raddoppio e la ripresa sull'intera posizione fiscale; Prysmian ha impugnato sostenendo, fra l'altro, che il raddoppio non poteva operare rispetto all'IRAP e che la deducibilità dei costi non era stata adeguatamente contestata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo che il raddoppio dei termini previsto dall'art. 43 d.P.R. 600/1973 non possa applicarsi all'IRAP, poiché le violazioni IRAP non sono presidiate da sanzioni penali. Di conseguenza l'accertamento IRAP è stato dichiarato tardivo. La sentenza impugnata della CTR è stata cassata e la Corte, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario della società contribuente. Le spese di lite sono compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 43

    Il raddoppio dei termini di accertamento opera nelle ipotesi con rilevanza penale per i reati fiscali (tradizionalmente IRPEF/IVA). La Corte ha affermato che tale raddoppio non si applica all'IRAP perché le violazioni IRAP non comportano sanzioni penali.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2

    Norme richiamate in relazione al collegamento fra procedimento penale e poteri di accertamento tributario; utilizzata nel ricorso e nella motivazione sulle condizioni per la proroga dei termini.

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 57

    Richiamato per analogia con l'applicazione del raddoppio dei termini alle imposte soggette a responsabilità penale (IVA).

  • L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 132

    Disposizione transitoria richiamata: per avvisi già notificati prima delle modifiche normative si applicano talune regole di conservazione degli effetti (richiamo all'art. 2 del d.lgs. n. 128/2015).

  • d.lgs. n. 128 del 2015, art. 2

    Norma di raccordo/transitoria che, come richiamata dalla legge di stabilità, preserva gli effetti degli avvisi già notificati rispetto alle successive modifiche normative.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 109, comma 5

    Richiamato nei motivi relativi all'inerenza dei costi; la questione è stata però assorbita dalla decisione di decadenza sull'IRAP.

  • d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11-bis

    Richiamato in relazione a profili sanzionatori e determinazione dell'imposta, ma non decisivo nella statuizione principale.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 2-sexies

    Norma sul regime delle spese di lite; il vizio denunciato riguarda la loro liquidazione, ma è stato assorbito dalla pronuncia di merito e le spese sono state compensate.

  • decreto ministeriale n. 55 del 2014

    Regolamento richiamato in relazione ai limiti di liquidazione delle spese di lite; la questione è stata assorbita dalla decisione finale.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 43 d.P.R. 600/1973 si applica solo alle imposte per le quali è prevista rilevanza penale; non opera per l'IRAP che non è presidiata da sanzioni penali.
  • Se l'Amministrazione invoca la proroga dei termini per la pendenza di un procedimento penale, il contribuente può contestare la sussistenza dei presupposti che giustificano l'obbligo di denuncia; tuttavia, con avviso già notificato e a fronte di orientamenti giurisprudenziali consolidati, la valutazione sul raddoppio è restrittiva.
  • Quando un avviso di accertamento riguarda tributi non penali (es. IRAP) e viene notificato oltre i termini ordinari, l'accertamento è normalmente inammissibile per decadenza, indipendentemente dalle indagini penali connesse ad altri tributi.
  • La contestazione sulla sostanza (es. fatture soggettivamente inesistenti, inerenza e sostenibilità dei costi) resta rilevante ma può rimanere assorbita se il giudice dichiara l'accertamento inammissibile per decadenza.
  • In presenza di orientamento giurisprudenziale recente o non univoco, i giudici possono compensare le spese di lite; verificare sempre l'evoluzione giurisprudenziale e le norme transitorie che preservano effetti di avvisi già notificati.
  • Prima di contestare la legittimità di un avviso sulla base del raddoppio dei termini, verificare se il tributo contestato è effettivamente suscettibile di rilevanza penale e se le condizioni formali per la denuncia o per l'emersione di seri indizi di reato sussistono.

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