Cassazione Civile, Sentenza n. 27638/2021 del 12/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia su avviso di accertamento IRAP per l'anno 2004: l'Amministrazione contestava la deduzione di costi riconducibili a tre fatture emesse da Security Research Advisors Ltd. ritenute soggettivamente inesistenti. L'Agenzia ha notificato l'accertamento invocando il raddoppio dei termini per la pendenza di un procedimento penale (R.G.N. 5780/11) che aveva fatto emergere l'uso di SRA come schermo. La CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo legittimo il raddoppio e la ripresa sull'intera posizione fiscale; Prysmian ha impugnato sostenendo, fra l'altro, che il raddoppio non poteva operare rispetto all'IRAP e che la deducibilità dei costi non era stata adeguatamente contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo che il raddoppio dei termini previsto dall'art. 43 d.P.R. 600/1973 non possa applicarsi all'IRAP, poiché le violazioni IRAP non sono presidiate da sanzioni penali. Di conseguenza l'accertamento IRAP è stato dichiarato tardivo. La sentenza impugnata della CTR è stata cassata e la Corte, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario della società contribuente. Le spese di lite sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 43
Il raddoppio dei termini di accertamento opera nelle ipotesi con rilevanza penale per i reati fiscali (tradizionalmente IRPEF/IVA). La Corte ha affermato che tale raddoppio non si applica all'IRAP perché le violazioni IRAP non comportano sanzioni penali.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2
Norme richiamate in relazione al collegamento fra procedimento penale e poteri di accertamento tributario; utilizzata nel ricorso e nella motivazione sulle condizioni per la proroga dei termini.
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 57
Richiamato per analogia con l'applicazione del raddoppio dei termini alle imposte soggette a responsabilità penale (IVA).
L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 132
Disposizione transitoria richiamata: per avvisi già notificati prima delle modifiche normative si applicano talune regole di conservazione degli effetti (richiamo all'art. 2 del d.lgs. n. 128/2015).
d.lgs. n. 128 del 2015, art. 2
Norma di raccordo/transitoria che, come richiamata dalla legge di stabilità, preserva gli effetti degli avvisi già notificati rispetto alle successive modifiche normative.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 109, comma 5
Richiamato nei motivi relativi all'inerenza dei costi; la questione è stata però assorbita dalla decisione di decadenza sull'IRAP.
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11-bis
Richiamato in relazione a profili sanzionatori e determinazione dell'imposta, ma non decisivo nella statuizione principale.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 2-sexies
Norma sul regime delle spese di lite; il vizio denunciato riguarda la loro liquidazione, ma è stato assorbito dalla pronuncia di merito e le spese sono state compensate.
decreto ministeriale n. 55 del 2014
Regolamento richiamato in relazione ai limiti di liquidazione delle spese di lite; la questione è stata assorbita dalla decisione finale.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 43 d.P.R. 600/1973 si applica solo alle imposte per le quali è prevista rilevanza penale; non opera per l'IRAP che non è presidiata da sanzioni penali.
- Se l'Amministrazione invoca la proroga dei termini per la pendenza di un procedimento penale, il contribuente può contestare la sussistenza dei presupposti che giustificano l'obbligo di denuncia; tuttavia, con avviso già notificato e a fronte di orientamenti giurisprudenziali consolidati, la valutazione sul raddoppio è restrittiva.
- Quando un avviso di accertamento riguarda tributi non penali (es. IRAP) e viene notificato oltre i termini ordinari, l'accertamento è normalmente inammissibile per decadenza, indipendentemente dalle indagini penali connesse ad altri tributi.
- La contestazione sulla sostanza (es. fatture soggettivamente inesistenti, inerenza e sostenibilità dei costi) resta rilevante ma può rimanere assorbita se il giudice dichiara l'accertamento inammissibile per decadenza.
- In presenza di orientamento giurisprudenziale recente o non univoco, i giudici possono compensare le spese di lite; verificare sempre l'evoluzione giurisprudenziale e le norme transitorie che preservano effetti di avvisi già notificati.
- Prima di contestare la legittimità di un avviso sulla base del raddoppio dei termini, verificare se il tributo contestato è effettivamente suscettibile di rilevanza penale e se le condizioni formali per la denuncia o per l'emersione di seri indizi di reato sussistono.
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