Cassazione Civile, Sentenza n. 27681/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (medico)
La controversia
La madre e il padre della minore, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui figli, convennero nel 2010 davanti al Tribunale di Siena il ginecologo e l’azienda sanitaria, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalle gravissime lesioni neurologiche riportate dalla figlia alla nascita. Secondo gli attori, il medico non aveva riconosciuto le emergenze ostetriche connesse all’ipertensione della gestante e non aveva disposto il ricovero immediato: nelle prime ore del giorno successivo si verificò in casa il distacco totale della placenta, seguito da un cesareo d’urgenza; la minore nacque in arresto cardiorespiratorio e sviluppò tetraparesi spastica e grave ipoevolutismo mentale. Il Tribunale di Siena, dopo consulenza tecnica medico-legale, respinse la domanda con sentenza n. 169/2015; la Corte d’appello di Firenze confermò il rigetto con sentenza n. 2218/2018, pubblicata il 28 settembre 2018. La madre ricorse per cassazione con quattordici motivi. In sintesi, contestò: la mancata considerazione della natura e della tempistica del ricovero ipotizzato e il travisamento della CTU; contraddizioni e apparenza della motivazione; l’asserita inammissibilità in appello delle critiche tecnico-scientifiche e l’omessa pronuncia su profili di colpa relativi alla prevedibilità del distacco placentare, alla riduzione dell’accrescimento fetale e alla raccolta dei dati pressori; la valutazione dell’ipertensione e della condotta del ginecologo, sostenendo che dovesse essere compiuta ex ante e che il medico avrebbe dovuto verificare direttamente i valori pressori; l’accertamento del nesso causale e l’incidenza del ritardo sulla gravità del danno, oltre all’omessa liquidazione equitativa del minor danno biologico e alla qualificazione del pregiudizio come perdita di chance; infine, le questioni sull’informazione alla paziente e sulla distinzione tra lesione della salute e lesione dell’autodeterminazione. Il padre propose in Cassazione un atto qualificato come intervento adesivo dipendente, ma la Corte lo considerò un autonomo ricorso per cassazione.
La decisione
La Cassazione ha preliminarmente respinto le eccezioni dell’azienda sanitaria sulla mancata notificazione del ricorso al padre e sull’assenza di una procura speciale: il ricorso era stato notificato anche al padre e l’azione risarcitoria per il danno subito dal figlio minore, così come la relativa impugnazione, è atto di ordinaria amministrazione esercitabile disgiuntamente da ciascun genitore. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso del padre, perché notificato il 17 marzo 2021, oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza d’appello del 7 novembre 2018 e oltre il termine lungo, senza possibilità di avvalersi dell’impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c. Il ricorso principale della madre è stato rigettato: i motivi primo, secondo, terzo, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo sono stati dichiarati inammissibili; il quarto è stato rigettato perché la Corte d’appello aveva esaminato i profili relativi alla prevedibilità del distacco e alla misurazione della pressione, senza omessa pronuncia. La Cassazione ha ritenuto che la decisione d’appello fosse sorretta dall’accertamento, basato sulla CTU, che il quadro clinico della gestante non indicava la necessità di un ricovero immediato e non rendeva prevedibile il distacco placentare, individuato quale causa delle lesioni. Anche assumendo che un ricovero avrebbe potuto consentire di anticipare il cesareo e attenuare le conseguenze, non risultava una condotta omissiva colpevole del medico, poiché mancava un errore diagnostico rispetto ai dati clinici disponibili. Le censure che miravano a una diversa lettura della CTU e delle prove o a una nuova ricostruzione del fatto non erano ammissibili in sede di legittimità. Quanto alle doglianze sull’informazione, la prospettazione non superava l’accertamento che il quadro clinico non indicava un ricovero immediato e mancava l’allegazione che, se informata, la paziente avrebbe scelto comunque il ricovero quella stessa mattina. La Corte ha condannato in solido i due ricorrenti al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese di legittimità, liquidate in euro 5.000 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, euro 200 per esborsi e accessori di legge; ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 320 c.c.
l’esercizio dell’azione per il risarcimento del danno subito da un figlio minore – e con essa anche l’impugnazione, in caso di soccombenza, quale componente essenziale del diritto di azione – giacché diretta alla reintegrazione del patrimonio leso e, quindi, con valenza accrescitiva del patrimonio stesso, è atto di ordinaria amministrazione e può, dunque, essere compiuto disgiuntamente da ciascun genitore
L’azione risarcitoria per il danno subito dal figlio minore e l’impugnazione della decisione sfavorevole sono atti di ordinaria amministrazione, esercitabili disgiuntamente da ciascun genitore.
art. 325 c.p.c.
Tale ricorso del D.N. e’, tuttavia, tardivamente proposto e, dunque, inammissibile, poiché la sentenza di appello è stata notificata il 7 novembre 2018 (come si ribadisce nell'”atto di intervento adesivo” a p. 2), mentre la notificazione dell’impugnazione adesiva è avvenuta il 17 marzo 2021, ben oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza; il ricorso adesivo qualificato come autonomo, se proposto oltre tale termine, è inammissibile.
art. 327 c.p.c.
Tale ricorso del D.N. e’, tuttavia, tardivamente proposto e, dunque, inammissibile, poiché la sentenza di appello è stata notificata il 7 novembre 2018 (come si ribadisce nell'”atto di intervento adesivo” a p. 2), mentre la notificazione dell’impugnazione adesiva è avvenuta il 17 marzo 2021, ben oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c. (invero anche ben oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza di appello il 28 settembre 2018).
Anche il termine lungo di impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza e, una volta decorso, preclude il ricorso autonomo.
art. 334 c.p.c.
Ne’ può giovarsi il D.N. della posizione di impugnante incidentale tardivo, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., giacché i termini previsti da tale norma non trovano applicazione al ricorso volto ad ottenere la cassazione della sentenza per le medesime ragioni già fatte valere con il ricorso principale, essendo proposto a tutela di un interesse della parte che sorge non per effetto dell’impugnazione altrui, ma in conseguenza della emanazione della sentenza.
L’impugnazione incidentale tardiva non è utilizzabile per proporre un ricorso per cassazione fondato sulle stesse ragioni del ricorso principale quando l’interesse dell’impugnante deriva già dalla sentenza sfavorevole e non dall’impugnazione altrui.
art. 115 c.p.c.
la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.
La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile in cassazione se il giudice ha disapplicato la regola di disponibilità delle prove o ha utilizzato prove introdotte d’ufficio fuori dai poteri riconosciuti; non basta contestare il peso attribuito alle prove ritualmente acquisite.
art. 116 c.p.c.
la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime.
La violazione dell’art. 116 c.p.c. sussiste soltanto quando il giudice deroga al regime di valutazione applicabile alla prova, non quando se ne contesta l’apprezzamento in concreto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
l’apprezzamento, inerente alla quaestio facti, riservato al giudice di merito e semmai, attualmente, sindacabile in questa sede soltanto come omesso esame di fatto (storico) decisivo e discusso tra le parti (secondo il vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), là dove il ricorso non veicola, però, una tale censura, ma prospetta, in base ad una lettura di parte degli elementi tratti dalla c.t.u., un quadro fattuale diverso e alternativo a quello accertato dal giudice di merito
Il sindacato di legittimità sul fatto è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non consente di ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o della consulenza tecnica.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il che rende la motivazione resa dalla Corte territoriale affatto rispettosa del c.d. “minimo costituzionale” e, dunque, non caratterizzata da quella anomalia motivazionale (che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”) che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, sempre che il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Il vizio motivazionale rileva quando la motivazione manca, è apparente, presenta un contrasto irriducibile o è obiettivamente incomprensibile; non basta dissentire dalla ricostruzione del giudice o confrontarla diversamente con le prove.
art. 112 c.p.c.
Alcuna omessa pronuncia del secondo giudice è ravvisabile in punto di valutazione della prevedibilità del distacco placentare, né in punto di valutazione della circostanza della misurazione autonoma della pressione da parte della paziente, entrambe le censure mal celando, invero, una inammissibile richiesta di nuovo apprezzamento della sussistenza del nesso causale o, comunque, di una deviazione della condotta del ginecologo dalle leges artis.
Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione d’appello ha valutato i profili dedotti, anche implicitamente attraverso l’accertamento complessivo che sorregge la decisione.
art. 1223 c.c.
qualora venga allegato e provato, come conseguenza della mancata acquisizione del consenso informato, unicamente un danno biologico, ai fini dell’individuazione della causa “immediata” e “diretta” (ex art. 1223 c.c.) di tale danno-conseguenza, occorre accertare, mediante giudizio controfattuale, quale sarebbe stata la scelta del paziente ove correttamente informato
Quando si domanda il risarcimento del danno biologico conseguente all’omessa informazione, occorre accertare controfattualmente quale scelta avrebbe compiuto il paziente se informato, per individuare il nesso causale immediato e diretto.
art. 2697 c.c.
Le conseguenze dannose che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all’autodeterminazione, verificatasi in seguito ad un atto terapeutico eseguito senza la preventiva informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, e dunque senza un consenso legittimamente prestato, devono essere debitamente allegate dal paziente, sul quale grava l’onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico
Il paziente che invoca danni da lesione dell’autodeterminazione deve allegare le conseguenze dannose e provare, anche per presunzioni, che se informato avrebbe rifiutato il trattamento o avrebbe compiuto una diversa scelta.
art. 1218 c.c.
Detto evento (distacco della placenta) non era, dunque, da reputarsi in correlazione causale con una condotta, attiva od omissiva, del ginecologo. Il ricovero “immediato” della gestante ossia la mattina del (OMISSIS) – avrebbe potuto determinare un minori conseguenze dannose per la nascitura (attenuare, dunque, il danno cerebrale), ma il mancato “ricovero immediato” non era omissione dovuta ad errore diagnostico del ginecologo, in quanto il quadro clinico della paziente (complessivo e specifico, cioè in relazione con il fattore ipertensivo) non era tale da indurre ad un ricovero della F. quella mattina, né rendeva prevedibile la causa del danno, ossia il distacco totale della placenta.
La responsabilità contrattuale del sanitario non sussiste quando, secondo l’accertamento di merito, l’omesso ricovero non costituisce inadempimento colpevole perché il quadro clinico disponibile non indicava il ricovero né rendeva prevedibile l’evento.
art. 1176, comma 2, c.c.
il mancato “ricovero immediato” non era omissione dovuta ad errore diagnostico del ginecologo, in quanto il quadro clinico della paziente (complessivo e specifico, cioè in relazione con il fattore ipertensivo) non era tale da indurre ad un ricovero della F. quella mattina, né rendeva prevedibile la causa del danno, ossia il distacco totale della placenta.
La diligenza professionale del medico va valutata in rapporto al quadro clinico concretamente disponibile al momento della condotta; l’assenza di elementi che indicassero il ricovero e rendessero prevedibile l’evento esclude, nel caso deciso, l’errore diagnostico.
art. 1228 c.c.
Detto evento (distacco della placenta) non era, dunque, da reputarsi in correlazione causale con una condotta, attiva od omissiva, del ginecologo. Il ricovero “immediato” della gestante ossia la mattina del (OMISSIS) – avrebbe potuto determinare un minori conseguenze dannose per la nascitura (attenuare, dunque, il danno cerebrale), ma il mancato “ricovero immediato” non era omissione dovuta ad errore diagnostico del ginecologo, in quanto il quadro clinico della paziente (complessivo e specifico, cioè in relazione con il fattore ipertensivo) non era tale da indurre ad un ricovero della F. quella mattina, né rendeva prevedibile la causa del danno, ossia il distacco totale della placenta.
La norma è richiamata nel quadro delle censure sulla responsabilità della struttura per l’operato del sanitario; la decisione esclude il presupposto della responsabilità, accertando che non vi fu una condotta professionale colpevole.
art. 40 c.p.
Da ciò e’, quindi, desumibile il ragionamento giustificativo della decisione assunta dal giudice di appello, in adesione alle risultanze della c.t.u. espletata in corso di giudizio, il quale pone in evidenza che l’evento causativo dei danni alla nascitura (distacco totale della placenta avvenuto nelle prime ore del giorno del (OMISSIS)) si sarebbe comunque verificato anche in caso di ricovero della F. la mattina del (OMISSIS) in quanto “emergenza ostetrica” e che il ricovero avrebbe potuto soltanto attenuare la gravità degli anzidetti danni.
Nel giudizio sulla causalità omissiva occorre verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato l’evento o le sue conseguenze; nel caso concreto il distacco si sarebbe verificato comunque e il ricovero avrebbe potuto soltanto attenuare la gravità del danno.
art. 334 c.p.c.
Ne’ può giovarsi il D.N. della posizione di impugnante incidentale tardivo, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., giacché i termini previsti da tale norma non trovano applicazione al ricorso volto ad ottenere la cassazione della sentenza per le medesime ragioni già fatte valere con il ricorso principale, essendo proposto a tutela di un interesse della parte che sorge non per effetto dell’impugnazione altrui, ma in conseguenza della emanazione della sentenza.
L’art. 334 c.p.c. non consente di recuperare il termine per un ricorso che tutela un interesse autonomamente sorto dalla sentenza e ripropone le ragioni del ricorso principale.
art. 395, n. 4, c.p.c.
il ricorso per cassazione, fondato sull’affermazione che il giudice di merito abbia travisato le risultanze della consulenza tecnica, è inammissibile, configurando un’ipotesi di travisamento dei fatti processuali contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4
Il travisamento delle risultanze della consulenza tecnica, nei termini descritti dalla Corte, non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione, ma è rimediabile mediante revocazione.
Massime di principio
- L’azione risarcitoria per il danno subito da un figlio minore e l’impugnazione della decisione sfavorevole sono atti di ordinaria amministrazione che ciascun genitore può compiere disgiuntamente.
- L’impugnazione adesiva che proviene da una parte già legittimata a impugnare autonomamente va qualificata come autonomo ricorso per cassazione; se tardiva, non può essere salvata come impugnazione incidentale tardiva quando l’interesse a impugnare deriva già dalla sentenza e il ricorso ripropone le ragioni del ricorso principale.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non si configura per il solo fatto che il giudice abbia attribuito diversa forza persuasiva alle prove acquisite: occorre che abbia disapplicato le regole di acquisizione o di valutazione legale applicabili.
- Il ricorso per cassazione non può ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o della consulenza tecnica. La censura di sussunzione deve assumere come dato fermo l’accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito; contestare quell’accertamento comporta una non consentita revisione della quaestio facti.
- La responsabilità sanitaria per omesso ricovero richiede che l’omissione sia colposa in rapporto al quadro clinico conoscibile al momento della condotta; se quel quadro non indicava il ricovero immediato e non rendeva prevedibile l’evento, non è configurabile, secondo la decisione, un errore diagnostico.
- Nel caso di causalità omissiva, la circostanza che un intervento tempestivo avrebbe potuto attenuare le conseguenze non dimostra da sola la colpa del sanitario: occorre anche che la condotta omessa fosse doverosa e che l’evento o il danno più grave siano causalmente riferibili all’omissione.
- Quando il paziente deduce un danno biologico derivante dalla mancata informazione, occorre accertare con giudizio controfattuale quale scelta avrebbe compiuto se correttamente informato; il paziente deve allegare le conseguenze dannose e provare che avrebbe rifiutato o diversamente scelto, anche mediante presunzioni.
- L’omesso esame sussiste solo se il giudice non si pronuncia su una domanda o questione; non ricorre quando la censura è stata affrontata, anche implicitamente, nell’accertamento complessivo posto a fondamento della decisione.
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