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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27639/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la pronuncia favorevole alla società in primo grado; l'avviso di accertamento contestava la deduzione, ai fini IRAP per il 2004, di costi riferiti a fatture emesse da Worldwide Consultants Security ltd. (WCS) e Security Research Advisors ltd. (SRA), ritenute soggettivamente inesistenti. Questioni principali: legittimità della notifica dell'avviso in relazione al cosiddetto raddoppio dei termini di accertamento derivante da procedimento penale (esistenza e operatività del presupposto per la proroga), possibilità di estendere l'accertamento a tutta la posizione fiscale anche per fatti non aventi rilievo penale, e contestazione dell'inerenza e dell'effettivo sostenimento dei costi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso (relativi alla legittimità del raddoppio dei termini e alla tempestività dell'accertamento) ritenendo che il raddoppio dei termini non è applicabile all'IRAP in quanto le relative violazioni non sono presidiate da sanzioni penali; di conseguenza l'accertamento IRAP è stato dichiarato tardivo. Gli altri motivi sono stati assorbiti. Decidendo nel merito, la Corte ha accolto l'originario ricorso della società contribuente e ha cassato la sentenza della CTR. Le spese di lite sono compensate fra le parti, tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale formatosi di recente.

Norme richiamate

  • art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La norma prevede il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di procedimenti penali; la Corte interpreta che tale raddoppio non possa applicarsi alle imposte (come l'IRAP) le cui violazioni non sono presidiate da sanzioni penali

  • art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Richiamato in relazione alla disciplina penale tributaria e alla rilevanza dei fatti penali ai fini del raddoppio dei termini; la Corte fa riferimento alla normativa penale tributaria nel quadro dell'accertamento

  • art. 1, comma 132, legge 28 dicembre 2015, n. 208

    Norma citata in relazione alla disciplina transitoria sui termini di accertamento e alla non incidenza delle modifiche per avvisi già notificati; la Corte osserva la rilevanza della disciplina transitoria per i periodi anteriori

  • art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Parallelo normativo richiamato dalla giurisprudenza sulla disciplina del raddoppio dei termini per IVA (applicabile ratione temporis); usato per richiamare consolidata giurisprudenza sul tema

  • Corte costituzionale, sentenza n. 247 del 2011

    Giurisprudenza costituzionale richiamata dalla Corte di Cassazione come riferimento interpretativo nel consolidamento dell'indirizzo sulla materia

  • art. 109, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Citato nei motivi di ricorso relativi all'inerenza dei costi; la Corte però assorbe tali questioni dopo aver deciso sull'inammissibilità dell'accertamento IRAP

  • art. 11 bis del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Richiamato nei motivi relativi alla pretesa fiscale e agli oneri probatori sull'inerenza; la Corte non si pronuncia sostanzialmente perché la questione è assorbita dalla decisione procedurale

  • art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)

    Norma processuale invocata per dedurre violazioni di legge e vizio di motivazione/extrapetizione; la Corte accoglie motivi di legge relativi alla legittimità del procedimento di accertamento

  • art. 132 cod. proc. civ.

    Richiamato esclusivamente per la sottoscrizione della sentenza da parte del Presidente per impedimento del consigliere estensore

Massime di principio

  • Il "raddoppio dei termini" previsto dall'art. 43 DPR 600/1973 opera solo se l'accertamento riguarda fatti con rilevanza penale effettiva: non è applicabile alle imposte (come l'IRAP) le cui violazioni non sono perseguite penalmente.
  • Quando si contesta la tardività di un avviso di accertamento basato sul presunto raddoppio dei termini dovuto a procedimento penale, il contribuente deve contestare la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia penale (presenza di seri indizi); non è sufficiente discutere l'esistenza del reato davanti al giudice tributario.
  • Se il raddoppio non è applicabile al tributo contestato (es. IRAP), l'accertamento notificato oltre i termini è inefficace e il contribuente può ottenere l'annullamento dell'accertamento per caducità dei termini.
  • Questioni sostanziali (inerenza, effettivo sostenimento dei costi, fatture soggettivamente inesistenti) possono rimanere assorbite se la decisione si risolve su un profilo procedurale di inammissibilità o tardività dell'accertamento.
  • In presenza di cambiamenti giurisprudenziali recenti e non consolidati, i giudici possono compensare le spese di lite; ciò è rilevante in caso di controversie con profili interpretativi nuovi o incerti.
  • Nelle verifiche su fatture emesse da soggettiabili "schermo" o esteri, l'Amministrazione deve comunque dimostrare la correttezza procedurale per la proroga dei termini e il contribuente deve conservare e poter esibire prove dell'effettivo sostenimento e dell'inerenza dei costi.

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