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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27641/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione delle tre sentenze della CTR Veneto che avevano accolto gli appelli di Lunardi avverso avvisi di accertamento e cartella esattoriale relativi al 2006 (IRPEF, IRAP, IVA). L'Agenzia deduceva che la CTR aveva erroneamente ritenuto preclusivo il giudicato formatosi in altro processo favorevole agli altri soci (Vanin e Bassetto), estendendo l'effetto di quella pronuncia alla posizione di Lunardi, nonostante: 1) la sentenza di CTP Treviso non fosse passata in giudicato (era pendente appello in questa Corte); 2) mancasse identità soggettiva tra le parti dei diversi giudizi; 3) la decisione impugnata aveva riguardato solo la posizione di Vanin e Bassetto, non potendo automaticamente esonerare Lunardi; inoltre si prospettava l'erroneo esercizio del principio secondo cui l'annullamento dell'accertamento societario non comporta automaticamente l'annullamento degli accertamenti nei confronti dei singoli soci, dovendosi verificare se le operazioni ascritte alla società siano state in concreto eseguite dai singoli soci.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi dell'Agenzia, ritenendo fondate le censure sulla erronea estensione del presunto giudicato esterno. Ha rilevato che la sentenza CTP Treviso: a) non era passata in giudicato (era pendente appello), b) aveva deciso soltanto sulla posizione di Vanin e Bassetto e non poteva avere effetto preclusivo nei confronti di Lunardi per mancanza di identità soggettiva. Richiamando la giurisprudenza e i principi fiscali applicabili, la Corte ha constatato l'error in judicando della CTR veneta, ha cassato le sentenze impugnate e ha rinviato gli atti alla Commissione tributaria regionale del Veneto per nuovo esame in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    Base normativa del motivo di cassazione utilizzato dall'Agenzia per denunciare violazione di norme sul giudicato e sulla conservazione degli effetti delle decisioni di merito (error in judicando).

  • art. 324, cod. proc. civ.

    Riferimento alle norme sul giudicato e sugli effetti delle sentenze; la Corte ha richiamato il principio che il giudicato esterno preclusivo richiede identità soggettiva e definitiva della pronuncia.

  • art. 2909, cod. civ.

    Norma relativa al giudicato; richiamata nel contesto della valutazione della preclusività della sentenza precedente e della necessità della sua definitivezza.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 137/2020

    Norma procedurale richiamata per lo svolgimento delle udienze in camera di consiglio (richiesta di relazione del consigliere relatore nell'udienza camerale).

  • art. 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Interpretato congiuntamente agli artt. 1 e 2 del DPR 599/1973 per spiegare la ripartizione della responsabilità tributaria fra societa' e soci: se esiste societa' i tributi societari (IRAP/IVA) ricadono sulla societa' mentre l'IRPEF grava sui singoli soci in proporzione; se la societa' risulta inesistente, occorre individuare la persona cui riconducibile l'attivita' e la relativa responsabilita' fiscale.

  • artt. 1 e 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599

    Richiamati unitamente al TUIR per chiarire come si individuano i soggetti passivi delle imposte quando viene contestata l'esistenza di una societa' di fatto e per spiegare perché l'annullamento dell'accertamento societario non annulla automaticamente gli accertamenti nei confronti dei singoli soci.

  • Prassi giurisprudenziale citata (Cass. n. 3187/2015; Cass. n. 17228/2013)

    I precedenti di Cassazione sono stati utilizzati per consolidare il principio secondo cui il giudicato esterno preclusivo richiede identità soggettiva e per affermare che l'eventuale annullamento dell'accertamento societario non comporta automaticamente l'annullamento degli accertamenti verso i singoli soci: il giudice deve verificare se le operazioni imputate alla societa' siano state effettivamente compiute dai singoli soci.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno ha effetto preclusivo solo se la pronuncia precedente è definitiva (passata in giudicato) e c'è piena identità soggettiva tra le parti dei procedimenti coinvolti.
  • Una decisione favorevole a taluni soci non vincola automaticamente altri soci: la posizione di ciascun socio va valutata singolarmente, soprattutto quando la società è cessata o cancellata e l'attività è stata proseguita da un solo soggetto.
  • L'annullamento dell'accertamento nei confronti della società non comporta di per sé l'annullamento degli accertamenti nei confronti dei singoli soci: il giudice di merito deve accertare a chi riconducibile fosse l'attività che ha prodotto il reddito.
  • Prima di riconoscere efficacia preclusiva a una sentenza assunta in altro processo, occorre verificare non solo il contenuto della pronuncia ma anche la sua definitiva efficacia e l'identità delle parti; l'assenza di questi requisiti determina l'errore di diritto.
  • In caso di contestazioni fiscali collegate (IRPEF, IRAP, IVA) relative a operazioni attribuite a societa' estinte, la verifica della responsabilità richiede un'analisi fattuale dettagliata sulla effettiva titolarità e svolgimento dell'attività economica da parte dei singoli soggetti.

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