Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08716/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società operante nel settore immobiliare, poi cessata e cancellata, per costi ritenuti fittizi negli anni d’imposta 2013 e 2014 e per maggiori ritenute dovute nel 2014. L’Ufficio, a seguito di verifica della Guardia di Finanza, aveva contestato rapporti commerciali con due società ritenute cartiere o comunque prive di effettiva operatività, assumendo che le fatture si riferissero a operazioni oggettivamente inesistenti e che vi fosse una conseguente occulta distribuzione di utili. La CTP aveva accolto i ricorsi della società, mentre la CTR aveva riformato la decisione accogliendo l’appello dell’Agenzia. In cassazione le ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse invertito l’onere della prova e attribuito valore di prova a meri indizi; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la CTR avrebbe motivato come se si trattasse di operazioni soggettivamente inesistenti anziché oggettivamente inesistenti; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per asserita violazione del principio di non contestazione, in particolare sull’esistenza degli immobili; 4) violazione dell’art. 109 d.P.R. 917/1986 e dell’art. 5 d.lgs. 446/1997, perché la CTR avrebbe negato la deducibilità di costi che sarebbero stati esistenti e dotati dei requisiti legali.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso dell’Agenzia per tardività del deposito rispetto al termine di cui all’art. 370 c.p.c., ma ha comunque esaminato il ricorso principale e lo ha rigettato integralmente. Quanto ai motivi, ha ritenuto infondato il primo, affermando che, nelle operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici e che, una volta fornita tale prova, grava sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni, non essendo sufficiente la regolarità formale della fatturazione o della contabilità. Ha disatteso il secondo motivo perché la motivazione della CTR consentiva di coglierne chiaramente la ratio decidendi e non era affetta da motivazione apparente. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché sollecitava una rivalutazione del merito e delle prove. Ha infine respinto il quarto motivo, richiamando il principio secondo cui i costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti non sono deducibili, mentre la deducibilità può riguardare, nei limiti di legge, solo operazioni soggettivamente inesistenti. Nessuna statuizione sulle spese per l’inammissibilità del controricorso.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso

    il controricorso depositato oltre il termine è inammissibile

  • art. 2697 c.c.

    regola il riparto dell’onere della prova; nelle operazioni oggettivamente inesistenti l’Ufficio prova l’inesistenza e poi incombe al contribuente provare l’effettività

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici possono fondare la prova dell’inesistenza oggettiva delle operazioni

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992

    non impedisce che l’accertamento si fondi su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti

  • art. 111, comma 6, Cost.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    la sentenza deve contenere una motivazione sufficiente e intelligibile

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la mancanza o apparenza della motivazione integra nullità della sentenza

  • art. 115 c.p.c.

    non consente in cassazione una rivalutazione del materiale probatorio e delle scelte del giudice di merito

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    i costi sono deducibili solo se rispettano i requisiti legali; non lo sono se riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti

  • art. 5 d.lgs. n. 446/1997

    la deduzione ai fini IRAP segue i presupposti di effettività e inerenza, incompatibili con costi fittizi

  • art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993

    i costi di operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti nei limiti di legge, ma resta esclusa la deducibilità dei costi di operazioni oggettivamente inesistenti

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    consente la denuncia in cassazione di violazioni di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    consente la denuncia di nullità della sentenza per vizi motivazionali processualmente rilevanti

Massime di principio

  • Nelle controversie su fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, come l’assenza di struttura organizzativa del fornitore o altri indici di cartierizzazione.
  • Una volta fornita dall’Ufficio la prova, anche indiziaria, dell’inesistenza oggettiva dell’operazione, grava sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esecuzione della prestazione; tale prova non può essere tratta dalla sola regolarità formale delle fatture, delle scritture contabili o dei pagamenti.
  • I costi riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti non sono deducibili ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP; la diversa regola di deducibilità prevista per talune operazioni soggettivamente inesistenti non è estensibile alle operazioni mai realmente avvenute.
  • In cassazione, la censura di motivazione è ammissibile solo nei limiti del minimo costituzionale: la motivazione è nulla solo se mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile, non quando il ricorrente chieda una diversa lettura del materiale probatorio.
  • Il principio di non contestazione e la deduzione di vizi di violazione di legge non consentono di trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito sulla valutazione delle prove.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpostazioni?Impugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.