Cassazione Civile, Ordinanza n. 08716/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società operante nel settore immobiliare, poi cessata e cancellata, per costi ritenuti fittizi negli anni d’imposta 2013 e 2014 e per maggiori ritenute dovute nel 2014. L’Ufficio, a seguito di verifica della Guardia di Finanza, aveva contestato rapporti commerciali con due società ritenute cartiere o comunque prive di effettiva operatività, assumendo che le fatture si riferissero a operazioni oggettivamente inesistenti e che vi fosse una conseguente occulta distribuzione di utili. La CTP aveva accolto i ricorsi della società, mentre la CTR aveva riformato la decisione accogliendo l’appello dell’Agenzia. In cassazione le ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse invertito l’onere della prova e attribuito valore di prova a meri indizi; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la CTR avrebbe motivato come se si trattasse di operazioni soggettivamente inesistenti anziché oggettivamente inesistenti; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per asserita violazione del principio di non contestazione, in particolare sull’esistenza degli immobili; 4) violazione dell’art. 109 d.P.R. 917/1986 e dell’art. 5 d.lgs. 446/1997, perché la CTR avrebbe negato la deducibilità di costi che sarebbero stati esistenti e dotati dei requisiti legali.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso dell’Agenzia per tardività del deposito rispetto al termine di cui all’art. 370 c.p.c., ma ha comunque esaminato il ricorso principale e lo ha rigettato integralmente. Quanto ai motivi, ha ritenuto infondato il primo, affermando che, nelle operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici e che, una volta fornita tale prova, grava sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni, non essendo sufficiente la regolarità formale della fatturazione o della contabilità. Ha disatteso il secondo motivo perché la motivazione della CTR consentiva di coglierne chiaramente la ratio decidendi e non era affetta da motivazione apparente. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché sollecitava una rivalutazione del merito e delle prove. Ha infine respinto il quarto motivo, richiamando il principio secondo cui i costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti non sono deducibili, mentre la deducibilità può riguardare, nei limiti di legge, solo operazioni soggettivamente inesistenti. Nessuna statuizione sulle spese per l’inammissibilità del controricorso.
Norme richiamate
termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso
il controricorso depositato oltre il termine è inammissibile
regola il riparto dell’onere della prova; nelle operazioni oggettivamente inesistenti l’Ufficio prova l’inesistenza e poi incombe al contribuente provare l’effettività
le presunzioni semplici possono fondare la prova dell’inesistenza oggettiva delle operazioni
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992
non impedisce che l’accertamento si fondi su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti
art. 111, comma 6, Cost.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
la sentenza deve contenere una motivazione sufficiente e intelligibile
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la mancanza o apparenza della motivazione integra nullità della sentenza
non consente in cassazione una rivalutazione del materiale probatorio e delle scelte del giudice di merito
i costi sono deducibili solo se rispettano i requisiti legali; non lo sono se riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti
la deduzione ai fini IRAP segue i presupposti di effettività e inerenza, incompatibili con costi fittizi
art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993
i costi di operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti nei limiti di legge, ma resta esclusa la deducibilità dei costi di operazioni oggettivamente inesistenti
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente la denuncia in cassazione di violazioni di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente la denuncia di nullità della sentenza per vizi motivazionali processualmente rilevanti
Massime di principio
- Nelle controversie su fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, come l’assenza di struttura organizzativa del fornitore o altri indici di cartierizzazione.
- Una volta fornita dall’Ufficio la prova, anche indiziaria, dell’inesistenza oggettiva dell’operazione, grava sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esecuzione della prestazione; tale prova non può essere tratta dalla sola regolarità formale delle fatture, delle scritture contabili o dei pagamenti.
- I costi riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti non sono deducibili ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP; la diversa regola di deducibilità prevista per talune operazioni soggettivamente inesistenti non è estensibile alle operazioni mai realmente avvenute.
- In cassazione, la censura di motivazione è ammissibile solo nei limiti del minimo costituzionale: la motivazione è nulla solo se mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile, non quando il ricorrente chieda una diversa lettura del materiale probatorio.
- Il principio di non contestazione e la deduzione di vizi di violazione di legge non consentono di trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito sulla valutazione delle prove.
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