Cassazione Civile, Ordinanza n. 02060/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano frequentato la scuola di specializzazione medica percependo una borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257/1991. Sostenevano che tale importo non costituisse una "adeguata remunerazione" richiesta dalla direttiva comunitaria richiamata e che, inoltre, l’assenza di indicizzazione annuale o di adeguamento triennale avesse reso nel tempo la borsa inadeguata. Chiedevano quindi il risarcimento del danno per la tardiva attuazione, da parte dello Stato, della normativa europea. In cassazione denunciavano la violazione di numerose norme interne e comunitarie, oltre che di direttive UE, riproponendo la tesi dell’inadeguatezza originaria e sopravvenuta del trattamento economico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., richiamando il consolidato orientamento secondo cui per i medici iscritti alle scuole di specializzazione negli anni precedenti all’anno accademico 2006-2007 continua ad applicarsi la disciplina del d.lgs. n. 257/1991, senza che la direttiva 93/16/CEE imponga un diverso obbligo quanto alla misura della borsa. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che le Sezioni Unite avevano già chiarito che l’importo delle borse per gli iscritti tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto all’adeguamento triennale, per effetto del blocco normativo intervenuto nel tempo. In dispositivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Consente di dichiarare inammissibile il motivo quando la censura è incompatibile con un orientamento di legittimità consolidato.
art. 6 d.lgs. n. 257/1991
Costituisce la base normativa del trattamento economico riconosciuto ai medici specializzandi anteriori alla disciplina successiva.
La disciplina del trattamento economico ivi prevista si applica solo ai medici iscritti dall’anno accademico 2006/2007, non a quelli iscritti prima.
direttiva 93/16/CEE
Non introduce, secondo la Corte, un nuovo obbligo sulla misura della borsa di studio dei medici specializzandi.
art. 7, comma 5, d.l. n. 384/1992 conv. dalla l. n. 438/1992
È richiamato come una delle disposizioni che hanno determinato il blocco dell’adeguamento triennale delle borse.
art. 1, comma 33, l. n. 549/1995
Concorre al blocco dell’adeguamento triennale delle borse di studio.
art. 3, comma 36, l. n. 537/1993
Concorre al blocco dell’adeguamento triennale delle borse di studio.
art. 1, comma 66, l. n. 662/1996
Concorre al blocco dell’adeguamento triennale delle borse di studio.
art. 32, comma 12, l. n. 449/1997
Concorre al blocco dell’adeguamento triennale delle borse di studio.
Concorre al blocco dell’adeguamento triennale delle borse di studio.
Concorre al blocco dell’adeguamento triennale delle borse di studio.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
Consente il rinvio alle motivazioni di precedenti decisioni conformi.
È richiamato per la determinazione del valore della causa.
art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014
La misura delle spese va aumentata del 30% per ciascun ricorrente oltre il primo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per i medici iscritti alle scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno accademico 2006/2007 continua ad applicarsi la disciplina del d.lgs. n. 257/1991, anche sotto il profilo economico, senza che la direttiva 93/16/CEE imponga un diverso e più elevato livello di remunerazione.
- La mancata indicizzazione o rivalutazione triennale della borsa di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1992/1993 al 2005/2006 non può fondare, di per sé, un diritto al risarcimento, poiché il blocco dell’adeguamento discende da una successione di interventi legislativi convergenti.
- Quando la censura si pone in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato, il motivo può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
- Il giudice di legittimità può richiamare le motivazioni di precedenti decisioni conformi per relationem, senza reiterare integralmente l’argomentazione già consolidata.
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