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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02060/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano frequentato la scuola di specializzazione medica percependo una borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257/1991. Sostenevano che tale importo non costituisse una "adeguata remunerazione" richiesta dalla direttiva comunitaria richiamata e che, inoltre, l’assenza di indicizzazione annuale o di adeguamento triennale avesse reso nel tempo la borsa inadeguata. Chiedevano quindi il risarcimento del danno per la tardiva attuazione, da parte dello Stato, della normativa europea. In cassazione denunciavano la violazione di numerose norme interne e comunitarie, oltre che di direttive UE, riproponendo la tesi dell’inadeguatezza originaria e sopravvenuta del trattamento economico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., richiamando il consolidato orientamento secondo cui per i medici iscritti alle scuole di specializzazione negli anni precedenti all’anno accademico 2006-2007 continua ad applicarsi la disciplina del d.lgs. n. 257/1991, senza che la direttiva 93/16/CEE imponga un diverso obbligo quanto alla misura della borsa. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che le Sezioni Unite avevano già chiarito che l’importo delle borse per gli iscritti tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto all’adeguamento triennale, per effetto del blocco normativo intervenuto nel tempo. In dispositivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per i medici iscritti alle scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno accademico 2006/2007 continua ad applicarsi la disciplina del d.lgs. n. 257/1991, anche sotto il profilo economico, senza che la direttiva 93/16/CEE imponga un diverso e più elevato livello di remunerazione.
  • La mancata indicizzazione o rivalutazione triennale della borsa di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1992/1993 al 2005/2006 non può fondare, di per sé, un diritto al risarcimento, poiché il blocco dell’adeguamento discende da una successione di interventi legislativi convergenti.
  • Quando la censura si pone in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato, il motivo può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
  • Il giudice di legittimità può richiamare le motivazioni di precedenti decisioni conformi per relationem, senza reiterare integralmente l’argomentazione già consolidata.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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