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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13942/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L’Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2009 nei confronti di un contribuente ritenuto titolare, quale socio al 47% di una S.r.l. a ristretta base partecipativa, di un reddito di partecipazione non dichiarato. Il contribuente aveva impugnato l’atto dinanzi alla CTP sostenendo, in sintesi, che non gli fosse stato notificato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società e che, comunque, l’accertamento societario fosse infondato. La CTP gli aveva dato ragione; la CTR aveva confermato. In Cassazione l’Agenzia deduceva cinque motivi: violazione delle norme sulla notificazione e sulla motivazione dell’atto, vizio di motivazione, nullità della sentenza per avere deciso su una questione asseritamente estranea al giudizio e, soprattutto, violazione delle norme in tema di accertamento del reddito di partecipazione, sostenendo che, una volta divenuto definitivo l’accertamento societario, il socio non potesse più contestarne il fondamento ma solo provare che i maggiori utili non fossero stati distribuiti. La Corte rilevava però che il giudice di merito aveva accertato in fatto che il maggiore reddito societario era stato reinvestito e non redistribuito ai soci, e che tale specifica ratio non era stata efficacemente censurata dall’Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondate le censure perché, nel caso concreto, la CTR aveva posto a fondamento della decisione l’accertamento che il maggior reddito della società era stato reinvestito e quindi non distribuito ai soci; contro tale autonoma ratio l’Amministrazione non aveva svolto specifiche critiche. La Corte ha inoltre ribadito che il socio, nel giudizio sul proprio avviso, può sempre dimostrare che i maggiori utili della società non sono stati distribuiti, anche se l’accertamento societario sia divenuto definitivo. Le spese sono state poste a carico dell’Agenzia; esclusa l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato per la natura pubblica della parte soccombente rappresentata dall’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma primo, nn. 3, 4 e 5

    richiamato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale.

  • art. 145 c.p.c.

    invocato dall’Agenzia per contestare la ritenuta necessità di notificare l’avviso societario al socio non legale rappresentante.

  • art. 46 c.c.

    richiamato insieme all’art. 145 c.p.c. nel primo motivo, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per contestare la motivazione/notificazione dell’avviso di accertamento; la Corte non ha accolto la doglianza.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    invocato in tema di motivazione e conoscibilità dell’atto; il motivo è stato respinto.

  • art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato a fondamento della dedotta nullità della sentenza della CTR.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla nullità della sentenza per difetto di motivazione.

  • art. 47 d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato nella censura sulla disciplina del reddito di partecipazione.

  • artt. 38, 39, primo comma, lett. d), e 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamati in relazione all’accertamento analitico-induttivo e alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell’onere della prova: il contribuente deve provare che i maggiori redditi non siano stati distribuiti.

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel ragionamento sui limiti soggettivi del giudicato e sulla tutela del diritto di difesa del socio non partecipante al giudizio della società.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    indicato come norma che legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio nelle società a ristretta base azionaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha escluso la sua applicazione in ragione della soccombenza di una amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nell’accertamento del reddito di partecipazione relativo a società di capitali a ristretta base partecipativa, opera una presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
  • Il socio che impugna il proprio avviso di accertamento può sempre dimostrare che i maggiori redditi societari non sono stati distribuiti, ma accantonati, reinvestiti o sottratti da altri; la mera definitività dell’accertamento societario non preclude tale difesa nel giudizio promosso dal socio.
  • Per ottenere l’annullamento dell’avviso notificato al socio non basta contestare in astratto l’accertamento societario: occorre censurare specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando il giudice di merito abbia fondato la decisione sulla prova del mancato trasferimento degli utili ai soci.
  • La decisione resa nel giudizio relativo alla società non produce automaticamente giudicato nei confronti del socio che non abbia partecipato a quel processo o non sia stato posto in grado di parteciparvi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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