Cassazione Civile, Ordinanza n. 06116/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
Un imprenditore individuale, aggiudicatario di un appalto per lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo di un edificio scolastico comunale, conveniva in giudizio il comune e alcuni professionisti coinvolti nella gestione dell'opera. Sosteneva che il progetto esecutivo imponesse l'uso di uno specifico modello di infisso, ma che tale soluzione fosse inidonea a rispettare i requisiti di trasmittanza previsti dalla normativa energetica; chiedeva quindi la declaratoria di nullità parziale del contratto di appalto per contrarietà a norme imperative, oppure la risoluzione per grave inadempimento della committente, con risarcimento dei danni. Il comune e la responsabile del procedimento resistevano e proponevano anche domanda riconvenzionale per la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore e il risarcimento dei danni. Il tribunale accoglieva la riconvenzionale del comune e rigettava le domande dell'appaltatore; la corte d'appello confermava in larga parte, ritenendo tardiva una parte delle censure e condividendo la risoluzione per inadempimento dell'appaltatore, con condanna risarcitoria equitativa. In cassazione l'appaltatore deduceva: 1) violazione delle norme sui beni culturali e nullità del contratto per mancata autorizzazione soprintendizia alla sostituzione degli infissi; 2) violazione degli artt. 1223, 1226, 1227 c.c. e 122 c.p.c. per avere la corte territoriale liquidato equitativamente un danno non provato nell'an e fondato su una domanda risarcitoria generica; 3) violazione del d.m. n. 55/2014 nella liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che non censurasse specificamente tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata e che, comunque, sollecitasse un riesame del merito precluso in sede di legittimità. Ha accolto il secondo motivo, affermando che la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone la prova dell'esistenza del danno risarcibile e del nesso causale, oltre alla difficoltà obiettiva o particolarmente rilevante di quantificarne l'ammontare, sicché il giudice non può semplicemente presumere il danno. Il terzo motivo è rimasto assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata nei limiti dell'accoglimento e la causa rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per sostenere la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di autorizzazione preventiva per gli interventi su bene culturale; la Corte non entra nel merito della doglianza per difetto di specificità
richiamato dal ricorrente per escludere che la sostituzione degli infissi potesse essere considerata intervento provvisorio indispensabile; censura inammissibile
richiamato insieme alle altre disposizioni sui beni culturali; motivo dichiarato inammissibile
richiamato per contestare la condanna risarcitoria, in quanto il danno doveva essere provato e non solo affermato
la liquidazione equitativa è consentita solo se il danno esiste ed è impossibile o particolarmente difficile provare il preciso ammontare; non può supplire alla prova dell'an del danno
richiamato nel motivo sul risarcimento, in relazione ai criteri di imputazione e riduzione del danno
richiamato nel motivo sul risarcimento, senza esito autonomo decisivo
insieme all'art. 1226 c.c. fonda il potere di liquidazione equitativa del danno
la Corte dispone il rinvio indicando che il giudice di rinvio dovrà uniformarsi al principio di diritto desumibile dalla motivazione
non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso
richiamato per il contributo unificato dovuto per l'impugnazione
invocati per contestare la liquidazione delle spese di lite; motivo assorbito
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve colpire in modo specifico tutte le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata; se omette di confrontarsi con anche una sola di esse, il motivo è inammissibile.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie sotto la forma della critica alla motivazione.
- La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. presuppone la prova dell'esistenza del danno risarcibile e del nesso causale; l'equità serve solo a colmare l'impossibilità o la particolare difficoltà di provarne il preciso ammontare.
- Il giudice che ricorra alla liquidazione equitativa deve dare conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni logiche che sorreggono la quantificazione.
- La mera affermazione dell'esistenza di un pregiudizio, senza adeguata prova dell'an debeatur, non legittima la condanna risarcitoria neppure in via equitativa.
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