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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01442/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa di un presidente di sezione di commissione tributaria provinciale di ottenere, per il periodo 2011-2013, l'emolumento variabile spettante al presidente della commissione quando egli aveva svolto le funzioni di presidente facente funzioni della Commissione tributaria provinciale di Verona in ragione della maggiore anzianità nella carica. Il giudice di appello aveva riconosciuto il diritto al compenso variabile e dichiarato illegittimo il recupero effettuato dall'Amministrazione tramite trattenute stipendiali. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 2, d.lgs. 545/1992 e 39, comma 6, d.l. 98/2011. In sintesi, ha sostenuto: (a) che l'art. 39, comma 6, esclude per il presidente di sezione sostituto del presidente di commissione sia il compenso fisso sia quello variabile, senza distinguere tra le due voci; (b) che l'art. 2, comma 2, d.lgs. 545/1992 non si limita alle sole assenze o impedimenti temporanei, ma disciplina anche l'ipotesi di vacanza dell'ufficio, sicché non può riconoscersi un compenso aggiuntivo al reggente. Il resistente ha difeso la tesi opposta, valorizzando anche le risoluzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e la distinzione tra funzioni giurisdizionali e non giurisdizionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ritenendo fondati congiuntamente i due motivi. Ha dato continuità all'orientamento già espresso in precedenza e ha interpretato gli artt. 2, comma 2, d.lgs. 545/1992 e 39, comma 6, d.l. 98/2011 nel senso che il presidente di sezione che sostituisce il presidente di commissione tributaria non ha diritto ad alcun compenso aggiuntivo, né fisso né variabile, rispetto a quello già percepito per la carica di presidente di sezione. La Corte ha escluso che rilevi la delibera di reggenza del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e ha ritenuto che le funzioni esercitate dal sostituto siano in larga parte già proprie della qualifica di presidente di sezione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del resistente. Le spese dell'intero processo sono state compensate, in ragione della recente formazione dell'orientamento decisivo seguito dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 545/1992

    "in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età"

    La disposizione disciplina in modo generale ogni ipotesi di assenza o impedimento del presidente di commissione e attribuisce al presidente di sezione le funzioni non giurisdizionali senza limitazione alla sola temporaneità; il sostituto esercita funzioni già sostanzialmente proprie della sua qualifica.

  • art. 13 d.lgs. n. 545/1992

    "compenso fisso mensile"; "compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito"

    Il trattamento economico dei giudici tributari si compone di una parte fissa collegata alla funzione e di una parte variabile collegata ai ricorsi definiti; tale disciplina non consente, per il presidente di sezione reggente, un ulteriore compenso per la sostituzione del presidente di commissione.

  • art. 39, comma 6, d.l. n. 98/2011

    "I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545... quando svolgono le funzioni di Presidente di sezione o di Vicepresidente di sezione, hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e variabile"

    La norma opera con riferimento ai soggetti e non alle ipotesi oggettive di sostituzione e mira a consentire ai giudici che non percepiscono già quel trattamento di ricevere il compenso fisso e variabile quando svolgono le funzioni indicate; non legittima un compenso aggiuntivo per il presidente di sezione che sostituisca il presidente di commissione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge, dedotto dal Ministero con entrambi i motivi.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Regola la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 24, lett. c), d.lgs. n. 545/1992

    È richiamato per escludere che i provvedimenti del Consiglio di presidenza possano ampliare competenze e trattamenti economici non previsti dalla legge.

  • art. 11 d.lgs. n. 545/1992

    "La nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego."

    Serve a ribadire la speciale natura del rapporto dei giudici tributari, distinta dal pubblico impiego.

  • art. 3, comma 121, L. n. 350/2003

    "Le controversie concernenti il trattamento economico... sono devolute alla competenza del giudice ordinario"

    Conferma la separazione tra disciplina della giustizia tributaria e pubblico impiego, precludendo l'applicazione di istituti propri del rapporto di lavoro pubblico.

  • art. 30, comma 1, lett. m), L. n. 413/1991

    È richiamato come fonte dei principi di riforma del contenzioso tributario, dai quali la Corte desume l'omogeneità delle funzioni del presidente di commissione e del presidente di sezione sotto il profilo delle attività giurisdizionali.

  • art. 26 d.lgs. n. 546/1992

    È citato come disposizione attuativa in materia di assegnazione dei ricorsi e declaratoria di inammissibilità.

  • art. 27 d.lgs. n. 546/1992

    È citato come disposizione attuativa sulla riunione dei procedimenti omogenei.

  • art. 29 d.lgs. n. 546/1992

    È citato in collegamento alle attribuzioni del presidente di commissione o di sezione e alla reclamabilità dei provvedimenti.

  • d.m. 28.6.2002

    È richiamato come misura ratione temporis del compenso fisso mensile dei giudici tributari.

  • d.m. 24.3.2006

    È richiamato come misura ratione temporis del compenso variabile.

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    È evocato solo per escluderne l'applicabilità alla giustizia tributaria, per la diversa natura del rapporto.

Massime di principio

  • Nel sistema del trattamento economico dei giudici tributari, il presidente di sezione che sostituisce il presidente di commissione non ha diritto a un emolumento ulteriore rispetto a quello già spettantegli per la funzione di titolarità, perché la sostituzione non introduce una diversa base retributiva autonoma.
  • L'articolazione normativa va letta in modo coordinato: la disciplina sulla sostituzione del presidente di commissione e quella sul compenso dei giudici tributari non autorizzano un duplicazione di compensi, essendo le funzioni esercitate dal sostituto in larga misura già insite nella sua qualifica.
  • Le determinazioni degli organi di autogoverno possono incidere sull'organizzazione interna, ma non possono introdurre trattamenti economici o competenze non previsti dalla legge primaria.
  • La nozione di assenza o impedimento del presidente di commissione comprende anche la vacanza dell'ufficio e la reggenza, poiché la finalità della norma è assicurare continuità funzionale dell'ufficio senza soluzioni di continuità.
  • Le controversie sul trattamento economico dei giudici tributari non vanno ricondotte al pubblico impiego, sicché non sono automaticamente applicabili istituti propri di quel rapporto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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