Cassazione Civile, Ordinanza n. 01434/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
Una società che aveva eseguito alcuni lavori di manutenzione e realizzazione di opere pubbliche per conto di un comune ha agito per ottenere il pagamento del residuo corrispettivo, gli interessi moratori sulle somme pagate tardivamente nel corso del giudizio e il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dall'andamento anomalo dei lavori. Il tribunale ha rigettato la domanda richiamando la disciplina contabile degli enti locali. La corte d'appello ha confermato il rigetto: per alcuni interventi ha ritenuto non provato un ritardo imputabile al comune; per altri ha escluso i presupposti per varianti in aumento, rilevando anche l'assenza di forma scritta ad substantiam e di prova dell'accessorietà dei lavori successivi e della loro riconducibilità a circostanze impreviste. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 231/2002, sostenendo che gli interessi moratori spettassero sulle somme pagate in ritardo; 2) violazione dell'art. 91 c.p.c., lamentando che le spese dei gradi di merito non dovessero gravare sulla parte attrice, poiché la sorte capitale era stata corrisposta solo in corso di causa e la domanda sugli interessi sarebbe stata fondata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la corte territoriale non avesse correttamente verificato se il ritardo nei pagamenti fosse effettivamente imputabile al comune e se il pagamento tardivo dipendesse da cause non imputabili all'amministrazione. Ha infatti ribadito che, negli appalti di opere pubbliche, l'appaltatore ha diritto agli interessi per il ritardo nel pagamento di acconti o saldo quando il certificato di pagamento non venga emesso per mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori o per altra causa attribuibile all'amministrazione, mentre il diritto resta escluso solo se il ritardo non sia causalmente collegato a un inadempimento dell'appaltante. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, che dovrà rivalutare la sussistenza e l'imputabilità del ritardo nei pagamenti secondo la normativa ratione temporis applicabile e regolare anche le spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La Corte indica i vizi dedotti come violazione di legge e del procedimento, ma decide nel merito del primo motivo e assorbe il secondo.
art. 91 c.p.c.
La censura sulle spese resta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
art. 132, d.lgs. n. 163/2006
La corte d'appello aveva negato il diritto agli interessi per una parte dei lavori anche perché non risultavano provati i presupposti delle varianti in aumento.
art. 191 d.lgs. n. 267/2000
Il tribunale aveva richiamato la regola contabile per gli enti locali, secondo cui le spese possono essere effettuate solo in presenza del relativo impegno e della copertura finanziaria.
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto.
d.lgs. n. 231/2002
È invocato dal ricorrente quale fonte del diritto agli interessi moratori sulle somme pagate in ritardo.
Massime di principio
- Negli appalti di opere pubbliche l'appaltatore ha diritto agli interessi per il ritardo nel pagamento degli acconti o del saldo quando il ritardo dipenda da cause imputabili all'amministrazione, incluse la mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori e l'omissione del certificato di pagamento.
- Il diritto agli interessi moratori non sussiste se il ritardo nel pagamento non è causalmente ricollegabile a un inadempimento dell'appaltante o risulta da causa a essa non imputabile.
- In materia di pagamento di corrispettivi per appalti pubblici, non è sufficiente una motivazione generica sul ritardo o su una non meglio specificata necessità di verifica contabile: occorre accertare in concreto se i controlli dell'amministrazione siano stati tempestivi e se il ritardo sia dipeso da fattori estranei alla sua sfera.
- Quando una statuizione di merito viene cassata per errore sull'an debeatur degli interessi, resta assorbita la censura sulle spese di lite fondata sulla soccombenza virtuale o sulla cessazione della materia del contendere.
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