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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 545

Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Normativa italiana093G0006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto legislativo disciplina l’organizzazione delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, la composizione dei collegi, i requisiti e le incompatibilità dei giudici, il reclutamento tramite concorso dei magistrati tributari, il tirocinio, la formazione continua, le nomine, i trasferimenti e la decadenza. Prevede inoltre il ruolo unico nazionale e specifici regimi transitori per la cessazione dall’incarico in relazione all’età.

Ordinamento e funzionamento della giustizia tributaria

Ordinamento delle corti di giustizia tributaria

Il decreto disciplina l’organizzazione e il funzionamento della giurisdizione tributaria, oggi esercitata dalle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. La denominazione delle precedenti commissioni tributarie è stata sostituita dalla legge n. 130 del 2022.

Le corti di primo grado hanno sede nel capoluogo di ogni provincia, mentre quelle di secondo grado hanno sede nel capoluogo di ogni regione. Sono previste sezioni staccate di secondo grado nei comuni individuati dalla legge, senza aumento del numero complessivo dei componenti e senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Nelle province autonome di Trento e Bolzano la giurisdizione è esercitata da corti con competenza territoriale provinciale.

Il numero delle sezioni e gli organici sono stabiliti nelle tabelle allegate al decreto e possono essere adeguati, con decreto ministeriale, in relazione al flusso medio dei processi o alle modifiche dell’assetto provinciale e regionale.

Magistrati tributari e ruolo unico nazionale

La giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari e dai giudici tributari già inseriti nel ruolo unico nazionale alla data del 1° gennaio 2022. Il ruolo unico è tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, secondo l’anzianità di servizio nella qualifica e, in caso di parità, secondo l’anzianità anagrafica. Il ruolo è pubblicato annualmente, entro gennaio, sul sito istituzionale del Consiglio.

L’organico dei magistrati tributari è fissato in:

  • 448 unità presso le corti di primo grado;
  • 128 unità presso le corti di secondo grado.

Composizione degli organi giudicanti

A ciascuna corte è preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione. L’incarico dura quattro anni, è rinnovabile una sola volta per un ulteriore quadriennio previa valutazione positiva del Consiglio di presidenza e non può essere conferito a chi raggiunga l’età pensionabile entro i quattro anni successivi alla scadenza del termine per presentare la domanda.

Dopo l’ottavo anno di esercizio delle funzioni presidenziali, o in caso di valutazione negativa, il magistrato o giudice può essere riassegnato, a richiesta, a funzioni analoghe o diverse.

Ogni sezione comprende:

  • un presidente;
  • un vicepresidente;
  • almeno due magistrati o giudici tributari.

Il collegio giudicante è presieduto dal presidente o dal vicepresidente di sezione e decide con un numero invariabile di tre votanti. Se non è possibile costituire il collegio, il presidente della corte designa componenti di altre sezioni, con priorità per i magistrati tributari e secondo i criteri del Consiglio di presidenza.

Presidenti e vicepresidenti di sezione

I presidenti delle corti e delle sezioni sono scelti tra i magistrati tributari o tra i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, in servizio o a riposo, sulla base della graduatoria prevista dal decreto.

I vicepresidenti di sezione possono essere scelti anche tra i componenti che abbiano esercitato funzioni di giudice tributario:

  • per almeno cinque anni presso le corti di primo grado;
  • per almeno dieci anni come giudice tributario regionale presso le corti di secondo grado.

È richiesto il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.

Reclutamento dei magistrati tributari

La nomina a magistrato tributario avviene mediante concorso per esami, bandito in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo. Il concorso si svolge, di norma, annualmente ed è indetto dal Ministro dell’economia e delle finanze previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

La prova scritta comprende:

  • un elaborato teorico di diritto tributario;
  • un elaborato teorico di diritto civile o commerciale;
  • una prova teorico-pratica consistente nella redazione di una sentenza tributaria.

La prova orale riguarda diritto tributario e processuale tributario, diritto civile e processuale civile, diritto penale tributario, diritto costituzionale e amministrativo, diritto commerciale, diritto dell’Unione europea, contabilità aziendale e bilancio, informatica giuridica e una lingua straniera scelta tra inglese, spagnolo, francese e tedesco. La materia precedentemente prevista alla lettera g) è stata abrogata nel 2023.

Per accedere all’orale è necessario ottenere almeno 12/20 in ciascun elaborato scritto. L’idoneità richiede almeno sei decimi in ciascuna materia orale, giudizio sufficiente nella lingua straniera e una votazione complessiva non inferiore a 90 punti.

Per i posti nella provincia di Bolzano si applicano anche i requisiti linguistici previsti dalla normativa speciale, fermo restando che il colloquio nella lingua straniera deve svolgersi in una lingua diversa da quella obbligatoria per l’impiego.

Requisiti di ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso i laureati in giurisprudenza con corso almeno quadriennale oppure in possesso di laurea magistrale in Scienze dell’economia, Scienze economico-aziendali o titoli equiparati dei previgenti ordinamenti.

Sono inoltre richiesti:

  • cittadinanza italiana;
  • esercizio dei diritti civili;
  • condotta incensurabile;
  • assenza di tre precedenti dichiarazioni di non idoneità al medesimo concorso alla data di scadenza della domanda;
  • gli ulteriori requisiti previsti dalla legge.

Procedura concorsuale e commissione

La domanda di partecipazione è presentata telematicamente al Ministero dell’economia e delle finanze secondo le modalità e i termini del bando. Le domande difformi possono determinare l’esclusione, comunicata almeno trenta giorni prima della prova scritta.

La prova scritta può svolgersi contemporaneamente in più sedi, con collegamento a distanza della commissione. Nelle sedi diverse da Roma opera un comitato di vigilanza composto da cinque magistrati, con la presenza minima di tre componenti per seduta.

Il contributo di partecipazione è fissato in 50 euro, aggiornabile ogni tre anni sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

La commissione di concorso è composta da un presidente, venti magistrati con almeno quindici anni di anzianità, quattro professori universitari, due avvocati patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori e due dottori commercialisti con almeno quindici anni di anzianità. Non possono partecipare coloro che, nei dieci anni precedenti, abbiano svolto attività di docenza nelle scuole di preparazione ai concorsi per magistrato.

Se i candidati che hanno completato la prova scritta sono più di 300, possono essere costituite sottocommissioni e collegi per la valutazione degli elaborati.

Nomina e tirocinio

I candidati idonei sono classificati in graduatoria e nominati magistrati tributari, nei limiti dei posti messi a concorso. Il Ministro può chiedere l’assegnazione di ulteriori posti entro il limite previsto dalla legge e nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili.

Il magistrato tributario nominato svolge un tirocinio formativo articolato in due sessioni consecutive di tre mesi ciascuna presso le corti di giustizia tributaria, partecipando all’attività giurisdizionale collegiale. Durante la seconda sessione è assegnato un carico di lavoro stabilito dal Consiglio di presidenza.

In caso di valutazione negativa, il magistrato è ammesso a un ulteriore tirocinio di sei mesi. Una seconda valutazione negativa comporta la cessazione del rapporto di impiego.

Accesso alle corti di secondo grado

I giudici delle corti di secondo grado sono nominati tra:

  • i magistrati tributari con almeno tre anni di anzianità nelle corti di primo grado;
  • i giudici tributari già presenti nel ruolo unico nazionale.

Per le corti di secondo grado è previsto il progressivo obiettivo di assicurare la presenza di due terzi di giudici selezionati tra magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, e tra gli avvocati dello Stato a riposo.

Formazione continua e specializzazione

Ai componenti delle corti è assicurata la formazione continua. I magistrati tributari devono partecipare ai corsi indicati come obbligatori dal Consiglio di presidenza.

La formazione è organizzata prioritariamente dalla Scuola nazionale dell’amministrazione, con corsi distinti da quelli destinati all’amministrazione finanziaria, oppure da università accreditate o altri enti pubblici. Gli oneri sono sostenuti nell’ambito degli stanziamenti annuali destinati al Consiglio di presidenza.

Il Consiglio di presidenza può istituire sezioni specializzate per determinate questioni controverse. L’assegnazione dei ricorsi tiene conto anzitutto della specializzazione, quindi di criteri cronologici e casuali. Nei casi previsti dalla legge, il ricorso è assegnato al giudice monocratico.

Se il giudice rileva che la controversia avrebbe dovuto essere trattata da una diversa composizione, rimette gli atti al presidente della sezione per il rinnovo dell’assegnazione.

Requisiti generali dei giudici

I giudici devono possedere, tra gli altri, i seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • assenza di condanne rilevanti, misure di prevenzione o di sicurezza;
  • età non superiore a 67 anni alla scadenza del termine per la domanda;
  • idoneità fisica e psichica;
  • laurea magistrale o quadriennale in materie giuridiche o economico-aziendalistiche.

Ai magistrati tributari si applicano, in quanto compatibili, i requisiti generali previsti per i magistrati ordinari.

Incompatibilità

Ai magistrati tributari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sull’ordinamento giudiziario relative alle incompatibilità.

Non possono svolgere funzioni di giudice tributario, tra gli altri:

  • parlamentari nazionali o europei;
  • consiglieri e amministratori di enti che applicano tributi o partecipano al relativo gettito;
  • dipendenti dell’amministrazione finanziaria operanti presso le Agenzie fiscali;
  • appartenenti alla Guardia di finanza, alle Forze armate e ai corpi di polizia;
  • soci, amministratori e dipendenti di concessionari della riscossione o di soggetti che gestiscono l’anagrafe tributaria;
  • prefetti;
  • titolari di incarichi direttivi o esecutivi in partiti o movimenti politici;
  • soggetti che esercitano attività di consulenza tributaria, tenuta della contabilità, redazione dei bilanci, assistenza o rappresentanza di contribuenti o enti impositori;
  • soggetti iscritti negli albi o negli elenchi abilitanti alla difesa tributaria che svolgono tali attività.

Sono previste ulteriori incompatibilità per coniugi, conviventi, parenti e affini di professionisti che esercitano attività di consulenza o assistenza tributaria nell’ambito territoriale rilevante per la corte. Il Consiglio di presidenza accerta la sussistenza delle cause di incompatibilità.

Non possono appartenere allo stesso collegio coniugi, conviventi, parenti o affini entro il quarto grado. Nessuno può essere componente di più corti.

Nomina, durata e trasferimenti

Le nomine dei magistrati tributari e dei giudici tributari sono disposte con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

La nomina dei giudici tributari già presenti nel ruolo unico non costituisce rapporto di pubblico impiego. I componenti non possono essere assegnati alla stessa sezione per più di cinque anni consecutivi e non possono concorrere per altri incarichi prima che siano trascorsi due anni dall’immissione nelle funzioni.

I trasferimenti sono disposti, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi della tabella F. Il Consiglio di presidenza deve bandire almeno una volta all’anno interpelli per i posti vacanti, con priorità rispetto alle procedure concorsuali o per diverso incarico.

Costituiscono cause di demerito, in particolare:

  • una sanzione disciplinare irrogata nei cinque anni precedenti;
  • il deposito oltre trenta giorni di almeno il 60% dei provvedimenti rispetto al totale dei provvedimenti depositati dal candidato.

Limiti di età e regime transitorio

A regime, i magistrati tributari e i giudici tributari cessano dall’incarico al compimento dei 70 anni.

Per i componenti già in servizio è stato previsto un regime transitorio, modificato nel tempo, con cessazione progressiva in relazione all’età e differimento dell’applicazione della disciplina ordinaria. Secondo l’ultimo aggiornamento riportato, la disciplina ordinaria decorre dal 1° gennaio 2029; fino al 31 dicembre 2028 la cessazione avviene secondo il calendario transitorio collegato al compimento dei 72 o 71 anni negli anni 2027 e 2028.

Giuramento e decadenza

Prima dell’immissione nelle funzioni, i componenti prestano giuramento di fedeltà alla Repubblica, osservanza delle leggi e adempimento coscienzioso dei doveri d’ufficio. I verbali sono conservati presso l’ufficio competente.

Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni sulla decadenza dall’impiego previste per i magistrati ordinari. I giudici decadono dall’incarico, tra l’altro, quando:

  • perdono uno dei requisiti generali richiesti;
  • incorrono in una causa di incompatibilità;
  • cessano dal servizio, se magistrati o dipendenti pubblici, per causa diversa dal collocamento a riposo.

La disciplina fornita si inserisce nell’ordinamento vigente della giustizia tributaria e deve essere letta tenendo conto delle modifiche richiamate, comprese quelle introdotte dalla legge n. 130 del 2022 e dagli interventi successivi.

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