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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01439/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda con cui un revisore contabile, già componente del Collegio dei Revisori dei Conti di un ente di assistenza, ha chiesto il pagamento dei compensi per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo, da un lato, che la declaratoria di illegittimità costituzionale di alcune disposizioni regionali avesse inciso retroattivamente sulla possibilità di liquidare il compenso secondo il parametro previsto, e, dall'altro, che la prova del credito non fosse adeguata, essendo state prodotte fatture riferite a più IPAB. La Corte d'appello, in parziale riforma, ha riconosciuto il diritto al compenso per il 2012 e il 2013, escludendolo per il 2014 e il 2015 per mancanza di prova di spese documentate dopo la modifica legislativa del 2013. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2967 c.c., sostenendo che il professionista non avesse provato an e quantum della pretesa e avesse depositato solo una prenotula; 2) violazione dell'art. 21, comma 13, L.R. Abruzzo n. 17/2011, per avere la Corte d'appello imputato integralmente all'ente ricorrente compensi riferibili a una delibera che riguardava più IPAB; 3) violazione dell'art. 5 L.R. Abruzzo n. 43/2013 e dell'art. 35 dello Statuto regionale, sostenendo che la modifica normativa avesse già escluso il compenso anche per il mese di dicembre 2013; 4) violazione dell'art. 287 c.p.c. per l'ordinanza di correzione del dispositivo relativa alle spese di lite, contestando che vi fosse un errore materiale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo perché, in sostanza, miravano a contestare la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito o erano formulati in modo non specifico ai sensi dell'art. 366 c.p.c., senza indicare con precisione le difese svolte nei gradi di merito o il contenuto precettivo delle norme asseritamente violate. In particolare, ha osservato che il primo motivo non affrontava la ratio decidendi sulla prova del fatto estintivo dell'obbligazione; il secondo si risolveva in una critica alla riferibilità dei compensi alla sola parte ricorrente; il terzo non spiegava in concreto se e quali attività compensabili fossero state svolte nel periodo di vigenza della legge regionale modificata. Il quarto motivo è stato invece ritenuto infondato: la correzione del dispositivo sulle spese è stata qualificata come correzione di un evidente errore materiale, coerente con la motivazione e con il criterio della soccombenza individuato ex post sull'esito complessivo della lite. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità per mancanza di controricorso; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Non consente di censurare in cassazione la mera diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri officiosi.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per affermare che la valutazione comparativa delle prove è attività riservata al giudice di merito e non è sindacabile come violazione dell'art. 115 c.p.c.

  • art. 2967 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma sull'onere della prova; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché la censura è ritenuta inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il motivo ex n. 3 deve indicare specificamente le norme violate e il contrasto con la decisione impugnata; non è ammissibile trasformarlo in una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 366 c.p.c.

    n. 4; canone di specificità

    Il ricorrente deve formulare censure specifiche, indicando le difese svolte, le norme asseritamente violate e il raffronto con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 21, comma 13, L.R. Abruzzo n. 17/2011

    Richiamato come base normativa originaria del compenso dei revisori, parametrato a una percentuale del compenso spettante al Presidente; la Corte osserva che tale previsione è rimasta vigente sino alla modifica del 2013.

  • art. 5, L.R. Abruzzo n. 43/2013

    Ha modificato il regime del compenso dei revisori, prevedendo il solo rimborso delle spese documentate; la Corte rileva che la sua applicazione per il mese di dicembre 2013 richiedeva una specifica allegazione e prova delle attività svolte.

  • art. 35 Statuto della Regione Abruzzo

    Richiamato per affermare che le leggi regionali entrano in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione, salvo diversa disposizione; la Corte colloca l'entrata in vigore della L.R. n. 43/2013 al 19 dicembre 2013.

  • art. 287 c.p.c.

    La correzione del dispositivo è legittima quando serve a eliminare un evidente errore materiale, rilevabile ictu oculi, che non incide sul contenuto sostanziale della decisione.

  • art. 91 c.p.c.

    Il regolamento delle spese in appello va valutato in base alla soccombenza complessiva del processo considerato unitariamente e non dei singoli segmenti del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Richiamato quale norma introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In cassazione non è ammissibile una censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove effettuata dal giudice territoriale.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge deve essere specifico: occorre indicare la norma violata, il suo contenuto precettivo e il puntuale contrasto con la motivazione della sentenza impugnata; non basta una contestazione generica della ricostruzione fattuale.
  • Quando la decisione di merito fonda la condanna o il rigetto su un determinato assetto probatorio, la parte ricorrente deve confrontarsi con quella ratio decidendi e indicare in modo puntuale le risultanze o le difese trascurate.
  • La modifica di una norma che disciplina il compenso di un incarico professionale opera secondo la sua entrata in vigore; per contestarne l'applicazione a un determinato periodo è necessario allegare e provare con precisione le attività svolte in quel lasso temporale.
  • Un contrasto tra dispositivo e motivazione, se risolvibile sulla base del testo complessivo della decisione e riconducibile a un mero lapsus calami, integra un errore materiale correggibile ex art. 287 c.p.c. e non un vizio sostanziale della sentenza.
  • Nel regolamento delle spese in appello, la soccombenza va valutata in modo unitario sull'esito complessivo della controversia e non separatamente per ciascuna fase o grado parziale del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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